Articolo 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 198
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 maggio 1985
Art. 5.
L' articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e' sostituito dal seguente:
"Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalita' dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalita' ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, e' concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. I contributi cosi' sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.
Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o piu' anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtu' di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, e' elevata a dieci anni.
Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.
Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.
Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 , e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potra' essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.
In difetto, l'azienda verra' dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verra' riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall' articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 ". Note all'art. 5:
- L'attestazione di cui all'ultimo comma dell' art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 , e' un certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entita' e la causale del danno.
- Il testo dell' art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 , e' il seguente:
"Art. 13. (Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori). - L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 1 gennaio 1983 i commi terzo , quarto , quinto settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".
Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 , dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 , e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, netta legge 3 aprile 1979, n. 95 , e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall' articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 , dall' articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 653 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 . dall' articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 , e dagli articoli 7, ultimo comma, e i, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41 , si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 914 ".
Entrata in vigore il 21 maggio 1985
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