Sentenza 29 novembre 2018
Massime • 1
Costituisce esercizio abusivo di attività bancaria, ex art. 131 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), l'attività di raccolta del risparmio posta in essere da una società cooperativa, realizzata sotto forma di depositi "a vista" da parte dei soci su conti di servizio nella disponibilità della società e mediante la stipulazione di contratti di finanziamento in favore della stessa, con obbligo di rimborso e corresponsione di interessi, unitamente all'attività di esercizio del credito mediante erogazione di prestiti ai soci, in violazione dell'art. 11 T.U.B. (In motivazione la Corte ha evidenziato la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 130 T.U.B., che si caratterizza esclusivamente per l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, e quella di esercizio abusivo di cui all'art. 131 dello stesso testo unico, che richiede anche l'esercizio del credito verso terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 7802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7802 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
07802-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo LIno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3141/2018 -Presidente - CARLO ZAZA UP 29/11/2018 EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 7015/2018 Relatore - ROSA PEZZULLO - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI LV nato a [...] il [...] SA RO nato a [...] il [...] IN DI nato a [...] il [...] RE SE nato a [...] il [...] EL SQ nato a [...] A MARE il 28/03/1948 CE NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'Avv Baldassarre per la parte civile BA d'LI si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese Đ L'Avv Martorello in sostituzione dell'Avv Fortunato, per le parti civili AN NA e GR PO si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese L'Avv Martorello in sostituzione dell'Avv Scorza, per la parte civile MI IN si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese il difensore Avv Mafalda Matta si riporta ai motivi 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 17 dicembre 2008 del Tribunale di Paola, dichiarava non doversi procedere nei confronti di DI LV, SA OL, NO ID, FA SE, LL LE e AR CO per intervenuta prescrizione del reato loro ascritto di esercizio abusivo di cui all'articolo 131 del d.lgs. n. 385/1993, con conferma delle statuizioni civili, per avere, il primo, nella veste di presidente e, gli altri, quali componenti del consiglio di amministrazione della Cooperativa Alto Tirreno di Mutualità s.c.ar.l., posto in essere l'esercizio abusivo di attività bancaria mediante la raccolta di risparmio a vista presso i soci, attraverso la stipulazione di "contratti di finanziamento" e di "conti di servizio" in forme differenti dalla sottoscrizione di quote, in violazione dell'articolo 11 del medesimo Testo Unico BArio.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi, a mezzo a mezzo del comune difensore di fiducia, avv.to CO Guerrera, i suddetti imputati, affidati a due motivi di ricorso, con i quali lamentano: - con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., per inosservanza degli artt. 578, 129 c.p.p. e per mancanza di motivazione, atteso che la Corte territoriale, una volta rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato, avrebbe dovuto compiere una adeguata valutazione ex art. 578 c.p.p. dei motivi di appello in ordine all'affermazione di responsabilità dei deducenti, anche per i capi e le disposizioni della sentenza riguardanti gli interessi civili;
in particolare, nessuna risposta è stata fornita in merito all'intervenuta riforma sulla materia con il d.lgs. 37/04 e la delibera del CICR del 2005, che ha integrato la precedente disciplina ed ha previsto come non costituenti più reato “i contratti di finanziamento"; in particolare, stante tale nuova disciplina integratrice della fattispecie penale avente efficacia retroattiva, i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare il non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
- con il secondo motivo, la nullità della sentenza per omessa motivazione sui motivi di appello, in punto di estraneità degli amministratori ai fatti, di riqualificazione del fatto nella contravvenzione dell'articolo 130 T.U.B., di mancata dichiarazione della prescrizione già in primo grado.
3. In data 13.11.2018 la BA d'LI ha depositato, a mezzo del difensore, memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso. Considerato in diritto I ricorsi non meritano accoglimento.
