Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
La disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione. Ne consegue che l'accumulo di una consistente quantità di detti fanghi nei letti di essiccamento del depuratore, qualora risulti risalente nel tempo, costituisce attività di "stoccaggio" degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali, non già un mero "deposito temporaneo", ossia un raggruppamento di rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo di produzione,per il quale è necessario che le successive operazioni di raccolta, recupero o smaltimento avvengano non oltre il successivo trimestre, ovvero il materiale raccolto non superi i venti metri cubi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2004, n. 36061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36061 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/07/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1649
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 5085/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Taranto - sez. dist. di Ginosa - datata 12/5/'03;
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MELONI V., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato.
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Taranto - sez. dist. di Ginosa - datata 12/5/'03, AO AN veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio di cui all'art. 175 c.p., alla pena di euro 2.000,00 di ammenda quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione ed accertati - da ultimo - il 24/02/'00, previsti dagli artt. 51 co. 1 D.Lgs. 5/02/'97, n. 22 e 59 co. 1 D.Lgs. 11/5/'99, n. 152, dei quali era chiamato a rispondere per avere, quale Sindaco del Comune di Ginosa, ente proprietario dello impianto di depurazione dei reflui urbani, effettuato lo stoccaggio di fanghi di depurazione, rifiuti speciali non pericolosi e lo scarico dei reflui urbani del detto Comune, provenienti dal menzionato depuratore, senza la prescritta autorizzazione.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che la responsabilità penale dell'imputato, in ordine ad entrambe le contravvenzioni ascrittegli, era in atti provata dagli accertamenti, confermati in giudizio, operati dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari i quali, nel corso di un sopraluogo effettuato presso rimpianto di depurazione della acque reflue del Comune di Marina di Ginosa, avevano constatato la presenza di circa mc. 700 di fanghi di depurazione depositati nei letti di essiccamento, nonché nel relativo piazzale ed in un'area attigua, rilevando, dal registro di carico e scarico di essi, che l'ultimo conferimento presso la discarica di Diseco di Castellaneta risaliva al 19/5/'98, data dalla quale gli stessi erano rimasti nei luoghi sopra descritti, senza che vi fosse alcuna autorizzazione al relativo stoccaggio;
b) che i reflui provenienti dall'impianto di depurazione del Comune, scaricati abusivamente perché mai autorizzati, erano da qualificarsi quali industriali dal momento che in detto impianto, a servizio di tutta Marina di Ginosa, confluivano scarichi sia civili, che industriali;
c) che andava disattesa la tesi difensiva - secondo cui era da escludersi l'esistenza del reato previsto dall'art. 59 D.Lgs. 152/'99 in quanto alla data dell'accertamento era in corso il termine di tre anni, sancito dall'art. 62 co. 11 dello stesso decreto, per lo adeguamento degli scarichi alla nuova disciplina - in quanto la norma transitoria invocata era applicabile solo agli scarichi per i quali l'obbligo dell'autorizzazione era stato introdotto dalla nuova normativa o per i quali erano state previste modifiche rispetto al precedente regime autorizzatorio, non anche agli scarichi, come quello in esame, che dovevano essere autorizzati in base alla normativa previgente, i cui titolari dovevano chiedere l'autorizzazione alla scadenza della vecchia e, comunque, non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della nuova normativa;
d) che l'imputato doveva rispondere dei reati ascrittigli perché, quale Sindaco del Comune, ente proprietario dell'impianto di depurazione, aveva l'obbligo di controllarne la gestione, compito che non risultava avesse delegato ad alcun funzionario o tecnico dell'Amministrazione comunale;
e) che detto obbligo di controllo si deduceva anche dal testo della convenzione stipulata il 4/4/'95 con la "Ecolturist Società Consortile per azioni", della quale il Comune era socio di maggioranza ed alla quale era stata affidata la gestione dell'impianto, convenzione che all'art. 8 espressamente prevedeva che il Comune potesse in ogni momento far controllare da propri funzionari la regolarità dei servizi oggetto di affidamento, disponendo accertamenti ed ispezioni finalizzati al riscontro della qualità delle manutenzioni e della rispondenza a legge dei sistemi di esecuzione dei servizi e delle opere.
