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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Podesta' AB IV nato in [...] il [...] Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 10/06/2025 della Corte d'appello di RO Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria, trasmessa il 24 dicembre 2025, dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/6/2025, la Corte d'appello di RO, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla quarta Sezione della Corte con sentenza n. 13358/2025, ha rigettato nuovamente l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da AB IV ES, che aveva patito un periodo di custodia cautelare in carcere dal 7/10/2022 al 5/4/2023 per il reato di rapina aggravata da cui era stata assolto con formula "per non aver commesso il fatto". La Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la domanda, ravvisando la sussistenza della causa ostativa della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p.. In particolare, il giudice del rinvio, ha fondato la propria decisione sui seguenti elementi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 5781 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 09/01/2026 a) Il ES si trovava in compagnia di DO AL - successivamente tratto in arresto perché in possesso di una pistola con matricola abrasa - a bordo, in qualità di passeggero, di una moto di grossa cilindrata mentre percorreva viale IN con "fare sospetto"; b) nel corso dell'interrogatorio, reso in sede di convalida del fermo, ES, pur negando l'addebito, aveva ammesso di aver fornito in passato le false generalità di UR RO NE e non aveva spiegato il motivo per cui DO AL recasse con sé un'arma clandestina né il tipo e l'origine del rapporto con quest'ultimo; c) la fuga a piedi dell'imputato insieme al AL alla vista dei Carabinieri. Il giudice del rinvio ha precisato che, al termine della ricognizione personale, la persona offesa si era limitata ad indicare - sempre con una percentuale di incertezza - soggetto diverso dal ES. 2. Avverso tale ordinanza, ES, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione al criterio della colpa grave, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa evidenzia che l'ordinanza di rigetto emessa nel giudizio di rinvio, appare connotata dai medesi errori in diritto del primo provvedimento, già oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione. Si osserva che la Corte di Appello in sede di rinvio, aveva individuato il comportamento colposo del ES, nelle modalità del fermo e nelle dichiarazioni rese dall'imputato in sede interrogatorio, ma la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva già escluso che, ai fini della colpa grave, potesse essere valutato il tentativo di fuga, perché era avvenuto 44 giorni dopo il fatto reato, peraltro in una zona (Prati) assai lontana dal luogo in cui la persona offesa aveva subìto la rapina (Nomentano). La difesa sottolinea che i giudici del rinvio ripropongono nuovamente ed illogicamente la circostanza che il ES, in occasione del tentativo di fuga, si accompagnasse con un soggetto -DO AL - che recava con sé un'arma clandestina, ma in tale occasione AL veniva arrestato per la sola detenzione dell'arma e non anche per la rapina. Inoltre, ES non è stato mai indagato per il concorso nella detenzione di detta arma clandestina, che veniva rinvenuta celata nell'esclusiva disponibilità del AL, ed era mero passeggero dello scooter che, contrariamente a quanto asserito, non era stato mai identificato con certezza come mezzo utilizzato nella rapina. Secondo la difesa, la circostanza che l'odierno imputato non abbia spiegato i rapporti con il AL non può essere posta in relazione alla rapina subita dal AL, dal momento che non è mai stata richiesta la misura cautelare né il rinvio a giudizio per AL per la rapina. 2 IV- Si sottolinea ancora che ES, in sede di interrogatorio, aveva effettivamente ammesso che circa 20 anni prima aveva fornito false generalità, ma non risulta in alcun modo che, in occasione del fermo e della successiva udienza di convalida, avesse ostacolato la sua identificazione. La difesa evidenzia poi che, se pure non dirimente, è errata l'ordinanza nella parte cui afferma che, all'esito della ricognizione, di fronte a tre effigi fotografiche ritraenti tre individui tra loro somiglianti, la persona offesa si sia limitata a indicare con certezza una persona diversa dal ES. Infatti, era stata effettuata una ricognizione di persona, svolta ai sensi degli artt. 213 e 214 c.p.p., con la presenza fisica del ES e di altri tre soggetti, all'esito della quale AL LV escludeva con certezza che il ES fosse il soggetto responsabile della rapina, mentre indicava un'altra persona con grado di certezza pari al 60/70%. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata evidenziando, in subordine, che non era stata presa in considerazione neppure l'ipotesi della cd. colpa lieve. