Sentenza 9 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Circolare del 27/01/2006 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 27 gennaio 2006
1. Premessa La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie ha costituito oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi del legislatore, che hanno riguardato, tra l\'altro, il tema del responsabile per la sanzione nel caso di violazioni riferibili alla persona giuridica. Il sistema sanzionatorio si e\' evoluto verso una tendenziale "personalizzazione" della sanzione, che, in ossequio ai principi di matrice penalistica, e\' rivolta a punire l\'effettivo autore dell\'illecito. In tale prospettiva devono essere letti i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, che hanno attuato una generale riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA NOME PEL OPOLO TALA0 02 10/ 0 1 LA CORT SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12113/99 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.282 Dott. Fernando LUPI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 11/07/00 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LU, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Leopoli n. 3, presso l'avv. Pietro Messina, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE Società di Trasporti e ServiziFERROVIE DELLO STATO per diritti L. 300 - 11. 9. GEN. 200 ilGiancarlo Alvino, per azioni, in dell'avv.persona IL CANCELLIERE procuratore speciale per atto notaio Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente LIRE 3000) CANCELLERIA domiciliata in Roma, via Santa Maria Mediatrice n. 1, presso l'avv. Federico Bucci, che la rappresenta e CG407948 3500 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale difende, giusta delega in atti;
al Sig. BUCKL - controricorrente per diritti L.
1.2.01 del Tribunale di avverso la sentenza n. 39 IL CANCELLIERE Civitavecchia in data 4 dicembre 1998, depositata il 28 gennaio 1999 (R.G. n. 893/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 luglio 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza depositata il 28 gennaio 1999 il Tribunale di Civitavecchia, in riforma della decisione del Pretore della medesima città in data 6 novembre 1997, appellata dalle Ferrovie dello Stato, rigettava la domanda proposta da LU SA, già dipendente delle Ferrovie dello Stato e cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1995, il quale aveva richiesto che fossero computate nella base di calcolo della indennità di buonuscita tutte le voci retributive, come previsto dall'art. 2120 cod. civ. Le fonti normative dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri evidenziava il giudice del gravame - sono le disposizioni di cui all'art. 13 della 2 ove è stabilito chelegge 30 maggio 1995 n. 204, fino al 31 dicembre 1995 si applica per il trattamento di fine rapporto l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, il quale prevede un diverso di determinazione e più favorevole criterio costituito dall'ottanta per cento dell'ultima retribuzione, mentre solo per i dipendenti cessati dal servizio successivamente alla data suindicata è previsto il trattamento di fine rapporto regolato dagli art. 2120 e 2121 cod. civ. Il Tribunale rilevava che la richiesta di computare la base di calcolo secondo i criteri di cui all'art. 2120 cod. civ. per un dipendente avente diritto all'indennità di buonuscita, costituiva l'arbitrario innesto della regolamentazione di un istituto su altro affatto diverso. Osservava che l'estensione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima e dell'indennità stata effetto di unintegrativa speciale, non è inesistente principio di onnicomprensività della retribuzione, ma di specifici interventi legislativi, indicati nella legge n. 75 del 1980 e nella n. 87 del 1994. In ordine alla prospettata illegittimità delle norme che regolano l'indennità di buonuscita dei 3 ferrovieri il giudice del gravame rilevava, da un canto, che la diversità di criteri di computo delle due indennità di fine rapporto era connessa al diverso sistema di formazione della indennità rispetto al trattamento di fine rapporto, e, dall'altro, che non era dimostrato che il sistema di calcolo della indennità fosse meno favorevole di quello previsto dall'art. 2120 cod. civ. Avverso tale sentenza LU SA propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), il ricorrente deduce che il principio di onnicomprensività della base di calcolo delle indennità di fine rapporto è stato affermato da ripetute sentenze della Corte Costituzionale e che le leggi del 1980 e del 1984, che hanno allargato la base di calcolo dell'indennità di buonuscita, sono effetto della sollecitazione del giudice delle leggi ad uniformare nel senso della onnicomprensività la base di calcolo. Rileva poi che nella contrattazione collettiva dei ferrovieri non è dato rinvenire alcuna pattuizione in deroga al principio della onnicomprensività. Palese è l'infondatezza del motivo atteso che, avendo il Tribunale accertato che le fonti normative della indennità di buonuscita sono diverse ed autonome rispetto a quelle del trattamento di fine rapporto, la sentenza impugnata non poteva violare o falsamente applicare