Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7525 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 5 25/03 LA CORT Oggetto Riscatto SEZ ONE TERZA CIVILE immobiliare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6318/01 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Dott. Michele VARRONE Consigliere 16666 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 1985 Rep. Dott. MA FINOCCHIARO Consigliere Ud. 18/11/02Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SEN TENZA;
sul ricorso prop osto da: EDIL LAGHI SNC, corrente in Baveno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore AT MA, elettivamente domiciliata in ROMA LGO UGO BARTOLOMEI 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BATTISTI, difesa dagli avvocati MARCO UBERTINI, PIERANGELO MONFERINI, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia esecutiva ON EL MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell'avvocato per diritti € 1 k dal Sig. 08.08.03 il 2002 VITTORIO BIANCHI, che la difende anche disgiuntamente IL CANCELLIERE 2223 agli avvocati MARCO ON, GIANCARLO ON, 1 giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1326/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione II Civile, emessa il 12/05/00 e depositata il 21/09/00 (R.G. 274/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito 1'Avvocato Franco CAMPIONE (per delega Avv. Giancarlo Marchioni); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. हSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18.2.1992 ON AR Teresa, esponendo di condurre in locazione dal 1987 un immobile di proprietà di RO IA SS, sito in Baveno e composto da un negozio, retro, servizi e garage posto al piano terreno ed adibito ad attività di parrucchiera, e che con atto del 9.12.1991 la RO IA aveva venduto alla società ED AG snc dei TE AT le porzioni di fabbricato composte da due locali al piano terreno e un appartamento di tre locali e servizi al secondo piano dell'edificio al prezzo complessivo di 100 milioni, omettendo però la comunicazione di cui all'art. 38 della 1. n. 292/1978 per l'esercizio della prelazione, conveniva la ED La- ghi snc davanti al Tribunale di Verbania per sentir di- chiarare il riscatto dell'immobile locato al prezzo di lire 50 milioni. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo, tra l'altro, la ri- correnza nella specie della vendita in blocco. Il tribunale con sentenza del 30.10.1997 accoglieva la domanda di riscatto, trasferendo all'attrice la pro- prietà dell'immobile al prezzo di lire 50 milioni. Ri- teneva il detto giudice che nel caso in esame si era den fuori dello schema della vendita in blocco e che il prezzo andava determinato alla stregua del prezzo di vendita di altro piano. Proposto appello dalla società ED AG, la Corte d'appello di Torino con sentenza del 21.9.2000 confer- mava l'accoglimento della domanda di riscatto della Pe- droncelli, ma elevava il relativo prezzo a lire 60 mi- lioni. Avverso tale sentenza la stessa società ED AG snc ha proposto ricorso per cassazione con unico moti- VO, cui resiste con controricorso ON AR Te- resa. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ED AG snc, sotto il profilo della omessa e insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia, deduce 1'omessa considerazione da parte dei giudici d'appello della esistenza di una scala che nell'edificio in argo- mento collega il piano terreno al primo e secondo piano (quest'ultimo pure acquistato da essa società), ciò che -secondo la ricorrente- deve condurre a ravvisare quel concreto elemento di collegamento strutturale e funzio- nale richiesto per l'affermazione nella fattispecie della vendita cumulativa. Assume, quindi, che "l'eligendo CTU" avrebbe potuto agevolmente accertare che in realtà il locale adibito a negozio di parruc- chiera utilizzato dalla ON è collegato con la rampa di scala interna che conduce al primo e al secon- do piano del fabbricato de quo. Il motivo non può trovare accoglimento. Con valutazione di fatto, che concreta una motiva- zione sufficiente, logica e non affetta da vizi di di- ritto, la Corte d'appello torinese, nel ritenere sussi- stente il diritto di riscatto della ON, ha in sostanza ritenuto che nel caso in esame non si fosse in presenza di vendita cumulativa di beni strutturalmnete e funzionalmente collegati. 4 In proposito ha invero osservato che l'unico asse- rito collegamento tra le due distinte unità immobiliari era stato dalla ED AG indicato nella intenzione di destinare il piano terreno e il secondo piano a propri uffici, il che appariva irrilevante, influenzando dall'esterno una vicenda interna al rapporto locativo. collegamentoНа escluso, quindi, un oggettivo strutturale, non tanto per la presenza di un piano in- termedio, quanto per l'evidente separazione tra le due unità immobiliari, apparendo la vendita congiunta più di carattere occasionale che concretamente unitario. diy Ciò induce ad escludere che la Corte torinese abbia ritenuto il piano terreno e l'ultimo piano due unità distinte e separate solo sull'erroneo presupposto che nell'edificio non esistesse una scala che dal piano terreno consentisse di salire ai due piani superiori. La necessità, peraltro, di una consulenza tecnica d'ufficio è da ritenersi implicitamente disattesa dal giudice di merito, una volta da lui escluso un oggetti- vo collegamento strutturale per l'evidente separazione tra le due unità immobiliari. Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudi- zio di Cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. e condanna la società 89.00 ricorrente alle spese liquidate in € oltre ' onorari, liquidati in € 2.000,00. Così deciso, il 18.11.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE A anhoude Прих N EL ERE C1 wwwur TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAG, 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONEnnocent TT Si attesta la registrazione presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5/8/2003 serie 4 al n. 28753 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) DI CANCELLERIA Roberto Riecie 166