Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di misura di prevenzione patrimoniale, il provvedimento di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni non può essere prorogata oltre i dodici mesi entro cui deve intervenire il provvedimento di revoca ovvero quello di confisca, in quanto tale termine ha carattere perentorio e produttivo in caso di mancato rispetto di invalidità del provvedimento. (Nell'occasione la Corte ha precisato che non ci sono ragioni per derogare dalla disciplina stabilita per il sequestro di cui all'art. 2 ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, costituendo ambedue provvedimenti cautelari ablativi dei diritti costituzionali della libertà dell'iniziativa economica e del riconoscimento della proprietà privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 10237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10237 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
10237/03 REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera 3Y di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
data 24/1/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA Dott. Giovanni SILVESTRI Presidente N. 285/03
1. Dott. Gianfranco RIGGIO Consigliere
2. » Umberto GIORDANO REGISTRO GENERALE
3. » Emilio GIRONI N. 25295/02
4. » Giovanni CANZIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsa proposto da PI si LV, n. 22/7/52 a Vil labate e dalla s.r.l.Sicilconcrete in persona del legale rappresentante CE TE
IE
Richiesta copia studio- dal Sig. 95 per diritti € 1.55 14/04/03 il decreton emesso il 6/7/01 dalla Corte diavverso appello di Palermo IL CANCELLIERF
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. NA ND per diritti 4-II 48.3.95 IL CANCELLIERE Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.Giordano
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr.Cosentino
che ha concluso per l'a nullamento senza rinvio del decreto impugnato nei confronti della a.r.l.Sicilconcrete
C.S.C. 80 A. SPINOSI ROMA
A per il rigetto del ricorso del PIsi
udit i difensor Avv.
Osserva:
con decreto in data 21/5/99, divenuto irrevocabile il
9/2/01, il Tribunale di Palermo ha sottoposto PI si LV a misura di prevenzione personale rite nendone la pericolosità qualificata perchè indiziato di appartenenza alla "famiglia" di Villabate dell'asso ciazione mafiosa denominata "Cosa nostra".
Successivamente, con decreto in data 19/2/01,19 stes so Tribunale ha disposto la confisca delle quote (pari al 20%) intestate al prevenuto del capitale della s.r.l. Sicilconcrete, produttrice di calcestruzzo;
ed na altresì disposto, ai sensi degli artt.)-quator o
3-quinquies legge 31/5/65 n.575 il sequestro e la con testuale confisca dell'attività e dei beni della pre detta società, ritenendo che fossero stati impiegati per agevolare il sodalizio mafioso.
Proposto gravame dal PIsi e, come terzo interve niente, dal legale rappresentante della Sicilconcreto, la decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con decreto in data 6/7/01.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del PI si e il difensore della Sicilconcrete, il quale ultimo ha anche presenta to memoria.
Per il PIsi si deduce violazione di legge o man canza di idonea motivazione in ordine alla ritenuta 3
esclusione di provenienza da attività lecite del dera ro dal predetto impiegato per l'acquisto delle quote della società,
Per la Sicilconcrete si deduce : la nullità del pro cedimento per violazione del diritto di difesa non essendo la società, pur direttamente coinvolta dalla proposta di sottoporre a sequestro e confisca i suoi beni, stata messa in condizione di intervenire sin dall'inizio in primo grado ma solo in grado di appello come terzo interessato;
l'invalidità dei provvedimenti di sequestro e confisca di tali beni, in quanto adottati iìxprim
dopo la scadenza dei termini rispettivamento previsti dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art.
3-quater della legge 575/1965 e dall'art.
3-quinquies comma 2 della legge medesima;
e la carenza comunque dei pre supposti di fatto che rendessero i provvedimenti atos si giustificati,essendo tra l'altro la società stata gestita sin dal 1984 sotto il controllo di amministra tori giudiziari.
La doglianza con cui si contesta la legittimità del la confisca delle quote di capitale della Sicilconcre
te appartenenti al PI si è priva di fondamento,
e quindi il ricorso del predetto va rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art.616 C.P.P.
La Corte di merito ha invero evidenziato, con puntua le motivazione, come il provvedimento ablativo sia stato correttamente adottato ai sensi dell'art.
2-ter legge 575/1965 sulla base di concreti elementi, desun ti tra l'altro dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Siino Angelo, circa la provenienza da riciclaggio da attività mafiose degli ingenti con ferimenti con cui la Sicilconcrete ora stata costi tuita e subito finanziata da tutti i soci, conferimer ti che per ciò che riguarda il PI si non è stato dimostrato potessero derivare da introiti ereditari o da redditi regolari.
Merita invece adcoglimento il ricorso proposto per la s.r.l. Sicilconcrete.
