Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2004, n. 36061
CASS
Sentenza 12 luglio 2004

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La disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione. Ne consegue che l'accumulo di una consistente quantità di detti fanghi nei letti di essiccamento del depuratore, qualora risulti risalente nel tempo, costituisce attività di "stoccaggio" degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali, non già un mero "deposito temporaneo", ossia un raggruppamento di rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo di produzione,per il quale è necessario che le successive operazioni di raccolta, recupero o smaltimento avvengano non oltre il successivo trimestre, ovvero il materiale raccolto non superi i venti metri cubi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2004, n. 36061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36061
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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