Sentenza 25 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8629 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
1 8 6 2 9/ 0 1 86-2 9 Aula B ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. 18643/99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron.19728 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 4 aprile 2001 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da R P AD IO, rappresentato e difeso da leiavv.1,Carlo Falzetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, e adv. Simonetta Belletti piazza della Balduina n. 591 giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1611 A.M.I.A. - Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso ed Agostino Equizzi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arenula n. 21, presso l'avv. Isabella Lesti Quinzio Belardini, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro n. 751/99 del 5 maggio 1999 (notificata in data 17 agosto 1999) resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1167/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. IO NO R P conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di -A.M.I.A. - Palermo l'Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale esponendo: *di essere stato assunto dall'A.M.A.P. in data 1/3/1958; *di avere prestato servizio presso tale Azienda sino a quando, conseguita intanto la laurea in “ingegneria industriale e meccanica", aveva partecipato, superandolo, al concorso bandito dall'A.M.N.U. nel 1971, in esecuzione della delibera n. 146 del 12 maggio 1970 per la 2 copertura del posto di “capo dei servizi tecnici”; *di essere passato alle dipendenze dell'A.M.I.A. (allora A.M.N.U.) nell'aprile 1971; *di essere stato posto in quiescenza dal 1° febbraio 1990; *di avere ricevuto, durante il rapporto di lavoro intercorso con l'ente, somme, a titolo di retribuzione, inferiori a quelle dovute;
*di avere ricevuto a titolo di "t.f.r." una somma inferiore a quella dovuta;
*che la percezione di tali somme, inferiori al dovuto, era correlato all'omesso computo dell'anzianità maturata dal NO presso l'A.M.A.P., alla quale lo stesso aveva diritto anche in base al bando di concorso di cui alla delibera n. 169/70. Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Pretore di dichiarare il proprio diritto al computo, a tutti gli effetti economici e normativi relativi all'intercorso rapporto con l'A.M.I.A., dell'anzianità maturata presso l'A.M.A.P., con la conseguente condanna della convenuta azienda all'immediato pagamento, a suo favore, delle differenze retributive e di t.f.r., conseguente al computo di tale anzianità>>. Nel relativo giudizio si costituiva l'A.M.I.A. che contestava integralmente l'avversa domanda giudiziale e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato "in fatto” ed "in diritto". L'adito Giudice del Lavoro respingeva la domanda attorea e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il 3 contraddittorio - il Tribunale di Palermo (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) l'interpretazione letterale della clausola del bando di concorso in questione appare la più aderente al testo della cennata clausola, non potendo quest'ultimo che intendersi nel senso di consentire al vincitore del concorso proveniente da aziende municipalizzate, ove risultava inquadrato in categoria 1^ S, di vedersi riconosciuta presso l'A.M.N.U., tutta l'anzianità maturata in tale categoria, senza soluzione di continuità, come invece, di regola, avviene nell'ipotesi in cui il soggetto cessi da un rapporto di lavoro per instaurarne un altro con azienda diversa>>; b) tutte le circostanze addotte dalla difesa del ricorrente, al fine di dimostrare R che il bando, interpretato in senso diverso da quello da lui auspicato, M non avrebbe avuto alcuna funzione incentivante nei confronti di provenienti da altre aziende municipalizzate, appaiono assolutamente irrilevanti, ai fini del decidere, riguardando situazioni di mero fatto, proprie del vissuto lavorativo del medesimo e certamente prive di influenza sul contenuto del bando, destinato alla generalità dei concorrenti>>. 4 Avverso tale sentenza IO NO ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Resiste l'A.M.I.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1433 cod. civ. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" - addebita al Tribunale di Palermo di non avere preso in alcuna considerazione la circostanza che il testo del bando di concorso è quello approvato dalla delibera n. 169/70>>. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia "violazione e falsa applicazione del primo comma dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 1363 c.p.c. (recte, cod. civ.) in relazione alla clausola contenuta a pag. 2 del R bando di concorso, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", per avere il Giudice di appello ritenuto di applicare la clausola contenuta nel summenzionato bando di concorso sulla base esclusivamente del senso letterale delle parole ... [mentre], nel caso di specie, avrebbe dovuto ricorrere a tutti i criteri legali anche sussidiari di ermeneutica contrattuale, al fine di accertare, ex art. 1362 (primo comma) cod. civ. la reale intenzione dell'A.M.N.U., così come prescritto dalla medesima norma>>. 