Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN PE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, difeso dall'avvocato ANTONIO PICCOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT ER DI AN, elettivamente domiciliata in ROMA CNE CLODIA 5, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SALVITTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLA TASSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 645/99 del Giudice di pace di BOLOGNA, emessa il 13/04/99 e depositata il 29/04/99 (R.G. 2062/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Antonio MONZINI (per delega Avv. Antonio PICCOLO);
udito l'Avvocato Sergio SALVITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 maggio 1998 GE EP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Bologna il 23 marzo 1998 in favore della ZE DI AN per lo importo di lire 1.872.000 per riparazioni effettuate nel giugno 1986 sull'auto Polo dello GE. L'opponente sosteneva di avere estinto il debito versando assegni postdatati rispetto la fattura. Si costituiva il creditore opposto e sosteneva che gli assegni concernevano altra riparazione , avvenuta nel maggio 1996, ma in favore della vettura Fiat Turbo del figlio dello GE.
Istruita la lite, il giudice di pace, con sentenza del 29 aprile 1999 così decideva : rigetta l'opposizione, conferma il decreto opposto e condanna l'opponente alle spese di lite.
Contro la decisione ricorre lo GE, deducendo tre motivi, resiste la ZE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, per le seguenti considerazioni.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'ultrapetizione, assumendosi che la tesi della postdatazione non è stata mai sostenuta dalla controparte. Il motivo è privo di decisività : ed in vero, poiché i documenti erano stati prodotti, il giudice di pace doveva necessariamente esaminare la data degli assegni ai fini della imputazione dei pagamenti rispetto alle riparazioni date. Non sussiste alcuna ultrapetizione.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error iuris sotto il profilo dell'onere probatorio, assumendosi che il creditore non avrebbe dato la prova del fatto costitutivo del suo credito. Anche tale motivo difetta di specificità, poiché trascura gli argomenti della motivazione del giudice di pace, che esamina le prove, e considera le due riparazioni effettuate ed il mancato pagamento di una delle due riparazioni (ff. 3 e 4 della motivazione).
NEL TERZO MOTIVO si deduce un travisamento del fatto, avendo il giudice di pace fatto confusione nella indicazione delle fatture. In senso contrario si osserva che il motivo è inammissibile in quanto se il travisamento concerne un documento decisivo, doveva proporsi il diverso rimedio revocatorio;
non senza rilevare che trattasi di probabile errore materiale e che, dal corpo della motivazione, appare una valutazione complessiva delle circostanze probatorie circa l'esistenza del credito e del corrispondente debito in capo all'ingiunto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004