Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della sua proposizione, e privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato nell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 stesso codice, ed è, pertanto, inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2000, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 03/02/2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 194
3.Dott. ROSSI BRUNO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N. 43437/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TI RO n. il 14.01.1965
avverso la sentenza del 01.07.1999 TRIBUNALE di FASANOvisti gli atti, al sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Viglietta che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ricorso proposto il 28.9.1999 TT PI ha impugnato la sentenza 1.7.1999 del Tribunale di Brindisi, che lo ha dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 651 c.p. commessa il 18.3.1995. Quale unico motivo, deduce la prescrizione del reato, maturata il 18.9.1999.
II- Oggetto di qualsiasi impugnazione, a norma dell'art. 581 lett. a) c.p.p., devono essere "i capi o i punti della decisione ai quali di riferisce l'impugnazione". La violazione di tale norma comporta la inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 591 lett. c) c.p.p. I motivi in relazione ai quali il ricorso per cassazione può essere proposto, enunciati dall'art. 606 c.p.p., si riferiscono a vizi concernenti i poteri del giudice relativi al provvedimento impugnato (lett. a), la violazione di norme sostanziali (lett. b) o processuali (lett. c, lett. d), la motivazione (lett. e). La norma, che enumera motivi tutti attinenti al provvedimento impugnato, conferma il principio generale sopra richiamato, per il quale i motivi dell'impugnazione devono vertere sul provvedimento che ne costituisce l'oggetto.
Il ricorso per cassazione proposto, come nella specie, esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione del ricorso, privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato dall'art. 281 lett. a), ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto il ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. In tema, questa Corte, a Sezioni Unite, si è espressa nel senso che "la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre i nuovo grado del giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità" (S.U., 11.. 2.95 n. 21, Cresci, RV. 199903; in senso conforme, Cass. Sez. I, 16.12.95, Bruni, RV. 203045; Sez. I, 29.5.97, Pace, RV. 207648). Il punto specifico del ricorso per cassazione proposto esclusivamente al fine di far accertare la prescrizione maturata nelle more del gravame, senza allegazione di alcun vizio di illegittimità del provvedimento impugnato, è stato pure affrontato e risolto da questa Corte nel senso della inammissibilità originaria per mancanza di motivi (Sez. VI, 22.7.98, Sasso, RV. 211314). A norma degli artt. 591 c. 1 lett. c) e 606 u.c. c.p.p., il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di lire unmilione alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000