Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
Al procedimento di sorveglianza si applica l'art. 585, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
Commentario • 1
- 1. Usucapione nel condominioEmanuela Foligno · https://www.studiocataldi.it/ · 6 ottobre 2018
Avv. Emanuela Foligno - Nel condominio la coabitazione di più comproprietari si concreta nella condivisione dell'uso delle parti comuni. Accade però che uno dei partecipanti al condominio utilizzi in via esclusiva un bene condominiale (o una parte del bene condominiale) generando una situazione idonea all'acquisizione della proprietà esclusiva per usucapione. Innumerevoli gli interventi che approdano alla Suprema Corte sull'argomento e molto variegata la casistica: ripostiglio del sottoscala, area riservata a parcheggio, aperture lucifere, assegnazione nominativa dei posti auto, ecc. Senza dubbio il Condominio è argomento giuridico molto spinoso e discorrere di usucapione nel Condominio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2013, n. 17630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17630 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/03/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 949
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 33920/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AN N. IL 26/06/1978;
avverso l'ordinanza n. 2834/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 03/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3/7/2012, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da ME EM avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli di rigetto di un'istanza di liberazione anticipata. La declaratoria di inammissibilità discendeva dalla tardività del reclamo, proposto oltre i 10 giorni dalla avvenuta notifica.
2. Ricorre per cassazione ME EM, deducendo l'erronea declaratoria di inammissibilità: il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza non era stato ancora notificato al suo difensore, la cui nomina era stata confermata nell'istanza avanzata al Magistrato di Sorveglianza, cosicché il termine di dieci giorni non poteva dirsi decorso.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata è consentito, oltre che all'interessato e al pubblico ministero, anche al difensore del primo (L. n. 354 del 1975, art. 69 bis, comma 3); in presenza di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'interessato nell'istanza di liberazione anticipata, l'ordinanza deve, pertanto, essere notificata anche al predetto e il termine di dieci giorni per presentare reclamo decorre dalla data di notificazione.
Anche nel procedimento di sorveglianza, trova, poi, applicazione il principio generale in materia di impugnazioni posto dall'art. 585 c.p.p., comma 3, secondo cui, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per interessato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (Sez. 1, n. 973 del 13/02/1997 - dep. 26/03/1997, Guidali, Rv. 207182).
Nel caso in oggetto, il ricorrente aveva nominato il difensore di fiducia con l'istanza di liberazione anticipata: non essendo stata effettuata la notifica dell'ordinanza al difensore, il termine per il difensore stesso e per l'interessato non era ancora decorso. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013