norme che non regolano la fattispecie. Quanto alla sollecitazione all'ampliamento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita da parte della Corte Costituzionale, il il Tribunale ha correttamente rilevato che legislatore è intervenuto con le leggi n. 75 del 1980 e n. 87 del 1994 per includere nel computo tredicesima e indennità integrativa speciale, e la necessità di questo intervento esclude la vigenza nella materia di un principio di onnicomprensività o che esso sia stato affermato dalla Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 243 del 1993 con la quale dichiarò la illegittimità delle norme in tema di trattamento di fine rapporto nella parte in cui non prevedevano la inclusione dell'indennità integrativa nel calcolo 5 - ha premesso che la valutazione della buonuscita comparativa delle varie indennità di fine rapporto va fatta sul risultato complessivo dei vari non poteva limitarsi a singole meccanismi e disposizioni. Non ha pertanto ritenuto di emettere una sentenza additiva che ampliasse con la inclusione della indennità integrativa speciale la suddetta base di calcolo, ma ha preferito rimettere legislatore l'adeguamento dell'indennità,al sul rilievo che siffatta operazione avrebbe potuto introdurre disparità di segno opposto a quella denunciata, osservando in particolare che per la categoria dei ferrovieri l'aumento di un quinto dell'anzianità previsto per il computo dell'indennità di anzianità avrebbe determinato un trattamento eccessivamente favorevole. Il rilievo, infine, che la contrattazione collettiva dei ferrovieri non si sia occupata dell'indennità di buonuscita non dimostra affatto che la medesima intendesse confermare il principio di onnicomprensività della base di calcolo di cui agli artt. 2120 e 2121 cod. civ. non applicabile ai ferrovieri, ma conferma piuttosto che, trattandosi di materia regolata esclusivamente per legge, la 6 contrattazione collettiva non poteva su di essa intervenire. Con il secondo motivo, denunziando l'erronea interpretazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta che, essendo al momento del collocamento a riposo un lavoratore privato a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie in società per azioni, non siano stati applicati i principi di determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto previsti dalla normativa privatistica. La censura è infondata. Il ricorrente ripropone quella ortopedia normativa, giustamente censurata dal Tribunale, artificiosamente distinguendo la base di calcolo dai criteri di calcolo e proponendo di applicare alla prima la regola privatistica ed ai secondi quella pubblicistica. Osserva il Collegio che la base di calcolo è uno dei criteri del calcolo e quindi i criteri di calcolo di ciascuna indennità di fine rapporto vanno adottati nel loro insieme, non potendosi adottare per una indennità la base di calcolo di altra indennità, se non violando le diverse norme di legge che regolano l'una o l'altra indennità. 7 Con il terzo motivo si prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 1. n. 829 del 1973 nonché delle leggi n. 210 del 1985, n. e n. 204 del 1995 che fanno sì che 537 del 1993 della stessa azienda vi siano nell'ambito altamente differenziati e perciò trattamenti palesemente discriminatori a seconda del momento di collocamento a riposo, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e di equità di cui gli artt. 3, 36 e 38 Cost. La censura manca del necessario carattere della rilevanza della proposta questione di illegittimità costituzionale ai fini dell'accoglimento del ricorso, non essendo dimostrato né dedotto che la misura dell'indennità di buonuscita, calcolata su una base stipendiale più ridotta, ma sull'ultima retribuzione e con un incremento dell'anzianità come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, sia inferiore a quella che si avrebbe se la medesima fosse calcolata con i criteri del trattamento di fine rapporto. Va, infatti, ribadito che quel che rileva ai fini dei principi costituzionali di cui si denuncia la violazione è il risultato complessivo dei vari meccanismi, come ha precisato la citata sentenza, e 8 non la divergenza per uno dei criteri di calcolo se compensata da divergenze di segno opposto di altri criteri del medesimo sistema di calcolo. Infine va rilevato che, ove sussistesse un differenziato trattamento in ordine alla indennità di fine rapporto tra i ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995, esso non costituirebbe violazione del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedisce il raffronto (cfr. Cass. 4 aprile 1997 n. 2955). Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente interamente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2000. I A 0 D Auto igiero 3 Il Consigliere est. Š Il Presidente 1 , 3 S . O 5 Camoyen A T L luxuimus fleyhini T L . R , O A Phillд е N A ' B S فا L I E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 L P D 7 E Depositata in Cancelleria S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 -9 GEN. 2001 N O O E P S E A M oggi, I IL COLLABORATORE D I G A E G A A PLCA DI CANCELLERI , E D O M O E L T E R R T P T T I U S A R N I I L E N E O G L D S E E E R O D 9