Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5396
CASS
Sentenza 5 aprile 2003

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In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo profilo, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo decorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare; sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati; con la consegua che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Commentari2

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    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5396
Data del deposito : 5 aprile 2003

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