Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
6 8 8 0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto ON IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPREM" CONDE CIVILE AZIONE SEZIONE POSSESSORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 4791/99 Cron.17716 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 2830 Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 16/02/01 - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE NTENZA CONTES sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio RI NE, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. SOLE 240 per diritti L. 6000 VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato 7 GL4.2001 IL CE RI G, difeso dall'avvocato RUSSO LEONARDO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DF455261 IA MI IO, elettivamente domiciliato 211, presso lo in ROMA VIA GERMANICO studio DF455262 dell'avvocato ANDRIANI R. 1 difeso dall'avvocato AGOSTINACCHIO PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 868/98 del Tribunale di FOGGIA, 298 -1- depositata il 16/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Riccardo ANDRIANI, per delega dell'Avv. P.AGOSTINACCHIO, depositata in udienza difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 4791/99 - 1 - oggetto: arrousarious possessoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 14.5.91 ST AC - premesso che dal 1979 era compossessore, unitamente al cognato MI AN SC, d'un seminterrato sito in Accadia (FG), via Nigro n. 1, nel quale erano installate le centrali idrica e termica, con le relative tubature, beni comuni a servizio del minicondominio da essi costi- tuito;
che a seguito della rottura dei rapporti familia- ri, lo SC, assumendo d'esserne esclusivo proprie- tario e d'avergliene concesso l'uso a titolo di comodato, gli aveva intimato di rilasciare il locale;
che, ciò non avendo ottenuto, con atto di citazione 14.9.89 lo aveva convenuto innanzi al pretore di Foggia onde sentir di- chiarare risolto il preteso contratto di comodato con sua condanna all'immediata restituzione e rilascio dell'immo- bile;
che, costituendosi, aveva chiesto il rigetto dell' avversa domanda, precisando d'esser comproprietario del locale oggetto di causa;
che, nelle more di tale giudizio tuttora pendente innanzi al competente tribunale di Fog- gia, perdurando la propria legittima resistenza al rila- scio, lo SC aveva apposto un lucchetto alla serra- tura della porta impedendogli l'accesso all'immobile chiedeva al pretore di Foggia d'ordinare a MI Anto- nio SC di reintegrarlo immediatamente nel possesso del seminterrato di via Nigro n. 1. 4791/99 Con provvedimento 18.5.91, il pretore, in accogli- mento del ricorso, ordinava allo SC di reintegrare il AC nel possesso del locale e disponeva per il prosieguo. Eseguitosi il provvedimento, si costituiva MI AN SC contestando integralmente gli assunti avversari e deducendo che il seminterrato oggetto di con- testazione era stato dato in comodato gratuito alla SO- rella AR SC ed al cognato ST AC senza determinazione di durata e che con citazione del 14.09.89 ne aveva chiesto l'immediata restituzione;
che, successivamente alla notifica di tale atto, nel dicembre 1989, i AC-SC avevano liberato il locale dell'autovettura e degli attrezzi di loro pertinenza, la- sciandogliene la piena ed esclusiva disponibilità quale e da allora non erano più entrati nel lo- proprietario, cale se non per verificare l'impianto di riscaldamento e l'autoclave condominiale. Espletata prova testimoniale, con sentenza 21.2.95 -il pretore di Foggia ritenuto che la situazione di com- possesso dedotta dal ricorrente fosse provata, positiva- mente, dalla necessità per il AC d'accedere all' interno del locale per il controllo dei servizi idrici e termici comuni e, negativamente, dalla mancanza di prova circa l'avvenuto abbandono nel 1990 del locale da parte 4791/99 -3- del medesimo confermava il provvedimento provvisorio di reintegrazione nel possesso e condannava lo SC al rimborso delle spese processuali. Avverso tale decisione MI AN SC proponeva appello deducendo l'assenza di prova in ordine all'assunto possesso vantato dal AC sul locale in questione trattandosi, nella specie, di atti consentiti per mera tolleranza;
chiedeva, dunque, che, in riforma dell'impugnata sentenza il tribunale rigettasse l'avversa domanda con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado. Resisteva il AC chiedendo il rigetto del gravame. - ri-Con sentenza 16.7.98, il tribunale di Foggia tenuto che le argomentazioni sulla base delle quali il pretore era pervenuto all'accoglimento del ricorso ed alla conseguente conferma del provvedimento di reintegra non fossero condivisibili;
che infatti, non es-18.5.91, sendo mai stata posta in discussione la facoltà d'accesso del AC agli impianti condominiali esistenti nel seminterrato, dovesse escludersi ogni rilevanza, ai fini della decisione, degli atti o comportamenti posti in es- sere in correlazione all'utilizzo dei detti impianti, trattandosi d'elementi non significativi né univocamente probanti la situazione di compossesso dedotta in giudi- 4791/99 -4- zio;
che tale situazione di fatto non risultasse provata nemmeno dalle risultanze istruttorie emerse in primo gra- do, poiché le dichiarazioni rese dai testi e dagli infor- matori escussi non avevano dimostrato l'effettiva e con- tinua disponibilità da parte del AC del locale oggetto di causa fino alla data del dedotto spoglio;
