Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12070 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
c.c. 64.918 2077 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA indennità sostitutiva di ferie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10313/99 Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere. Consigliere Cron. 29680 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Ud. 03/04/02 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI C. C. ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE LIGURIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AL RA;
intimato avversO la sentenza n. 39/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 07/05/98; . N 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1391 consiglio il 03/04/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Visto il ricorso del Ministero delle Finanze contro la sentenza della commissione tributaria regionale del- la Liguria 9 febbraio - 7 maggio 1998 confermativa del- la decisione di primo grado, con la quale è stata rico- nosciuto il diritto di RA LM al rimborso del- l'i.r.pe.f. alla quale era stata assoggettata per rite- پتا nuta dal datore di lavoro l'indennità per ferie non go- dute;
ritenuto che
, secondo una consolidata giurispruden- za della Corte 1 fra le altre, sentenze 4834/99; 7202/99; 4405/2000; 4968/2000 ), l'indennità in que- stione dev'essere assoggettata ad i.r.pe.f., costituen- do reddito di lavoro dipendente imponibile ai sensi de- gli articoli 46 e 48 del d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sen- tenza deve essere cassata e, sussistendo i presupposti per una decisione nel merito ex art.384, primo comma, cod. proc. civ., deve essere respinto il ricorso intro- duttivo, con la compensazione delle spese dell'intero 2 giudizio;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
で compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 3 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Enrico AltieriEnrico ماشا Атоов Сколь D E E R W S -9 AGO. 2002 Au 3