CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22918 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IU COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR MI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
C.Th () Penale Sent. Sez. 2 Num. 22918 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI IU Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATECI 1. Il difensore di IU TR ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24/02/2022 che aveva confermato la condanna di TR per il reato di truffa, escludendo la contestata recidiva. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. con una motivazione apparente, sostenendo che il danno arrecato e il corrispondente profitto sarebbero stati non minimali, senza però indicarne l'ammontare; non era inoltre stato valutato l'elemento psicologico del reato. 1.2. Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva concesso la sospensione condizionale della pena sostenendo che il beneficio era precluso dai precedenti penali dell'imputato, tra cui una bancarotta fraudolenta che, come emergeva dal certificato del casellario giudiziale il ricorrente non aveva mai commesso, e per reati commessi nel 1964, già estinti da tempo per espresso disposto dell'art. 167 cod. pen. 1.3 II difensore osserva che le superiori critiche sulla completezza, esaustività e logicità dell'appartato argomentativo della motivazione dell'impugnata sentenza evidenziavano la violazione del canone di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, la motivazione della Corte di appello ha fatto espresso riferimento alla particolare astuzia e determinazione dell'imputato, che ha coinvolto numerose perone approfittando delle sue conoscenze sul territorio, ed al danno complessivo arrecato, facilmente ricavabile da pag.4 della sentenza di primo grado che ha stimato il numero delle persone offese in 8 con un esborso di euro da 150 a 200 ciascuno, così ritenendo esistente una vera e propria professionalità del delitto, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente il fatto di particolare tenuità. 1.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, posto che, contrariamente a quanto scritto in ricorso, dal certificato del casellario giudiziale risulta che il ricorrente ha riportato una condanna per bancarotta fraudolenta con sentenza della Corte di appello d Napoli del 15/11/2013, irrevocabile il 24/02/2014 (n.20 del certificato) 2 1.3 Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, attesa la sua totale genericità, non essendo evidenziate critiche specifiche alla sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IU COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR MI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
C.Th () Penale Sent. Sez. 2 Num. 22918 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI IU Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATECI 1. Il difensore di IU TR ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24/02/2022 che aveva confermato la condanna di TR per il reato di truffa, escludendo la contestata recidiva. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. con una motivazione apparente, sostenendo che il danno arrecato e il corrispondente profitto sarebbero stati non minimali, senza però indicarne l'ammontare; non era inoltre stato valutato l'elemento psicologico del reato. 1.2. Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva concesso la sospensione condizionale della pena sostenendo che il beneficio era precluso dai precedenti penali dell'imputato, tra cui una bancarotta fraudolenta che, come emergeva dal certificato del casellario giudiziale il ricorrente non aveva mai commesso, e per reati commessi nel 1964, già estinti da tempo per espresso disposto dell'art. 167 cod. pen. 1.3 II difensore osserva che le superiori critiche sulla completezza, esaustività e logicità dell'appartato argomentativo della motivazione dell'impugnata sentenza evidenziavano la violazione del canone di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, la motivazione della Corte di appello ha fatto espresso riferimento alla particolare astuzia e determinazione dell'imputato, che ha coinvolto numerose perone approfittando delle sue conoscenze sul territorio, ed al danno complessivo arrecato, facilmente ricavabile da pag.4 della sentenza di primo grado che ha stimato il numero delle persone offese in 8 con un esborso di euro da 150 a 200 ciascuno, così ritenendo esistente una vera e propria professionalità del delitto, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente il fatto di particolare tenuità. 1.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, posto che, contrariamente a quanto scritto in ricorso, dal certificato del casellario giudiziale risulta che il ricorrente ha riportato una condanna per bancarotta fraudolenta con sentenza della Corte di appello d Napoli del 15/11/2013, irrevocabile il 24/02/2014 (n.20 del certificato) 2 1.3 Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, attesa la sua totale genericità, non essendo evidenziate critiche specifiche alla sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2023