che, al contrario, le stesse deposizioni conferissero verosi- miglianza all'assunto di parte appellante circa l'avve- nuto rilascio del locale agli inizi dell'anno 1990 per averlo, l'appellato, liberato di tutti gli oggetti di sua pertinenza;
che, dunque, alla luce di tali risultanze non potesse certamente considerarsi dimostrata la situazione di compossesso invocata dal AC, non avendo egli provato d'essere rimasto nella disponibilità del locale sino alla data del proposto ricorso accoglieva l'ap- pello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'originaria domanda condannando l'appellato alle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza ST AC proponeva ricorso per cassazione con due articolati motivi ed, in seguito, depositava anche memoria, mentre l'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 CPC 4791/99 5 nonché dell'art. 2697 CC ex art. 360 n. 3 CPC si duole che il tribunale, pronunziando di propria iniziativa sulla mancanza di prova circa la disponibilità dell'immo- bile dalla data dello sgombero sino a quella di proposi- zione del ricorso, abbia statuito su questione non solle- vata dall'appellante, incorrendo nel vizio di extrapeti- zione. Il motivo non merita accoglimento. Va, infatti, anzi tutto tenuto presente che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedot- a pena d'inammissibilità del motivo per espressa to CPC - mediante la specifi- previsione dell'art. 366 n. 4 ca indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligi- bili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie о con 1'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle decisioni 4791/99 adottate dal giudice del merito operata dal ricorrente, come nella specie, non mediante argomentate contestazioni delle decisioni stesse nell'ambito d'una valutazione com- parativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la corret- tezza delle altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione delle prime alle seconde. D'altronde, le dedotte violazioni di legge, solo enunziate e non argomentate nei modi come sopra indicati, neppure possono ritenersi sussistenti. Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, in tema di giudizio di appello la ricorrenza della specifi- cità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svoltevi vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da inficiarne il fondamento logi- co-giuridico, ciò che si verifica ove l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei singoli passaggi argomentativi della sentenza stessa, svolga nelle proprie censure tesi in contrapposizione con l'argomentazione complessiva della decisione impugnata, posto che la di- samina e la contestazione particolareggiate dei detti singoli passaggi s'appalesa inutile una volta poste in 4791/99 -7- discussione le stesse premesse della ragione giustifica- tiva della sentenza impugnata. Nella specie, chiestasi dall'appellante l'integrale riforma della sentenza di primo grado, impugnata innanzi al tribunale negando la sussistenza in capo alla
contro
- parte d'un possesso tutelabile sul locale in controversia al momento in cui egli aveva posto in essere il comporta- imputatogli ex adverso a titolo di spoglio, al mento tribunale stesso era stata devoluta ex novo la cognizione dell'intero thema decidendum già dibattuto nel precedente grado e, poiché il primo giudice proprio dall'assunto difetto di prova in ordine all'avvenuto rilascio del lo- cale de quo da parte del ricorrente aveva dedotto la per- sistenza del possesso di questi, il secondo giudice ha correttamente sottoposto a nuovo esame tutte le emergenze istruttorie, legittimamente pervenendo sulla base di es- senz'alcuna violazione degli artt. 112 e 342 CPC, ad un convincimento difforme rispetto a quello espresso nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando -violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 - 1142- 1168 e 2697 CC ex art. 360 n. 3 CPC, nonché motivazione insufficiente, incongrua, illogica e contraddittoria cir- ca un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 ع si duole che il tribunale abbia ignorato la presun- CPC ص ن 4791/99 - 8 zione di possesso ininterrotto riconosciuta in favore del possessore;
abbia erroneamente ed ingiustamente ritenuto a carico d'esso ricorrente l'onere di provare la conti- nuità del possesso del locale durante il periodo succes- sivo al 1990, mentre per la menzionata presunzione incom- beva alla controparte dimostrarne l'intervenuta interru- zione;
abbia attribuito rilevanza probatoria a dichiara- contenenti affermazioni generiche,zioni testimoniali incerte, non univoche e, comunque, non configurabili come elementi di fatto chiari e certi di riconoscimento del diritto della controparte o di sua rinunzia al possesso dell'immobile. Il motivo non merita accoglimento. Valga per le pretese violazioni di legge quanto già evidenziato nell'esame del primo motivo, giacché, anche in questo caso, non risulta sviluppata, al dilà delle me- re enunciazioni di principio, alcuna argomentazione in diritto e, d'altronde, la censura si rammostra infondata. La presunzione di possesso intermedio posta dall' art. 1142 CC, infatti, rileva essenzialmente nelle con- troversie in tema d'usucapione, laddove, ai fini dell'ac- certamento della sua ininterrotta persistenza per il tempo necessario al compimento della prescrizione acqui- sitiva, la prova dell'esercizio del possesso nell'attua- lità ed in epoca antecedente esime