Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
In tema di esercizio abusivo della professione, la circostanza che il bene tutelato sia rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2007, n. 17203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17203 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/04/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 935
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 30970/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa, ZZ TO;
avverso il decreto in data 19-12-2005 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma. Visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 19-12-2005 il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma ha disposto la archiviazione del procedimento n. 26724-05 Gip a carico di TY AN AR per esercizio abusivo della professione (art. 3438 c.p.) e per violazione della normativa speciale in materia di necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività sanitaria (R.D. n. 1265 del 1934, art. 19). Avverso il suindicato decreto ha proposto ricorso per cassazione il denunciante, ZZ ER, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 2, art. 127 c.p.p., e art. 409 c.p.p., comma 6, per la omessa notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione (nonostante esplicita richiesta in tal senso nell'esposto a suo tempo presentato) e per la conseguente impossibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. Nella imminenza della odierna udienza camerale è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di TY AN AR, con la quale si sostiene che l'attuale ricorrente non poteva essere qualificato come persona offesa dai reati ipotizzati, ma al più come semplice danneggiato, e che conseguentemente lo ZZ non aveva diritto alla notifica della richiesta di archiviazione. Anche la difesa di ZZ ER ha presentato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già chiarito che in tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall'art. 348 c.p. sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione (sez. 5^, sent. n. 3996 del 18-11-2004, rv. 230240). La qualità di persona offesa dal reato in esame deve, dunque, essere riconosciuta esclusivamente allo Stato, come titolare dell'unico interesse tutelato dalla norma, e non anche ad altri soggetti, quali i privati che abbiano avuto rapporti con il professionista abusivo, i quali possono assumere, se mai, la qualifica di danneggiati dal reato.
Considerazioni analoghe valgono in riferimento alla contravvenzione di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193, norma che mira a tutelare l'interesse generale dello Stato ad esplicare attività di controllo, tramite apposite autorizzazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono attività sanitaria.
Ne discende che ZZ TO non è persona offesa, ma può al più qualificarsi come soggetto danneggiato dal reato, privo di legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Pertanto, nel caso di specie, correttamente non si è provveduto a notificare allo ZZ l'avviso della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007