Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
È abnorme, perchè espressione di indebito diniego dell'esercizio della funzione giurisdizionale, il rifiuto di pronunzia (positiva o negativa) sulla convalida dell'arresto e la contestuale omessa indicazione di altro magistrato competente da parte del giudice investito del giudizio direttissimo, il quale, anzichè adottare una decisione dovuta sullo status libertatis e sui presupposti della sua privazione, sospenda il processo per sollevare questione di legittimità costituzionale di norme in materia di ordinamento giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 36131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2506
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 032958/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TORINO;
nei confronti di:
1) FE UR N. IL 12/06/1966;
avverso ORDINANZA del 05/11/200 TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con provvedimento del 5/11/2002 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, pronunziando all'esito di udienza di convalida dell'arresto di FE UR (effettuato per il reato di cui all'art. 13 c. 13 D. Leg. 286/98 nel testo risultante dall'art. 12 L. 189/02), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 quinquies dell'Ordinamento Giudiziario in riferimento agli artt.
3-25 della Costituzione, nel contempo disponendo la sospensione del giudizio in corso;
con distinto provvedimento assunto al verbale di udienza di convalida il Giudicante ha quindi dichiarato di non provvedere sulla convalida dell'arresto ed ha disposto l'immediata liberazione del SE.
Il Tribunale, dato atto della difformità di interpretazione in punto di competenza a provvedere sulla convalida dell'arresto e sottolineato che il giudizio direttissimo previsto dalla normativa di cui al D. Lvo. citato (art. 13 c. 13 bis) non era collegato in modo inscindibile all'arresto, ha ritenuto che lo spostamento di competenza verificatosi a seguito del provvedimento ex art. 48 quinquies del Presidente del Tribunale di Torino fosse in contrasto con la corretta interpretazione per la quale la competenza a provvedere alla convalida dell'arresto appartiene al Giudice delle indagini preliminari e che il provvedimento in questione, in quanto non contestabile dal Giudice assegnatario, si ponesse in contrasto con il principio stabilito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in data 15/11/2002 il P.M. presso il Tribunale di Torino rilevando come il provvedimento adottato dal Tribunale fosse da ritenersi abnorme perché espressione di indebito diniego dell'esercizio della funzione giurisdizionale, avendo espressamente rifiutato di provvedere sulla convalida dell'arresto senza indicare altro Giudice al quale indirizzare il P.M. richiedente la convalida di un arresto legalmente effettuato dalla Polizia Giudiziaria. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Torino per provvedere in ordine alla richiesta convalida di arresto. Il P.G. presso questa Corte, nella requisitoria scritta del 10/1/2004, rilevata la tipicità del provvedimento di sospensione e la inesistenza di alcun profilo di abnormità, ha chiesto la reiezione del ricorso.
OSSERVA
Ritiene il Collegio, in dissenso dalle conclusioni espresse dal requirente P.G. (frutto di fraintendimento della impugnazione del P.M. presso il Tribunale di Torino) e condividendo le doglianze formulate in ricorso, che la decisione assunta il 5/11/2002 dal Giudice del merito - di non provvedere sulla convalida essendo stato sospeso il processo per la questione di costituzionalità dell'art. 48 bis O.G. sollevata con riguardo agli artt. 3 e 25 Cost. - sia da ritenersi abnorme e, come tale, da annullare con remissione degli atti allo stesso Giudice.
Sol che si legga il ricorso 15/11/2002 si percepisce che la denunzia di abnormità, per indebito diniego di esercizio della funzione giurisdizionale, è dal ricorrente P.M. riservata non già alla decisione (assolutamente incontestata) di rimettere gli atti alla Corte delle leggi e di sospendere il processo bensì alla separata ed autonoma decisione di negare un qualsivoglia provvedimento - positivo o negativo - in ordine alla convalida dell'arresto e di adottare, contraddittoriamente, il provvedimento positivo di disporre la liberazione dell'arrestato.
E la così individuata impugnazione coglie nel segno: è infatti costante indirizzo di questa Corte quello per il quale il giudice che sia investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto debba, in ogni caso, emettere pronunzia, positiva o negativa, sulla convalida stessa senza che la indebita decisione omissiva (non liquet) possa trovare alcuna giustificazione nella ritenuta insussistenza dei presupposti per instaurare il giudizio direttissimo (ex multis Cass. sez. 6 n. 2217/97). E, venendo al caso sottoposto, che il Giudice investito del giudizio direttissimo ex art. 13 c. 13 bis del D. Leg. 286/98, abbia dubitato della legittimità costituzionale della (interpretazione della) disposizione di cui all'art. 48 quinquies o.g., nella parte in cui sarebbe stato indebitamente usato il potere presidenziale di regolare gli affari tra sezione distaccata e Tribunale, e che, correttamente, abbia sospeso il giudizio assegnatogli è attività processuale indubbiamente legittima ma che, nondimeno, non avrebbe dovuto costituire premessa per adottare il separato abnorme provvedimento di diniego di una attività dovuta, quella di pervenire ad una decisione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 558 c.p.p.. E l'abnormità - che legittima il P.M. a proporre ricorso avverso l'atipica decisione de qua - sta, come dianzi detto, nel diniego di pervenire ad una qualsivoglia decisione, dal giudicante dovuta, sullo status libertatis e sui presupposti della sua privazione. Su tali premesse, accolto il ricorso ed annullata la indebita decisione omissiva assunta a verbale dell'udienza 5/11/2002, deve essere disposto il rinvio allo stesso Ufficio perché provveda.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 5/11/2002 limitatamente alla omessa pronunzia in ordine alla chiesta convalida dell'arresto di SE GU e rinvia allo stesso Tribunale per provvedere a quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 26 Maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004