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto tutte le condotte indicate come connotate da colpa grave sono avvenute in un momento successivo alla rapina. Il Ministero dell'Economia, con memoria trasmessa il 24 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La Quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza della Corte d'appello di RO, in quanto fondata su condotte (la fuga, avvenuta 44 giorni dopo il reato di rapina, il supposto tentativo di ostacolare la propria identificazione dopo il fermo) di cui non era stata spiegata l'incidenza causale con l'emissione della misura cautelare. Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente era quello di procedere ad una nuova valutazione al fine di verificare l'eventuale sussistenza di condotte gravemente colpose del ES che avessero avuto incidenza causale con l'emissione del titolo cautelare. 2. Deve ricordarsi che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità 3 sulle questioni di diritto (Sez. 2, n. 40475 del 28/10/2025; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811 -01). 3. Il Giudice del rinvio non ha adempiuto l'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento, in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti carenti con la decisione di annullamento di questa Corte. 4. Questa Corte ha precisato che "il diritto all'indennizzo può essere escluso, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., solo in presenza di un comportamento doloso o colposo che abbia avuto un effetto sinergico rispetto alla specifica misura custodiale subita dall'interessato", con la conseguenza che la disponibilità dell'istante alla commissione di illeciti diversi da quelli che avevano determinato la misura custodiale impedisce di configurare il nesso eziologico fra condotta e evento pregiudizievole ( Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645 - 01, conf., fra le tante, Sez. 3, n. 15133 del 7/3/2025, Lorenzini;
Sez. 3, n. 28986 del 3/7/2025, Fenu). Dunque, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare, non a differenti fattispecie. 5. Nel caso in esame, l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di AB ES si fondava sostanzialmente sul positivo riconoscimento fotografico effettuato da LV AL (sia pure in termini di probabilità), sulla compatibilità dell'abbigliamento del ES con quello indossato dal rapinatore, sulla visione delle immagini ritraenti i due individui a bordo della moto nel giorno della rapina, circostanza che aveva consentito di individuare l'utilizzo della stessa moto (della cui targa la vittima aveva indicato quattro delle cinque cifre, benché in ordine non del tutto corretto). Nella sentenza di assoluzione, si legge poi che la persona offesa, in sede di ricognizione personale, non aveva avuto incertezze nell'escludere che AB ES fosse l'autore della rapina (cfr. sentenza in atti). 6. La Corte di Appello nel provvedimento impugnato, quale comportamento gravemente colposo dell'odierno ricorrente, valorizza la circostanza che il ES si trovasse in compagnia di DO AL su una moto di grossa cilindrata con "fare sospetto", ma ancora una volta non spiega la rilevanza causale di detto comportamento con l'ordinanza impositiva della misura cautelare, che richiama detta circostanza solo al fine di illustrare la genesi del fermo. Infatti, come evidenziato anche dalla difesa, DO AL non è stato mai indagato per il delitto di rapina né tantomeno il ES è stato indagato per concorso nella detenzione 4 dell'arma clandestina. Dunque, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che l'odierno ricorrente, in sede di convalida del fermo, non abbia chiarito i rapporti con AR né che avesse ammesso che circa venti anni prima aveva fornito false generalità (cfr. verbale di interrogatorio, allegato al ricorso). Né tantomeno può assumere rilevanza il tentativo di fuga a piedi del ES alla vista dei Carabinieri, in quanto già la Corte di Cassazione, in sede di annullamento, aveva chiarito che questa condotta si era verificata ben 44 giorni dopo il delitto di rapina e non si comprendeva l'effettiva incidenza causale con l'emissione dell'ordinanza custodiale. In conclusione, come messo in luce dalla sentenza rescindente, tutte le condotte indicate si sono manifestate in periodo successivo alla rapina cui si riferisce il titolo cautelare, e che quindi tali fatti non possono essere presi in considerazione, in quanto insussistente il necessario nesso eziologico tra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà. 7. Va ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 8. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 9. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di 5 leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35959 del 17/9/2025). La Corte di Appello, nel provvedimento impugnato, ha valorizzato come gravemente colposi gli stessi comportamenti del ES che erano già stati indicati nell'ordinanza poi annullata dalla Corte di Cassazione, senza illustrare le ragioni per le quali dette condotte abbiano contribuito a dare causa allo stato privativo della libertà personale. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di RO che provvederà ad un nuovo esame, colmando le lacune motivazionali già rilevate da questa Corte con la sentenza n. n. 13358/25.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di RO in diversa composizione personale. Così è deciso, 09/01/2026