1.Con il primo motivo di ricorso gli imputati si dolgono in definitiva della mancata compiuta valutazione dell'insussistenza del reato di cui all'art. 131 T.U.B. ad essi contestato, ma nella fattispecie non si rileva la sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento degli stessi, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p.. Tale ragione è infatti, rilevabile, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad 1 escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013). Nel caso di specie alla luce di quanto si dirà, deve ritenersi, dunque, corretto l'epilogo decisorio della Corte territoriale di declaratoria di prescrizione del reato ascritto agli imputati, con conferma delle statuizioni civili, non potendo ritenersi che i fatti oggetto di giudizio non integranti il reato in contestazione e, comunque, fossero carenti della prova in modo evidente ed assolutamente non contestabile.
1.1. Va premesso brevemente in fatto che agli imputati, nelle rispettive qualità di presidente, il DI, e di componenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Alto Tirreno di Mutualità s.c.ar.I., gli altri, è stata ascritta la condotta dell'aver esercitato l'abusiva raccolta del risparmio presso i soci in forme diverse dalla sottoscrizione di quote e segnatamente attraverso "conti di servizio" e "contratti di finanziamento".
1.1.1. Quanto ai "conti di servizio" la sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente a quella di appello costituendo un unicum inscindibile, con motivazione ampia e convincente, immune da censure, ha rilevato come attraverso tali conti la cooperativa provvedesse alla raccolta del risparmio, in violazione delle norme del T.U. bancario e segnatamente dell'art. 11/2 del D.Lgs. n. 385/1993, che riserva tale attività alle banche. In particolare, i conti di servizio in questione venivano utilizzati dai soci della cooperativa che provvedevano a versare su di essi determinate somme di denaro, in alcuni casi anche mediante la girata in favore della cooperativa di titoli di credito che la stessa provvedeva, poi, ad incassare presso le banche trattarie, per riaccreditare successivamente le somme sul conto del socio;
con tale provvista la cooperativa, su incarico del socio, provvedeva ad eseguire alcune operazioni di interesse del socio stesso (pagamento di bollette e utenze, e altre). Le sentenze di merito hanno rilevato come tali conti integrassero un'operazione di raccolta del risparmio, sia con riferimento alla disciplina originaria del 1993-94 che al sopravvenuto D.Lgvo 37/2004 e alla delibera CICR del 2005 in vigore dal maggio 2007 (cfr. pg. 13 della sentenza di primo grado), atteso che, sebbene il deposito non fosse in alcun modo remunerato mediante la corresponsione di interessi, era rilevante che: a) le somme, una volta depositate dal socio, rientravano comunque nella disponibilità materiale e giuridica della cooperativa, che poteva ad esse liberamente attingere per eseguire operazioni finanziarie (es. prestiti) in favore di soci diversi dal socio correntista;
b) il socio depositante poteva richiedere in qualunque momento e senza preavviso alcuno la restituzione di tutte o parte delle somme versate, sicchè tale operazione determinava per la cooperativa "l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso", con quali la cooperativa si finanziava (atteso che poteva attingere agli stessi per effettuare prestiti a terzi), peraltro in misura non irrilevante, né trascurabile, considerato che alla data 2 dell'accertamento risultavano depositati su tali conti somme complessivamente pari a circa 340.000 euro, vale a dire circa il 21% dei finanziamenti che la Cooperativa si era procacciata (€ 1.614.000 circa) mediante i cd contratti di finanziamento;
c) l'acquisizione di fondi, tecnicamente, poteva certamente definirsi "a vista", atteso che, i soci potevano ritirare la totalità del deposito in qualunque momento e senza preavviso.