l'interessato da ana- 4791/99 -9 loga prova relativamente al periodo intercorso tra l'una e l'altra, ma non può ovviamente trovare applicazione nelle controversie in tema di spoglio, laddove oggetto del contendere è proprio la sussistenza o meno d'un pos- sesso tutelabile in capo all'assunto spoliatus al momento in cui l'assunto spoliator ha posto in essere il compor- tamento denunziato ex art. 1168 CC. Pertanto, il tribunale non ha in alcun modo violato о falsamente applicato gli artt. 1140,1142,1168 CC, né l'art. 2967 CC, giacché correttamente non ha presc in considerazione l'eventualità di regolare la fattispecie secondo la previsione dell'art. 1142, estranea al thema decidendum, ed ha, per contro, ritenuto che l'attore in reintegrazione dovesse provare, ex art. 2967, la sussi- stenza della situazione contemplata dall'art. 1140 e tutelabile ex art. 1168 al momento del preteso spoglio, rigettando quindi l'originaria domanda per difetto di tale prova ed, anzi, per acquisita prova contraria. Il tribunale ha, infatti, ritenuto accertata la vo- lontaria deldismissione della completa disponibilità locale de quo da parte del AC a partire da una certa epoca antecedente di circa cinque mesi la proposi- zione dell'azione di spoglio da parte dello stesso, ri- sultato averla, invece, conservata limitatamente all'ac- cesso agli impianti idrico e termico comuni (il che, se 4791/99 forniva una ragione alla detenzione della chiave, della stessa al contempo implicitamente escludeva l'idoneità a provare una disponibilità di contenuto più ampio al momento del preteso spoglio). A conclusioni siffatte il tribunale è pervenuto me- diante un'accurata disamina degli elementi di giudizio acquisiti in istruttoria ed una logica loro valutazione alle quali il rigetto dell'originaria domanda, per insus- sistenza della situazione possessoria in ordine alla quale era stata richiesta la tutela, appare coerente e consequenziale;
l'ulteriore censura per vizio di motiva- zione risulta, pertanto, evidentemente infondata, ma ne va rilevata anche l'inidonea formulazione. Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ri- corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC debba essere inteso а far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per razionale degli argomenti edassoluta incompatibilità insanabile contrasto tra gli stessi;
come non possa, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza 4791/99 -11- della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso miglio- re e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, atten- gono al libero convincimento del giudice e non ai possi- bili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe com'è, - appunto, per quello in esame in un'inammissibile istan- za di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come da un esa- è dato, appunto, rilevare nel caso di specie me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni 4791/99 -12- delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretesa incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli ele- menti di giudizio assuntivamente non valutati od erronea- mente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sinteti- ca ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza come appunto il caso in esame avrebbe richiesto integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonea all'uopo la semplice prospettazione del valore probatorio di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposi- zione alle valutazioni effettuate dal giudice sulla base del complesso delle acquisizioni probatorie o di quelle sole ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto e per ciò solo inam- 4791/99 13 missibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottempe- ranza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle deposizioni alle quali il ricorrente ha fatto riferimento, giacché solo parte del materiale probatorio acquisito in fase di merito è stato preso in considerazione, ma neppure l'e- satto significato delle stesse, giacché non ne è riporta- l'integrale contenuto bensì solo unato frammentaria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune com- ponenti o sulla prospettazione per riassunto del signifi- cato quale dal ricorrente soggettivamente inteso, sì che, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle te- si sostenute dal ricorrente stesso, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quin- di, non costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai 4791/99 -14- fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo. Né siffatta impostazione della censura muta nella memoria, le cui aggiuntive argomentazioni, d'altronde, neppure possono essere prese in considerazione, gli scritti ex art. 378 CPC potendo essere utilizzati esclu- sivamente per illustrare e chiarire i motivi già com- piutamente svolti con il ricorso od a confutare le ma non per dedurre nuove censure, né tesi avversarie - per sollevare nuove questioni non rilevabili anche d'uf- ficio, né come nella specie per specificare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugnazione. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. L'intimato non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE 8c000 respinge il ricorso. 3301000 Così deciso in Camera di Consiglio il 16.2.2001. Il Presidente Правене Il cons. est. Wettiny IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Tatarico -7GIU. 2001. Roma IL CANCELLIERE CT