Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 1
In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo profilo, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo decorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare; sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati; con la consegua che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
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1. Premessa Nella decisione in commento del 24 gennaio 2013 n. 1693 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che il rifiuto da parte del lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa, ad esempio in caso di demansionamento, può essere legittimo, e di conseguenza non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive (art. 1460 c.c.), sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. In tal caso il rifiuto imporrà una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU ED;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 21524/00 proposto da:
LU ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO CAVALLARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 586/00 del Tribunale di MACERATA, depositata il 25/07/00 - R.G.N. 59/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto principale, rigetto incidentale ed assorbito l'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Macerata accogliendo il ricorso proposto dal sig. RD LU, dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato il 28 novembre 1997 a quest'ultimo dall'Ente Poste, di cui il ricorrente era dipendente;
ordinava quindi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava l'Ente convenuto al pagamento della retribuzione maturata dal LU dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra.
Avverso la decisione di primo grado la società Poste Italiane p.a. (già Ente Poste) proponeva appello al Tribunale di Macerata che lo rigettava. I giudici del gravame ritenevano che la sanzione del licenziamento - intervenuta dopo nove mesi dal momento in cui l'illecito era stato rilevato (fine febbraio 1997), di cui quasi sette trascorsi tra la rilevazione e la contestazione - non fosse stata tempestivamente irrogata: ne' motivi inerenti all'organizzazione interna della società (peraltro neanche provati) potevano essere utilizzati per vanificare la volontà legislativa che impone la immediata decisione e comunicazione. Il Tribunale rilevava inoltre che nei confronti del lavoratore non era stata adottata neanche una misura sospensiva in via cautelare e che, sebbene gli ispettori delle Poste Italiane già nel mese di febbraio 97 avessero riscontrato le irregolarità relative alle spese di trasferta poi contestate, non era stato revocato l'incarico di missione presso la sede di Fieni che costituiva l'occasione per il dipendente di commettere i contestati illeciti.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Poste Italiane p.a. propone ricorso fondandolo su un unico motivo. Il sig. LU resiste con controricorso e propone ricorso incidentale principale e subordinato a cui resiste la società Poste Italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che il preciso accertamento della condotta posta in essere dal lavoratore aveva comportato un lasso di tempo non breve proprio perché, alla luce della complessa organizzazione aziendale e, peraltro nell'interesse del lavoratore medesimo, la Direzione di Sede, prima di adottare la sanzione espulsiva, aveva ritenuto di svolgere tutti gli accertamenti e che mai la società aveva dimostrato una mancanza di interesse alla facoltà di recesso. II motivo è infondato.
In tema di licenziamento disciplinare, la giurisprudenza di questa Corte assegna rilevanza alla tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore sotto due distinti profili. Sotto un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo decorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ., in base al presupposto che il ritardo nella contestazione dimostri la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare: il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il licenziamento viene adottato ed il momento nel quale il fatto posto a fondamento dello stesso è giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta, infatti ragionevolmente a significare la compatibilità del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ed esclude quindi la sussistenza di una causa giustificatrice di un licenziamento avente immediato effetto risolutivo.(v. Cass. 23 marzo 2002 n. 4170;
25 luglio 1994 n. 6903).
Sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione, permettendo al lavoratore il più preciso ricordo dei fatti, gli consente di difendersi adeguatamente: un l'intervallo di tempo trascorso tra l'illecito disciplinare e la contestazione dell'addebito può, dunque, impedire un'efficace difesa dell'incolpato, diritto che trova la sua garanzia procedimentale nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300, (Cass. 23 maggio 2002 n. 4170 cit.). A tali principi si è attenuto il Tribunale. Come risulta dalla sentenza impugnata i fatti oggetto dell'addebito disciplinare erano già stati rilevati dall'ispettorato dell'Ente Poste nel febbraio 1997 tanto che in data 15 marzo 1997 lo stesso organo ispettivo inviava alla Procura della Repubblica di Camerino notizia di reato:
corretta in proposito appare la deduzione del Tribunale che ha ritenuto di poter presumere che tale notizia si fondasse su accertamenti non incompleti o insufficienti. Eppure soltanto nella metà di settembre 1997 l'addebito è stato contestato al ricorrente.
Del resto la stessa società ricorrente nel richiamare la necessità di un preciso accertamento della condotta posta in essere dal lavoratore, fa riferimento ad ulteriori approfondimenti intervenuti a seguito delle giustificazioni rese dal dipendente dopo la contestazione dell'addebito, approfondimenti che certamente trovano la loro ragione nel meccanismo procedurale di contestazione dell'addebito-giustificazione del lavoratore previsto dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ma non spiegano il lungo tempo trascorso tra l'accertamento del comportamento disciplinarmente rilevante e la contestazione dello stesso.
È ben vero che la giurisprudenza di questa Cotte - come ricorda la difesa della società ricorrente - ha affermato che l'immediatezza del licenziamento disciplinare per giusta causa rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo, dovendosi tener conto, non solo del tempo necessario per l'accertamento e la valutazione della condotta del lavoratore, ma anche dell'eventuale complessità, in concreto, della struttura organizzativa imprenditoriale (v. Cass. Sez. Un. 28 agosto 1996 n. 7889). A riguardo la società ricorrente deduce che la propria organizzazione aziendale prevede che, per le sanzioni più gravi, debba essere richiesto l'intervento di organismi centrali. Anche sotto questo profilo il Tribunale ha svolto un accurato accertamento dei tempi intercorsi rilevando che l'Ispettorato di zona soltanto in data nove aprile 1997 trasmetteva all'Ispettorato centrale i risultati dell'accertamento compiuto, risultati che in realtà erano già definiti alla data del 15 marzo 1997, quando ne era stata data notizia alla competente Procura della Repubblica (nè è stato provato che siano stati effettuati ulteriori accertamenti dopo quest'ultima data e prima della comunicazione all'organo superiore). Da parte sua, l'Ispettorato centrale, che certamente non ignorava o non avrebbe dovuto ignorare che l'adozione di un provvedimento di licenziamento per giusta causa deve avvenire con tempestività, aspettava altri tre mesi circa (4 luglio 1997) prima di invitare ad adottare i provvedimenti di competenza la sede delle Marche che, a sua volta, dopo un ulteriore ritardo di più di due mesi, a metà settembre 1997, finalmente provvedeva a contestare l'addebito al dipendente. Nessuna giustificazione dei suddetti ritardi è stata fornita dalla società ricorrente che aveva l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito della "immediatezza", sia pure inteso nel senso relativo sopra illustrato (Cass. sentenza n. 6903/1994 citata) sia sotto il profilo dell'interesse ad un immediato recesso ex art. 2119 c.c., sia sotto quello del rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 l. 300/70. Il ricorso della società Poste Italiane non può, quindi, trovare accoglimento.
Col ricorso incidentale principale il sig. LU impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, in violazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., ha dichiarato compensate le spese del giudizio di appello e, non accogliendo sul punto l'appello incidentale, ha confermato la sentenza di primo grado che a sua volta aveva compensato le spese. Il motivo è infondato.
Il criterio della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., impedisce la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa ma non preclude la possibilità di compensarle in tutto o in parte, secondo una valutazione affidata al potere discrezionale del giudice, impugnabile in sede di legittimità soltanto per vizi attinenti alla motivazione, che nel caso in esame non sono stati denunciati.
Va infine dichiarato l'assorbimento del ricorso incidentale proposto in via condizionata all'ipotesi che la tesi della intempestività del licenziamento espressa nella sentenza del Tribunale di Macerata non avesse trovato conferma.
In conclusione vanno respinti sia il ricorso principale proposto dalla società Poste Italiane sia il ricorso incidentale avente quale oggetto le spese di lite, proposto dal sig. LU, mentre deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da quest'ultimo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale sulle spese di lite;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003