1.1.2. L'ipotesi in questione, inoltre è stata ritenuta non riconducibile alle ipotesi di esclusione di cui alle lett. c) e d) del comma 4 dell'art. 11 (pur dopo le modifiche introdotte dal D.Lgvo n. 37/2004), in relazione alla clausola di chiusura di cui al comma 5, secondo cui nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata. In proposito il primo giudice, al quale si è riportato in sostanza la sentenza di appello, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha compiutamente analizzato anche gli effetti sulla vicenda in esame della deliberazione del CICR n. 1058/2005, entrata in vigore nel 2007, evidenziando come, sebbene i conti di servizio in questione non possano assimilarsi a conti correnti, essi, tuttavia, hanno le caratteristiche descritte al comma 1 della delibera in questione, ossia "l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma". Correttamente, è stato evidenziato che nella fattispecie ciò che conta è il fatto che un soggetto, in virtù di un rapporto giuridicamente rilevante con un terzo, acquisisca la disponibilità materiale e giuridica di somme di denaro, di cui può liberamente disporre per scopi propri, con l'obbligo di restituirle al terzo stesso in un momento successivo;
situazione che certamente si è verificata, per quanto rilevato con i conti di servizio in questione, che costituivano e costituiscono ancora per la cooperativa agente una forma di raccolta di risparmio vietata dall'art. 11 T.U.B., e non consentita tanto dalla normativa primaria, che secondaria vigente all'epoca del fatto, nonchè da quella sopravvenuta medio tempore traducendosi in una acquisizione di fondi qualificabile ( sul piano tecnico normativo) come raccolta di risparmio tra il pubblico. Peraltro già la deliberazione del CICR del 3 marzo 1994 prima delle modifiche apportate all'art. 11 TUB suddette, prevedeva all'art. 6 che le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Alla stregua di tali risultanze, del pari, deve ritenersi corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di confermare la condanna degli imputati quanto agli interessi civili, atteso che l'illiceità della condotta posta in essere dagli imputati di raccolta del risparmio riservata solo alle banche è stata correttamente ritenuta determinante un danno per le p.o.
1.2. Per quanto concerne poi i "contratti di finanziamento", anche essi, con ragionamento logico immune da censure sono stati ritenuti effettuati in violazione dell'art. 11 T.U.B.. Ed invero, tali contratti prevedevano la corresponsione da parte del socio-sottoscrittore alla cooperativa di somme di denaro variabili (in genere dai 10.000 ai 50.000 euro) ed avevano durata di un anno, con l'obbligo per la Cooperativa di restituire al socio alla scadenza contrattuale e a semplice richiesta la sorte capitale, oltre agli interessi calcolati a saggio convenuto;
il capitale poteva essere rimborsato anche prima della scadenza del termine in presenza di circostanze eccezionali, su richiesta del socio, previa valutazione discrezionale della cooperativa e previo pagamento da parte del finanziatore di una penale. Dall'attività ispettiva dell'UIC e della G.d F. è emerso che in sostanza la cooperativa iniziò a sottoscrivere tali contratti nel 2000, vale a dire allorquando venne a scadere il termine ultimo che la BA d'LI (in attuazione della deliberazione del CICR del 1994) aveva assegnato ai soggetti diversi dalle banche per dismettere le posizioni debitorie verso terzi non conformi al Testo Unico del 1993, e quindi dal momento in cui la Cooperativa si vide costretta a chiudere e dismettere "libretti di risparmio" che i soci avevano aperto presso di lei e con i quali si era finanziata sino a quel momento;
è altresì emerso che i contratti di finanziamento continuarono ad essere sottoscritti con i soci sino al 2006-2007 e molti contratti, alla scadenza, venivano "rinnovati" nel senso che il socio, anziché ottenere a fine anno la restituzione del capitale e/o degli interessi maturati, stipulava un nuovo contratto di finanziamento con la Cooperativa, in virtù del quale gli riconsegnava la somma di cui poteva chiedere la restituzione per un altro anno e così via;
alla data dell'accertamento, i contratti di finanziamento coinvolgevano circa 60 dei 900 soci della Cooperativa, i cui nominativi erano peraltro quasi sempre gli stessi, e le somme complessivamente raccolte dalla Cooperativa con tale strumento ammontavano a circa 1.850.000 euro.
