Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1554
CASS
Sentenza 3 febbraio 2003

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L'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi. (Nella specie, relativa a dipendente che, nominato macchinista in un compartimento a seguito di concorso pubblico, aveva conseguito - partecipando a nuovo concorso - una seconda nomina a macchinista nel compartimento di Napoli, la S.C., escludendo che vi fosse stata novazione del rapporto, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che per la maturazione dell'anzianità quinquennale dovesse tenersi conto della prima nomina anziché della seconda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1554
    Data del deposito : 3 febbraio 2003

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