Già il primo motivo di gravame di carattere proces suale è fondato in quanto non è stato in primo grado instaurato con detta società il contraddittorio, come invece avrebbe dovuto avendo la stessa diritto, quale parte necessaria a fronte di una proposta di sequestro х e confisca che aveva ad oggetto i beni di sua propri tà in quanto tali e non perchè fossero ritenuti nel la disponibilità del PIsi, ad essere citata con l'avviso previsto dall'art.4 comma 6 legge 1423/1956 che invece è stato omesso, con conseguente nullità as soluta ex art. 179 C.P.P.
Ed è fondato anche il secondo motivo di ricorso,as sorbente in quanto, come richiesto dal Procuratore
generale presso questa Corte, comporta l'annullamen to senza rinvio del decreto impugnato e dei provvedi menti di sequestro e confisca dell'attività e dei beni della Sicilconcrete.
Va premesso in fatto che, con decreto in data 3/6/99,
il Tribunale di Palermo ha disposto la sospensione temporanea dell'amministrazione di detti beni, ai sen si dell'art.
3-quater legge 575/1965, per il periodo di sei mesi che poteva essere prorogato, a norma del comma 3 dello stesso art.
3-quater, al massimo per al tri sei mesi e quindi sino al 3/6/00.
Sono quindi illegittime perchè esorbitanti da tale limite, oltre che intempestive, le proroghe della so spensione che sono state disposte 11 2/ € 11 26/9/00. 5
Stabilisce il comma 5 dell'art.}-quater della legge
575/1965 che il sequestro dei beni sottoposti al provvedimento di sospensione temporanea dell'ammini strazione può essere disposto, ricorrendonex le condi zioni, sino alla scadenza del termine,che non può es sere come si è visto superiore complessivamente a dodidi me si, di cui al comma 3%; e stabilisce l'art.
3-quinquies comma 2 che la confisca dei beni può es se re eventualmente disposta entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dell'amministrazione ovvero, indifferente mente, del sequestro se nel corso di essa adottato.
La precisa limitazione-temporale stabilita dalla legge non è stata dunque nel caso di specie rispetta ta, come ha dato atto la Corte di appello che ha però ritenuto che da ciò non potesse farsi derivare, per chè non espressamente prevista, la nullità della con fisca..
Ritione invece il Collegio condivisibile l'orienta mento già assunto da questa Corte con la sentenza della V Sezione 21/4/98 n.2411,Giminello e altri, secondo cui la situazione che si è determinata nei confronti della s.r.l. Sicilconcrete non può che comportare le stesse conseguenze di quella che si verifica in caso di inosservanza del termine decor rente dalla data dell'avvenuto sequestrofper il qua le pure non è prevista espressamente sanzione di nullità) entro cui a norma dell'art.
2-ter comma 3 legge 575/1965 può essere disposta la confisca dei beni della persona sottoposta a misura di prevenzio ne personals.
Orbene, a quest'ultimo termine le Sezioni unite di 6
questa Corte (cfr. la sentenza 13/12/00, Madonia) hanno senz'altro riconosciuto per ragioni logiche e sistematiche, e con riferimento ai principi costi, tuzionali della libertà dell'iniziativa economica e del riconoscimento della proprietà privata, carat tere perentorio produttivo, in caso di mancato rispet to, di invalidità.
A maggiore ragione si deve pervenire a questa con clusione, nel senso della perentorietà del termine, in relazione a tardivi provvedimenti cautelari e ablativi adottati, come quelli di cui si tratta, ai sensi degli artt.
3-quater e 3-quinquies della legƒệ
575/1965 e che vengono quindi a colpire attività economiche in un ambito che è pur sempre, anche se negativamente connotato dalla funzione agevolatrice, di minore contiguità con la mafia rispetto a quello su cui-incide -il provvedimento di cui all'art.
2-ter comma 3.
Non ha alcun pregio il contrario argomento della
Corte di appello, secondo cui la scadenza del termi ne di durata previsto per la sospensione dell'ammi nistrazione dei beni non potrebbe avere rilievo sulla legittimità della successiva confisca avendo detto provvedimento carattere meramente "interlocutorio"
e non essendo per esso prevista alcuna forma di pub blicità, poichè (a parte l'inconferenza e inesattez za di quest'ultima affermazione, che contrasta con l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri pré visto dal comma 4 dell'art.
3-quater) non si evidenzia sotto il profilo della natura e degli effetti su chi deve subirla alcuna ragione per differenziare, ai fi ni che quix interessano, la sospensione dell'ammini strazione dall'altro provvedimento cautelare che è 7
il sequestro, al quale infatti dall'art.
3-quinquies equiparata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del PIsi che condanna al pa gamento delle spese processuali. Annulla senza rin vio il decreto impugnato nei confronti della s.r.l.
Sicilconcrete nonchè il decreto 19/2/01 con cui il
Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro e la confisca dell'attività e dei beni della predetta so cietà.
Così deciso in Roma,il 24/1/2003. Il Consigliere est. . Il Presidente
telindus
05 MAR 2003
IL CANCELLIERE Rosanne Pani