5 Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e mancata applicazione dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ. in relazione alla clausola contenuta a pag. 2 del bando di concorso, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" - censura la sentenza del Tribunale di Palermo per non avere considerato nè il comportamento antecedente, nè quello successivo all'emanazione del bando di concorso in questione>>. Con il quarto motivo di ricorso viene addebitata al Giudice di appello "la violazione e mancata applicazione dell'art. 1367 cod. civ. in relazione alla clausola contenuta a pag. 2 del bando di concorso", MR avere tenuto in alcuna considerazione quanto per non espressamente previsto dall'art. 1367 cod. civ. a norma del quale le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno>>: ciò in relazione al requisito richiesto per la partecipazione al concorso costituito dalla laurea in "ingegneria meccanica ed industriale". Con il quinto motivo il ricorrente - denunziando "violazione e mancata applicazione dell'art. 1368 cod. civ. in relazione alla clausola contenuta a pag. 2 del bando di concorso, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" - censura la sentenza del Tribunale di 6 Palermo per non avere tenuto in alcuna considerazione quanto espressamente previsto dall'art. 1368 cod. civ. a norma del quale le clausole ambigue debbono interpretarsi "secondo ciò che si pratica genericamente nel luogo in cui il contratto è concluso">> e, nella specie, per non avere tenuto conto, ai fini dell'interpretazione della clausola in questione, che in tutte le operazioni di passaggio relative a contratti di lavoro, sia a livello di prassi che a livello contrattuale, che a livello legislativo, è diffusa e comune la tendenza a realizzare la conservazione dell'anzianità>>. Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta "la violazione dell'art. 97 Cost. in relazione alla clausola contenuta a pag. 2 del bando di concorso", asserendo il ricorrente che l'interpretazione fornita dal Tribunale di Palermo della cennata clausola appare R O evidentemente lesiva del principio costituzionale di “imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione" che, per recetta giurisprudenza, costituisce criterio ermeneutico fondamentale ai fini dell'interpretazione dell'atto amministrativo>>. II. Il primo motivo di ricorso - con cui viene censurata la sentenza del Giudice di appello per non avere preso in considerazione che il testo del bando di concorso sarebbe "frutto di errore materiale assimilabile all'errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione ex art. 1433 cod. 7 civ." in quanto di contenuto diverso rispetto alla delibera del consiglio di amministrazione dell'A.M.I.A. (errore consistente nel fatto che nel testo del bando concorsuale verrà riconosciuta l'anzianità maturata nel ruolo di impiegato di 1^ S è stata espunta una virgola tra la appare inammissibile e, comunque, parola "maturata” e “nel") infondato. A parte, infatti, l'assoluta genericità della doglianza - che non contiene specifici elementi a sostegno dell'impugnativa specie in ordine alla decisività del punto della controversia censurato e che, quindi, per il principio di autosufficienza del ricorso, rende prima facie inammissibile il motivo in esame - la delibera consiliare "invocata" dal ricorrente (che, vale aggiungere per completezza di disamina, è stata successivamente revocata dallo stesso consiglio di amministrazione dell'azienda) rappresenta un atto "interno" dell'amministrazione, mentre il bando di concorso costituisce 1""atto di vera e propria offerta al pubblico" rilevante nei rapporti intersoggettivi alla stregua dell'esigenza di tutela dell'affidamento dei partecipanti al concorso (o di quelli che ne avrebbero avuto titolo e interesse). Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale di Palermo ha ritenuto che il testo del bando, proprio perchè reso noto alla generalità dei cittadini mediante la pubblica affissione, costituiva, per il cennato principio dell'affidamento, l'unico atto cui riferirsi, ai fini dell'interpretazione della clausola in questione, rimanendo irrilevante quello allegato alla delibera di indizione del concorso da considerarsi atto puramente interno. Non può, quindi, assolutamente parlarsi di violazione dell'art. 1433 cod. civ. dato che non ricorre, nella specie, un "errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione" di cui alla cennata norma: donde l'infondatezza del primo motivo di ricorso. -Anche il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - da III/a valutarsi congiuntamente attenendo tutti alla pretesa violazione (da parte del Tribunale di Palermo) dei canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg. [e specificamente ex primo comma dell'art. 1362 e 1363 (con riferimento al secondo motivo), ex secondo comma dell'art. 1362 (con R P riferimento al terzo motivo), ex art. 1367 (con riferimento al quarto motivo), ex art. 1368 (con riferimento al quinto motivo)] ed a pretesi vizi di motivazione si appalesano infondati e, prima ancora, inammissibili. Pervero, l'interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando, come nella