Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 1404
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità del contributo a fondo perduto Covid 19

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse erroneamente calcolato i ricavi includendo i costi di acquisto dei beni, anziché considerare solo le provvigioni percepite, che risultavano inferiori alla soglia di legge.

  • Accolto
    Corretto calcolo dei ricavi ai fini del contributo a fondo perduto

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i ricavi debbano riflettere l'effettivo arricchimento del contribuente, escludendo somme incassate per conto di terzi. Ha valorizzato la sostanza economica dell'operazione, confermando che le provvigioni costituiscono l'unica componente positiva di reddito per la società e che, pertanto, i ricavi sono inferiori alla soglia di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 1404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1404
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo