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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1404/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3353/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3CRMD00089 CONTRIBUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3353/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Napoli ha appellato la sentenza n.
16727/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 SRL avverso l'avviso di accertamento n. TF3CRMD00089 avente ad oggetto il recupero del contributo a fondo perduto "Covid 19" emesso ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 accreditato in data 3.7.2020 per l'importo di € 32.992,00.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società, esercente attività di vendita di capi di abbigliamento, ha contestato la legittimità del provvedimento e ha sostenuto che, ai fini della determinazione della soglia ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, andrebbero scorporati dal valore della produzione calcolata i corrispettivi dei punti vendita Nominativo_1 store e Nominativo_2 store, sostenendo che i ricavi andrebbero, viceversa, commisurati alle provvigioni percepite che, nel periodo considerato sarebbero pari ad euro 3.727.548 e quindi inferiori al limite di legge.
2.- La Corte di primo grado ha accolto il ricorso osservando che l'agenzia delle Entrate aveva considerato come ricavi anche i valori relativi all'acquisto e alla vendita dei beni, comprensivi delle provvigioni percepite, senza scomputare i costi pagati ai fornitori.
Questa modalità di calcolo aveva portato l'agenzia a ritenere che la società avesse superato la soglia dei ricavi di 5 milioni di euro, rendendola non idonea a ricevere il contributo.
In particolare, la Corte ha rilevato che, per determinare correttamente il limite di ricavi, bisogna escludere i costi di acquisto e solo considerare le provvigioni percepite, che risultavano inferiori alla soglia.
Ha, quindi, accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento dell'ente, riconoscendo che l'ente aveva errato nel calcolo dei ricavi.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Napoli per i seguenti motivi:
.- errore nell'applicazione della norma agevolativa (art. 25 D.L. n. 34/2020).
.- omissione del requisito di ricavi secondo l'art. 85 TUIR, che stabilisce i criteri per la determinazione dei ricavi imponibili per le imprese, specificando che per accedere a determinati benefici, come il contributo
Covid 19, è necessario dimostrare di aver conseguito ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
.- non considerazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi.
.- mancata dimostrazione della spettanza del beneficio richiesto.
Si è costituita in giudizio la società contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
L'art. 25, comma 1, del D.L. n. 34/2020 subordina l'accesso al contributo a fondo perduto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, al conseguimento di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
È dunque dirimente stabilire quale sia il corretto ammontare dei ricavi fiscalmente rilevanti, in relazione allo specifico modello contrattuale adottato dalla contribuente per la gestione dei punti vendita “Nominativo_1” e “Nominativo_2”.
Dalla documentazione contrattuale prodotta in atti, puntualmente esaminata dal giudice di primo grado, emerge che:
.- i prodotti rimanevano di proprietà delle società concedenti sino alla vendita al consumatore finale;
.- solo al momento della vendita i beni diventavano di proprietà dell'affiliata;
.- il provento effettivo di Resistente_1 s.r.l. era costituito esclusivamente dalle provvigioni e dai corrispettivi di servizio, calcolati in percentuale sulle vendite nette.
Tale ricostruzione fattuale non è stata validamente contestata dall'Ufficio ed è coerente con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui i ricavi rilevanti ai fini fiscali devono riflettere l'effettivo arricchimento del contribuente, non potendo includere somme incassate per conto di terzi.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che “in tema di imposte sui redditi, costituiscono ricavi solo le somme che incrementano stabilmente il patrimonio del contribuente, restando escluse quelle riscosse in nome e per conto di terzi”
(Cass., sez. V, n. 21972/2019; Cass., sez. V, n. 14473/2018).
Nel caso di specie, i corrispettivi delle vendite dei capi di abbigliamento afferenti ai marchi in affiliazione non rappresentano ricavi propri della società, essendo integralmente riversati alle società concedenti e contabilizzati come costo della merce nel periodo successivo, mentre solo le provvigioni costituiscono componente positiva di reddito.
Non è condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo cui l'Amministrazione finanziaria sarebbe vincolata, ai fini del controllo, al mero dato dei ricavi indicati in dichiarazione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità:
“il dato dichiarativo non ha valore confessorio e può essere superato mediante la prova dell'effettiva natura economica delle operazioni”
(Cass., sez. V, n. 26635/2022; Cass., sez. V, n. 15031/2017).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha valorizzato la sostanza economica dell'operazione, verificando se le somme incassate costituissero o meno ricavi propri ai sensi dell'art. 85 TUIR, a prescindere dalla loro iniziale esposizione contabile.
L'Ufficio censura la sentenza appellata per aver assimilato il contratto di affiliazione commerciale a quello estimatorio. Tuttavia, la decisione impugnata non opera alcuna indebita equiparazione tipologica, ma si limita correttamente a individuare, in concreto, il criterio di imputazione dei ricavi, in linea con i principi generali del diritto tributario e con la prassi amministrativa formatasi in materia di contributi Covid-19.
Sul punto, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha chiarito che, ai fini della determinazione dei ricavi, occorre fare riferimento ai componenti positivi effettivamente imputabili al soggetto beneficiario, escludendo i flussi meramente transitivi.
Ne consegue che, una volta scorporati i corrispettivi delle vendite riversati ai concedenti, l'ammontare dei ricavi di Resistente_1 s.r.l. per il 2019 risulta inferiore alla soglia dei 5 milioni di euro, con conseguente legittimità dell'accesso al contributo a fondo perduto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1800 con attribuzione.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3353/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3CRMD00089 CONTRIBUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3353/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Napoli ha appellato la sentenza n.
16727/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 SRL avverso l'avviso di accertamento n. TF3CRMD00089 avente ad oggetto il recupero del contributo a fondo perduto "Covid 19" emesso ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 accreditato in data 3.7.2020 per l'importo di € 32.992,00.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società, esercente attività di vendita di capi di abbigliamento, ha contestato la legittimità del provvedimento e ha sostenuto che, ai fini della determinazione della soglia ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, andrebbero scorporati dal valore della produzione calcolata i corrispettivi dei punti vendita Nominativo_1 store e Nominativo_2 store, sostenendo che i ricavi andrebbero, viceversa, commisurati alle provvigioni percepite che, nel periodo considerato sarebbero pari ad euro 3.727.548 e quindi inferiori al limite di legge.
2.- La Corte di primo grado ha accolto il ricorso osservando che l'agenzia delle Entrate aveva considerato come ricavi anche i valori relativi all'acquisto e alla vendita dei beni, comprensivi delle provvigioni percepite, senza scomputare i costi pagati ai fornitori.
Questa modalità di calcolo aveva portato l'agenzia a ritenere che la società avesse superato la soglia dei ricavi di 5 milioni di euro, rendendola non idonea a ricevere il contributo.
In particolare, la Corte ha rilevato che, per determinare correttamente il limite di ricavi, bisogna escludere i costi di acquisto e solo considerare le provvigioni percepite, che risultavano inferiori alla soglia.
Ha, quindi, accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento dell'ente, riconoscendo che l'ente aveva errato nel calcolo dei ricavi.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Napoli per i seguenti motivi:
.- errore nell'applicazione della norma agevolativa (art. 25 D.L. n. 34/2020).
.- omissione del requisito di ricavi secondo l'art. 85 TUIR, che stabilisce i criteri per la determinazione dei ricavi imponibili per le imprese, specificando che per accedere a determinati benefici, come il contributo
Covid 19, è necessario dimostrare di aver conseguito ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
.- non considerazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi.
.- mancata dimostrazione della spettanza del beneficio richiesto.
Si è costituita in giudizio la società contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
L'art. 25, comma 1, del D.L. n. 34/2020 subordina l'accesso al contributo a fondo perduto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, al conseguimento di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
È dunque dirimente stabilire quale sia il corretto ammontare dei ricavi fiscalmente rilevanti, in relazione allo specifico modello contrattuale adottato dalla contribuente per la gestione dei punti vendita “Nominativo_1” e “Nominativo_2”.
Dalla documentazione contrattuale prodotta in atti, puntualmente esaminata dal giudice di primo grado, emerge che:
.- i prodotti rimanevano di proprietà delle società concedenti sino alla vendita al consumatore finale;
.- solo al momento della vendita i beni diventavano di proprietà dell'affiliata;
.- il provento effettivo di Resistente_1 s.r.l. era costituito esclusivamente dalle provvigioni e dai corrispettivi di servizio, calcolati in percentuale sulle vendite nette.
Tale ricostruzione fattuale non è stata validamente contestata dall'Ufficio ed è coerente con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui i ricavi rilevanti ai fini fiscali devono riflettere l'effettivo arricchimento del contribuente, non potendo includere somme incassate per conto di terzi.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che “in tema di imposte sui redditi, costituiscono ricavi solo le somme che incrementano stabilmente il patrimonio del contribuente, restando escluse quelle riscosse in nome e per conto di terzi”
(Cass., sez. V, n. 21972/2019; Cass., sez. V, n. 14473/2018).
Nel caso di specie, i corrispettivi delle vendite dei capi di abbigliamento afferenti ai marchi in affiliazione non rappresentano ricavi propri della società, essendo integralmente riversati alle società concedenti e contabilizzati come costo della merce nel periodo successivo, mentre solo le provvigioni costituiscono componente positiva di reddito.
Non è condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo cui l'Amministrazione finanziaria sarebbe vincolata, ai fini del controllo, al mero dato dei ricavi indicati in dichiarazione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità:
“il dato dichiarativo non ha valore confessorio e può essere superato mediante la prova dell'effettiva natura economica delle operazioni”
(Cass., sez. V, n. 26635/2022; Cass., sez. V, n. 15031/2017).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha valorizzato la sostanza economica dell'operazione, verificando se le somme incassate costituissero o meno ricavi propri ai sensi dell'art. 85 TUIR, a prescindere dalla loro iniziale esposizione contabile.
L'Ufficio censura la sentenza appellata per aver assimilato il contratto di affiliazione commerciale a quello estimatorio. Tuttavia, la decisione impugnata non opera alcuna indebita equiparazione tipologica, ma si limita correttamente a individuare, in concreto, il criterio di imputazione dei ricavi, in linea con i principi generali del diritto tributario e con la prassi amministrativa formatasi in materia di contributi Covid-19.
Sul punto, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha chiarito che, ai fini della determinazione dei ricavi, occorre fare riferimento ai componenti positivi effettivamente imputabili al soggetto beneficiario, escludendo i flussi meramente transitivi.
Ne consegue che, una volta scorporati i corrispettivi delle vendite riversati ai concedenti, l'ammontare dei ricavi di Resistente_1 s.r.l. per il 2019 risulta inferiore alla soglia dei 5 milioni di euro, con conseguente legittimità dell'accesso al contributo a fondo perduto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1800 con attribuzione.