specie, sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dall'art. 1362 cod. civ. e sia stata 9 congruamente motivata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3485/1990) - in particolare il Tribunale di Palermo si è sostanzialmente riferito ai canoni dell'interpretazione letterale e del "criterio logico" (inteso come "intenzione della parte") che costituiscono valido strumento ermeneutico (cfr. Cass. n. 4593/1995, Cass. sez. un. n. 1911/1963) -. -Comunque a conferma dell'inammissibilità dei motivi in esame si rileva che il ricorrente (per denunciare l'errore di interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Palermo) si è limitato a indicare le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. o ad evidenziare la propria posizione lavorativa e professionale o quella R di altri dipendenti dell'A.M.I.A., senza specificare il punto ed il modo M in cui il giudice di merito si sia discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale - che, in relazione alle cennate circostanze addotte dal NO anche nel giudizio di appello, ha esattamente considerato tali situazioni assolutamente irrilevanti al fine di decidere, riguardando situazioni di mero fatto, proprie del vissuto lavorativo del medesimo e certamente prive di influenza sul contenuto del bando destinate alla generalità -e la relativa censura è, perciò, inammissibile dei concorrenti>> 10 in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). Sotto altro profilo si rimarca che inammissibilmente il ricorrente ha opposto una propria interpretazione del contenuto del bando di concorso a quella contenuta nella sentenza impugnata, mentre a conferma dell'infondatezza dei motivi in esame sia la denuncia - della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). - Per impugnare la sentenza del Tribunale di Palermo il III/b - come si è testè constatato sostanzialmente ricorrente ha - proposto censure di fatto che, al fine di evitare una loro patente inammissibilità nella presente sede di legittimità, sono state sviluppate anche sotto il generico profilo di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione". 11 Ma, anche sotto tale aspetto, i motivi di ricorso sono da considerarsi inammissibili, in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento del contenuto negoziale in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, verificare il rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale. Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con corretta motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente interpretato ed applicato il contenuto del bando concorsuale. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle doglianze- proposte in sede di legittimità dal ricorrente - vale sintetim ribadire, al 12 fine della verifica della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse quando vi sia difformità ripetutamente nella specie dal ricorrente rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul R D significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati in sostanza, all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - 13 come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Palermo - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). IV . Infine, pure il sesto motivo con cui il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Palermo per violazione dell'art. 97 Cost. per essere l'interpretazione del bando di concorso contenuta nella sentenza impugnata “lesiva del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione" - appare infondato. Infatti, anche in relazione a tale mezzo, non viene indicato in che modo si sia realizzata nella specie la lesione del cennato principio costituzionale con specifico riferimento all'interpretazione della clausola del bando di concorso impugnata - unico punto che, al limite, avrebbe potuto interessare il presente giudizio -, ma si allegano situazioni riguardanti la posizione di lavoro di altri dipendenti assolutamente non pertinenti rispetto alla fase giudizialmente controversa di ammissione all'impiego mediante concorso. La non pertinenza e, comunque, la genericità della proposta doglianza confermano l'inammissibilità dell'impugnativa e ciò anche per il principio dell'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso costante è, in proposito, la 14 statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere indicate a pena di inammissibilità le censure che si rivolgono contro la sentenza impugnata non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti aliunde (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato. V In definitiva, il ricorso proposto da IO NO va integralmente rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, in favore dell'A.M.I.A., delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in L. 35000 oltre , a L.
4.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 4 aprile 2001. io Il Presidente Il Consigliere estensore Eume forcu z D. Da estaliz си I A D 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D Dhill E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O E P IL CANCELLIERE S A E M I I D G Depositato in Cancelleria A E A G , D O E O T L oggi.. 25 GIU 2001 E R T T T I S A N I R I E L G S D L E E IL CANCELLIERE, T E E R R O O D C