Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2011, n. 20547
CASS
Sentenza 17 gennaio 2011

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Massime1

La richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali.

Commentario1

  • 1Ascolto delle intercettazioni va richiesto nell'istanza di riesame (Cass. 33968/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021

    La difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. La richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2011, n. 20547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20547
Data del deposito : 17 gennaio 2011

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