Avverso tale decisione il AN ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la sua responsabilità penale, in ordine ad entrambe le contravvenzioni ascrittegli, sarebbe stata affermata illegittimamente, in quanto:
- non vi sarebbe stato, nel caso in specie, alcuno stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, ma solo un deposito temporaneo di essi e lo scarico delle acque provenienti dal depuratore comunale sarebbe stato erroneamente qualificato come di reflui industriali, nonostante in esso confluissero solo acque da scarichi urbani;
- all'epoca dell'accertamento era ancora in corso il termine di tre anni, previsto dall'art. 62 co. 11 D.Lgs. 152/'99, per la regolarizzazione degli impianti di depurazione ed il loro adeguamento alla nuova normativa;
- la gestione del depuratore, affidata alla "Ecolturist", era stata da questa ceduta al "CO.PRO.LA." e, successivamente, alla Cooperativa "La Provvidenza"; inoltre, la convenzione menzionata nella decisione impugnata prevedeva, a favore del Comune, una facoltà, non un obbligo di controllo e, dunque, nessuna responsabilità per "culpa in vigilando" avrebbe dovuto essere configurata a suo carico. MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente dell'art. 6 co. 1 lett. f) ed m) D.Lgs. 5/02/97, n. 22, nel concetto giuridico di "stoccaggio" rientrano tutte le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché quelle di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C, mentre per "deposito temporaneo" s'intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, a condizione che, trattandosi - come nel caso in specie - di rifiuti speciali non pericolosi, essi siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero - in alternativa - annuale se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i venti metri cubi.
Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha accertato che l'ultimo conferimento dei fanghi di depurazione trovati nei letti di essiccamento del depuratore, nel relativo piazzale ed in un'area attigua, risaliva ad oltre due anni prima, sicché legittimamente è stata esclusa l'ipotesi del deposito temporaneo di essi ed è stata ravvisata quella dello stoccaggio, costituendo l'ammasso di essi una delle fasi del loro smaltimento.
In ordine a tale reato la responsabilità penale del ricorrente appare affermata legittimamente e con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, corretta e logica, fondata sul rilievo che egli era, all'epoca, Sindaco del Comune e, come tale, aveva l'obbligo - non delegato ad altri - di controllare la gestione del depuratore dal quale provenivano i fanghi di che trattasi, come peraltro previsto nella convenzione stipulata il 4/4/'95 con la "Ecolturist Società Consortile per azioni", della quale il Comune era socio di maggioranza ed alla quale era stata affidata la gestione dello impianto.
Relativamente al reato di cui all'art. 59 co. 1 D.Lgs. 11/5/'99, n. 152, va invece rilevato che lo scarico in questione è stato erroneamente qualificato come industriale in quanto, essendo stato accertato che nel depuratore confluivano scarichi sia urbani, che industriali, esso avrebbe dovuto essere considerato quale scarico di acque reflue urbane.
Infatti, a mente dell'art. 2 co. 1 lett. i) D.Lgs. 152/'99 sono da definirsi "acque reflue urbane", cui non è applicabile la norma prevista dall'art. 59 co. 1 D.Lgs. 152/'99, quelle reflue domestiche o il miscuglio di esse con acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.
In conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio nel capo concernente il reato di cui all'art. 59 co. 1 D.Lgs. 152/'99, per insussistenza del fatto, con conseguente eliminazione della pena di euro 200,00 di ammenda per esso inflitta, mentre il ricorso va rigettato, nel resto, perché infondato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza emessa il 12/5/'03 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Tarante - sez. dist. di Ginosa - nei confronti di AO AN nel solo capo relativo al reato di cui all'art. 59 co. 1 D.Lgs. 11/5/'99, n. 152, perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di euro 200,00 di ammenda per esso inflitta;
rigetta, nel resto, il ricorso proposto dal AN avverso detta sentenza.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004