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria, trasmessa il 24 dicembre 2025, dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/6/2025, la Corte d'appello di RO, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla quarta Sezione della Corte con sentenza n. 13358/2025, ha rigettato nuovamente l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da AB IV ES, che aveva patito un periodo di custodia cautelare in carcere dal 7/10/2022 al 5/4/2023 per il reato di rapina aggravata da cui era stata assolto con formula "per non aver commesso il fatto". La Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la domanda, ravvisando la sussistenza della causa ostativa della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p.. In particolare, il giudice del rinvio, ha fondato la propria decisione sui seguenti elementi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 5781 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 09/01/2026 a) Il ES si trovava in compagnia di DO AL - successivamente tratto in arresto perché in possesso di una pistola con matricola abrasa - a bordo, in qualità di passeggero, di una moto di grossa cilindrata mentre percorreva viale IN con "fare sospetto"; b) nel corso dell'interrogatorio, reso in sede di convalida del fermo, ES, pur negando l'addebito, aveva ammesso di aver fornito in passato le false generalità di UR RO NE e non aveva spiegato il motivo per cui DO AL recasse con sé un'arma clandestina né il tipo e l'origine del rapporto con quest'ultimo; c) la fuga a piedi dell'imputato insieme al AL alla vista dei Carabinieri. Il giudice del rinvio ha precisato che, al termine della ricognizione personale, la persona offesa si era limitata ad indicare - sempre con una percentuale di incertezza - soggetto diverso dal ES. 2. Avverso tale ordinanza, ES, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione al criterio della colpa grave, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa evidenzia che l'ordinanza di rigetto emessa nel giudizio di rinvio, appare connotata dai medesi errori in diritto del primo provvedimento, già oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione. Si osserva che la Corte di Appello in sede di rinvio, aveva individuato il comportamento colposo del ES, nelle modalità del fermo e nelle dichiarazioni rese dall'imputato in sede interrogatorio, ma la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva già escluso che, ai fini della colpa grave, potesse essere valutato il tentativo di fuga, perché era avvenuto 44 giorni dopo il fatto reato, peraltro in una zona (Prati) assai lontana dal luogo in cui la persona offesa aveva subìto la rapina (Nomentano). La difesa sottolinea che i giudici del rinvio ripropongono nuovamente ed illogicamente la circostanza che il ES, in occasione del tentativo di fuga, si accompagnasse con un soggetto -DO AL - che recava con sé un'arma clandestina, ma in tale occasione AL veniva arrestato per la sola detenzione dell'arma e non anche per la rapina. Inoltre, ES non è stato mai indagato per il concorso nella detenzione di detta arma clandestina, che veniva rinvenuta celata nell'esclusiva disponibilità del AL, ed era mero passeggero dello scooter che, contrariamente a quanto asserito, non era stato mai identificato con certezza come mezzo utilizzato nella rapina. Secondo la difesa, la circostanza che l'odierno imputato non abbia spiegato i rapporti con il AL non può essere posta in relazione alla rapina subita dal AL, dal momento che non è mai stata richiesta la misura cautelare né il rinvio a giudizio per AL per la rapina. 2 IV- Si sottolinea ancora che ES, in sede di interrogatorio, aveva effettivamente ammesso che circa 20 anni prima aveva fornito false generalità, ma non risulta in alcun modo che, in occasione del fermo e della successiva udienza di convalida, avesse ostacolato la sua identificazione. La difesa evidenzia poi che, se pure non dirimente, è errata l'ordinanza nella parte cui afferma che, all'esito della ricognizione, di fronte a tre effigi fotografiche ritraenti tre individui tra loro somiglianti, la persona offesa si sia limitata a indicare con certezza una persona diversa dal ES. Infatti, era stata effettuata una ricognizione di persona, svolta ai sensi degli artt. 213 e 214 c.p.p., con la presenza fisica del ES e di altri tre soggetti, all'esito della quale AL LV escludeva con certezza che il ES fosse il soggetto responsabile della rapina, mentre indicava un'altra persona con grado di certezza pari al 60/70%. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata evidenziando, in subordine, che non era stata presa in considerazione neppure l'ipotesi della cd. colpa lieve. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto tutte le condotte indicate come connotate da colpa grave sono avvenute in un momento successivo alla rapina. Il Ministero dell'Economia, con memoria trasmessa il 24 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La Quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza della Corte d'appello di RO, in quanto fondata su condotte (la fuga, avvenuta 44 giorni dopo il reato di rapina, il supposto tentativo di ostacolare la propria identificazione dopo il fermo) di cui non era stata spiegata l'incidenza causale con l'emissione della misura cautelare. Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente era quello di procedere ad una nuova valutazione al fine di verificare l'eventuale sussistenza di condotte gravemente colpose del ES che avessero avuto incidenza causale con l'emissione del titolo cautelare. 2. Deve ricordarsi che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità 3 sulle questioni di diritto (Sez. 2, n. 40475 del 28/10/2025; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811 -01). 3. Il Giudice del rinvio non ha adempiuto l'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento, in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti carenti con la decisione di annullamento di questa Corte. 4. Questa Corte ha precisato che "il diritto all'indennizzo può essere escluso, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., solo in presenza di un comportamento doloso o colposo che abbia avuto un effetto sinergico rispetto alla specifica misura custodiale subita dall'interessato", con la conseguenza che la disponibilità dell'istante alla commissione di illeciti diversi da quelli che avevano determinato la misura custodiale impedisce di configurare il nesso eziologico fra condotta e evento pregiudizievole ( Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645 - 01, conf., fra le tante, Sez. 3, n. 15133 del 7/3/2025, Lorenzini;
Sez. 3, n. 28986 del 3/7/2025, Fenu). Dunque, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare, non a differenti fattispecie. 5. Nel caso in esame, l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di AB ES si fondava sostanzialmente sul positivo riconoscimento fotografico effettuato da LV AL (sia pure in termini di probabilità), sulla compatibilità dell'abbigliamento del ES con quello indossato dal rapinatore, sulla visione delle immagini ritraenti i due individui a bordo della moto nel giorno della rapina, circostanza che aveva consentito di individuare l'utilizzo della stessa moto (della cui targa la vittima aveva indicato quattro delle cinque cifre, benché in ordine non del tutto corretto). Nella sentenza di assoluzione, si legge poi che la persona offesa, in sede di ricognizione personale, non aveva avuto incertezze nell'escludere che AB ES fosse l'autore della rapina (cfr. sentenza in atti). 6. La Corte di Appello nel provvedimento impugnato, quale comportamento gravemente colposo dell'odierno ricorrente, valorizza la circostanza che il ES si trovasse in compagnia di DO AL su una moto di grossa cilindrata con "fare sospetto", ma ancora una volta non spiega la rilevanza causale di detto comportamento con l'ordinanza impositiva della misura cautelare, che richiama detta circostanza solo al fine di illustrare la genesi del fermo. Infatti, come evidenziato anche dalla difesa, DO AL non è stato mai indagato per il delitto di rapina né tantomeno il ES è stato indagato per concorso nella detenzione 4 dell'arma clandestina. Dunque, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che l'odierno ricorrente, in sede di convalida del fermo, non abbia chiarito i rapporti con AR né che avesse ammesso che circa venti anni prima aveva fornito false generalità (cfr. verbale di interrogatorio, allegato al ricorso). Né tantomeno può assumere rilevanza il tentativo di fuga a piedi del ES alla vista dei Carabinieri, in quanto già la Corte di Cassazione, in sede di annullamento, aveva chiarito che questa condotta si era verificata ben 44 giorni dopo il delitto di rapina e non si comprendeva l'effettiva incidenza causale con l'emissione dell'ordinanza custodiale. In conclusione, come messo in luce dalla sentenza rescindente, tutte le condotte indicate si sono manifestate in periodo successivo alla rapina cui si riferisce il titolo cautelare, e che quindi tali fatti non possono essere presi in considerazione, in quanto insussistente il necessario nesso eziologico tra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà. 7. Va ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 8. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 9. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di 5 leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35959 del 17/9/2025). La Corte di Appello, nel provvedimento impugnato, ha valorizzato come gravemente colposi gli stessi comportamenti del ES che erano già stati indicati nell'ordinanza poi annullata dalla Corte di Cassazione, senza illustrare le ragioni per le quali dette condotte abbiano contribuito a dare causa allo stato privativo della libertà personale. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di RO che provvederà ad un nuovo esame, colmando le lacune motivazionali già rilevate da questa Corte con la sentenza n. n. 13358/25.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di RO in diversa composizione personale. Così è deciso, 09/01/2026