Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
L'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi. (Nella specie, relativa a dipendente che, nominato macchinista in un compartimento a seguito di concorso pubblico, aveva conseguito - partecipando a nuovo concorso - una seconda nomina a macchinista nel compartimento di Napoli, la S.C., escludendo che vi fosse stata novazione del rapporto, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che per la maturazione dell'anzianità quinquennale dovesse tenersi conto della prima nomina anziché della seconda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATUTO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO, SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato EL DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI EL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2246/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/06/99 R.G.N. 42053/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 marzo 1993 al Pretore di Napoli, EL GA esponeva di essere stato assunto, nel profilo e con le mansioni di macchinista a seguito di concorso pubblico, dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in data 5 ottobre 1981. Nel corso del rapporto il profilo e le dette mansioni erano state mantenute (solo la quarta categoria aveva mutato il nome ope legis, trasformandosi in quinta), anche dopo il superamento di un nuovo concorso pubblico per il compartimento di Napoli. Per effetto della legge n. 292 del 1984 egli avrebbe dovuto essere promosso alla sesta categoria grazie alla maturazione di un quinquennio nella precedente, e tuttavia l'Ente ferrovie dello Stato, succeduto all'Azienda, aveva fissato l'inizio del periodo di lavoro nella sesta categoria cinque anni dopo il superamento del nuovo concorso, ossia senza tener conto del periodo trascorso nella quinta categoria nel precedente compartimento di Milano.
Ritenendo illegittima tale postdatazione, il GA chiedeva dichiararsi il suo diritto allo inquadramento nella sesta categoria ad iniziare dall'ottobre 1986, con i conseguenti provvedimenti patrimoniali.
Costituitasi in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 23 marzo 1995, confermata con sentenza 10 giugno 1999 dal Tribunale, il quale riteneva che la legge sopradetta, nello stabilire il passaggio automatico del lavoratore alla categoria superiore dopo cinque anni di esercizio delle mansioni proprie della categoria inferiore, avesse inteso soddisfare lo interesse del datore di lavoro a che il dipendente acquisisse certa capacità professionale attraverso l'esperienza; ciò che poteva ritenersi realizzato anche quando nel corso del quinquennio il lavoratore fosse passato da uno ad altro compartimento senza soluzione di continuità ed anche se tale passaggio avesse richiesto un concorso.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato.
Resiste il GA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 preleggi, 3 l. 6 febbraio 1979 n. 42, 4 e 6 l. 6 ottobre 1981 n. 564, 5 l. 10 luglio 1984 n. 292 nonché vizi di motivazione,
sostenendo che il superamento, da parte del prestatore di lavoro, del concorso per il passaggio da uno ad altro compartimento e la conseguente nomina da parte del direttore del nuovo compartimento determinarono la novazione del rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità di tener conto, ai fini della carriera, del periodo trascorso e dell'esperienza maturata nel vecchio compartimento. Il motivo non è fondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dello art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine in compartimenti diversi. (Cass. 18 giugno 1993 n. 6787, 8 luglio 1993 n. 7491, 2 luglio 1994 n. 6283, 9 marzo 1994 n. 2276, 18 settembre 1997 n. 9218, 4 novembre 1997 n. 10821). Priva di fondamento, in particolare, è la tesi della ricorrente, secondo cui la nomina in compartimento diverso determinerebbe la novazione del rapporto di lavoro.
Questo, pubblico o privato, si scioglie per mutuo consenso oppure per volontà di legge o, ancora e sempre nei limiti di legge, per volontà di una delle parti (licenziamento o dimissioni). Lo scioglimento comporta, per legge o per contratto, determinati effetti, primo dei quali il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto (comunque denominato).
Nulla di tutto ciò sostiene la ricorrente, la quale senza neanche dedurre di aver corrisposto, al termine del primo rapporto, l'indennità relativa, pretende di ravvisare la cessazione di un rapporto, ed il successivo inizio di un altro con lo stesso datore di lavoro, soltanto sulla base di un atto formale quale un "atto di nomina" da parte di un direttore compartimentale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della soccombente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro 13,00, oltre ad euro duemila per onorario, da distrarre a favore dell'avv. Ettore Leperino, che dichiara di averle anticipate.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2003