1.2.1. Correttamente in proposito i giudici di merito hanno evidenziato come con tale strumento la cooperativa realizzasse una raccolta di risparmio vietata, atteso che veniva operata l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, acquisizione remunerata attraverso la corresponsione di interessi ai soci (normalmente superiori a quelli praticati dal mercato), anche se non "a vista", in quanto per la restituzione era previsto un termine, non derogabile a semplice richiesta del finanziatore, se non in casi eccezionali e previa valutazione discrezionale della cooperativa. In particolare, attraverso l'attività di raccolta di risparmio (anche ingente, atteso che le somme raccolte ammontavano a oltre un milione e mezzo di euro) la Cooperativa finanziava le sue attività istituzionali (prestiti ai soci) e tale forma di finanziamento non era certamente conforme all'art. 11, più volte indicata, sicchè anche per tale attività, l'illiceità della condotta posta in essere dagli imputati di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, riservata solo alle banche, è stata correttamente ritenuta determinante un danno per le p.o.
2. Il secondo motivo di ricorso in punto di estraneità degli amministratori ai fatti, di riqualificazione del fatto nella contravvenzione dell'articolo 130 T.U.B., di mancata dichiarazione della prescrizione già in primo grado, operando la dedotta riqualificazione, si presenta del pari destituito di fondamento.
2.1. Ed invero, in merito alla lamentata mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 130 T.U.B., i ricorrenti non si confrontano con l'ampio percorso argomentativo del primo giudice, 4 condiviso integralmente dal giudice d'appello, secondo cui nella fattispecie in esame trattasi a differenza di quella di cui all'art. 130, non solo di attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, riguardando una cerchia estesa di persone (il numero dei soggetti che possono entrare a far parte di una cooperativa peraltro non trova un limite numerico con nelle società di lucro in relazione al capitale sociale), ma anche di esercizio del credito. Tale ultima attività costituiva proprio l'oggetto sociale della Cooperativa, che aveva come principale attività istituzionale proprio quella di erogare finanziamenti e prestiti ai propri soci. Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto in contestazione di cui all'art. 131 D.Lvo cit., la norma esige unicamente l'esercizio del credito verso terzi, e non richiede affatto che tale attività a differenza della raccolta del risparmio avvenga nei confronti del pubblico (vale a dire di tutti i soggetti). Ciò, rende irrilevante, peraltro, ai fini della sussistenza del delitto contestato, la circostanza che destinatari dei finanziamenti (e quindi dell'attività di erogazione del credito) siano stati in concreto i soli soci della Cooperativa e mai soggetti alla stessa estranei. A ciò va aggiunto, comunque, che la cooperativa in questione era un soggetto potenzialmente abilitato ad esercitare il credito anche nei confronti del pubblico.
2.2. Per quanto concerne, poi, l'intervenuta prescrizione del reato ancor prima della pronuncia della sentenza di primo grado, tale deduzione si presenta del tutto generica, non comprendendosi, peraltro, da quale dato ciò è stato evinto, posto che i fatti sono stati accertati nel 2006 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2008, in assenza di elementi che lasciassero intendere una precisa data, idonea a far ritenere che l'attività illecita ascritta agli imputati fosse antecedente a quella indicata.
2.3. In merito alla responsabilità degli amministratori, le deduzioni dei ricorrenti si presentano del tutto generiche, avendo i giudici di merito evidenziato, senza illogicità, che gli stessi, quali amministratori, devono rispondere di tale condotta, non costituendo le attività di abusiva raccolta di risparmio (mediante conti di servizio e contratti di finanziamento) episodi, né casuali, né isolati, trattandosi piuttosto del frutto di precise scelte aziendali e di ben ponderate deliberazioni dei vertici societari. E' infatti del tutto inverosimile che la sottoscrizione nel corso di sei anni di conti di servizio e contratti di finanziamento - i quali hanno peraltro rappresentato in tale periodo le principali forme attraverso le quali la Cooperativa si è finanziata ed ha, quindi, potuto continuare ad operare- sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, vale a dire dell'organo che aveva la responsabilità della direzione, della gestione e dell'indirizzo dell'attività imprenditoriale.
3. In definitiva, i ricorsi degli imputati vanno respinti con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida per ciascuna in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
5 Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili 3000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 29.11.2018 Rosa Pezzullo)Renalle Il Presidente Il Consigliere estensore ↑ Carlo Zaza сет دیار DEPOSITATA 20 FEB. 2019 Il Funzi ario Qudiziario Diana BANDV PET 6 delle spese processuali, nonché che liquida per ciascuna in euro