CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2023, n. 28541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28541 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 28541 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Salerno confermava la condanna di EN AT per il reato di truffa contrattuale;
si contestava allo stesso, agente di vendita della "Lineauto s.r.l.", di avere trattato la compravendita di un'autovettura senza consegnarla, inducendo l'acquirente a pagare undicimila euro, senza consegnare il mezzo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa: mancherebbero gli artifici e i raggiri dato che il bene compravenduto non sarebbe stato consegnato all'acquirente per cause indipendenti dalla volontà di AT (ma riconducibili invece alla società Lineauto s.r.I.); la condotta contestata integrerebbe, pertanto, un semplice "inadempimento contrattuale". Inoltre, non sarebbero state considerate le prove indicative della risoluzione del contratto. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione esente da vizi logici, la Corte di appello rilevava, conformemente a quanto valutato dal primo giudice, che il comportamento del ricorrente era fraudolento, considerato che le prove raccolte indicavano che AT aveva indotto l'acquirente a consegnare undicimila euro, rappresentando che la vettura oggetto della compravendita era disponibile;
tuttavia AT rinviava continuamente la consegna e, di fronte alla richiesta di restituzione delle somma versate, effettuava un bonifico di soli centodieci euro;
si trattava di un comportamento che, secondo la logica valutazione della Corte di appello, esulava dal • semplice inadempimento e si configurava come fraudolento, in quanto era emerso che l'acquirente era stato indotto a versare una somma considerevole, nonostante l'auto compravenduta non fosse mai stata nella disponibilità del ricorrente-venditore. La motivazione non si presta ad alcuna censura 2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa: le somme versate dalla persona offesa sarebbero state incassate dalla società "Lineauto s.r.l." e non dal ricorrente, che non avrebbe lucrato alcun profitto. 2 rr ecthione IO otallevi L'estensore Il Pr t 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la truffa si configura non solo se l'agente procura un profitto ingiusto "a sé", ma anche "ad altri". 2.3. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di elemento soggettivo: la compravendita sarebbe stata avviata regolarmente senza alcun dolo, mentre il successivo inadempimento sarebbe stato dovuto alla situazione di difficoltà economica intervenuta nella fase esecutiva dell' accordo. 2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. Il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). 2.4. Si deduceva, infine, che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione 2.4.1. Il termine di prescrizione risulta spirato il 24 dicembre 2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (tenuto conto delle sospensioni, che ammontano ad un anno mesi 8 giorni 26); l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata apertura del rapporto processuale nel giudizio di cassazione, osta alla dichiarazione di prescrizione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 28541 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Salerno confermava la condanna di EN AT per il reato di truffa contrattuale;
si contestava allo stesso, agente di vendita della "Lineauto s.r.l.", di avere trattato la compravendita di un'autovettura senza consegnarla, inducendo l'acquirente a pagare undicimila euro, senza consegnare il mezzo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa: mancherebbero gli artifici e i raggiri dato che il bene compravenduto non sarebbe stato consegnato all'acquirente per cause indipendenti dalla volontà di AT (ma riconducibili invece alla società Lineauto s.r.I.); la condotta contestata integrerebbe, pertanto, un semplice "inadempimento contrattuale". Inoltre, non sarebbero state considerate le prove indicative della risoluzione del contratto. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione esente da vizi logici, la Corte di appello rilevava, conformemente a quanto valutato dal primo giudice, che il comportamento del ricorrente era fraudolento, considerato che le prove raccolte indicavano che AT aveva indotto l'acquirente a consegnare undicimila euro, rappresentando che la vettura oggetto della compravendita era disponibile;
tuttavia AT rinviava continuamente la consegna e, di fronte alla richiesta di restituzione delle somma versate, effettuava un bonifico di soli centodieci euro;
si trattava di un comportamento che, secondo la logica valutazione della Corte di appello, esulava dal • semplice inadempimento e si configurava come fraudolento, in quanto era emerso che l'acquirente era stato indotto a versare una somma considerevole, nonostante l'auto compravenduta non fosse mai stata nella disponibilità del ricorrente-venditore. La motivazione non si presta ad alcuna censura 2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa: le somme versate dalla persona offesa sarebbero state incassate dalla società "Lineauto s.r.l." e non dal ricorrente, che non avrebbe lucrato alcun profitto. 2 rr ecthione IO otallevi L'estensore Il Pr t 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la truffa si configura non solo se l'agente procura un profitto ingiusto "a sé", ma anche "ad altri". 2.3. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di elemento soggettivo: la compravendita sarebbe stata avviata regolarmente senza alcun dolo, mentre il successivo inadempimento sarebbe stato dovuto alla situazione di difficoltà economica intervenuta nella fase esecutiva dell' accordo. 2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. Il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). 2.4. Si deduceva, infine, che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione 2.4.1. Il termine di prescrizione risulta spirato il 24 dicembre 2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (tenuto conto delle sospensioni, che ammontano ad un anno mesi 8 giorni 26); l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata apertura del rapporto processuale nel giudizio di cassazione, osta alla dichiarazione di prescrizione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2023