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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28022 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RS CO, nato a [...] il [...], MO ER, nata a [...] il [...], RI IO, nato a [...] il [...], AL AB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24-02-2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AB Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa IL Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, per il rigetto del solo ricorso di RI IO;
udito l'avvocato Marcello Perillo, difensore di fiducia del ricorrente RI, che ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso, e quale sostituto processuale degli avvocati Giuseppe Romualdi (difesa RS), Francesco Romualdi (difesa AL) e IL IM (difesa MO), ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse di RS, AL e MO. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28022 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 del 29 giugno 2021; il verbale del 23 marzo 2021 non veniva tuttavia notificato a RI, che restava ignaro dell'ammissione del rito abbreviato e del rinvio al 29 giugno, data in cui l'imputato si trovava in regime di arresti domiciliari a Taranto, come peraltro era noto anche al G.U.P., a nulla rilevando l'elezione di domicilio presso il difensore dell'imputato, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12778 del 22 aprile 2020. A ciò si aggiunge che RI non aveva rinunciato a comparire alle udienze, per cui sarebbero da annullare i giudizi di primo e secondo grado, in forza del principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021), secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone al giudice di rinviare ad altra data e disporre la traduzione. Con il terzo motivo, ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, osservandosi che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare i fatti di causa non nell'ottica del passato, ma in quella proiettata verso il futuro, valutando cioè se RI fosse in grado di commettere altri reati, in ciò tenendo conto che il grado di purezza della droga sequestrata era inferiore al 5% e che il ricorrente ha tenuto un atteggiamento collaborativo, offrendo al P.M. una ampia e più precisa panoramica di come avveniva l'approvvigionamento della droga da parte di RS, facendo nomi di soggetti sino a quel momento ignoti, ciò a conferma di un ravvedimento che meritava di essere diversamente apprezzato. 2.4. AL ha sollevato due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, rimarcandosi al riguardo il vizio di travisamento per eliminazione e per creazione, rispetto al richiamo operato dalla Corte di appello alla collaborazione dell'imputato con gli inquirenti, non avendo i giudici di secondo grado valutato la condotta collaborativa posta in essere da AL in ordine al capo 10, oltre che rispetto a capo 1, essendo errato e apodittico il riferimento a un'alleanza tra AL e RS più risalente rispetto ai fatti di causa, dovendosi altresì considerare che AL non ha sviato le indagini, ma si è limitato a negare le proprie responsabilità per talune condotte, ammettendole invece per altre (capo 1), fornendo comunque la propria collaborazione quanto al capo 10. Con il secondo motivo, la difesa contesta il quantum di pena individuato a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello indicato i parametri impiegati per determinare i singoli aumenti di pena, in contrasto con i canoni ermeneutici elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 47127/2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2021, il G.U.P. del Tribunale di ON, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati CO RS, ER MO, IO RI e AB AL, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro rispettivamente ascritti ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14; fatti commessi in ON, Talamona, Tirano, Morbegno, Tresivio, Colonna, Vimercate, Milano e Barcellona, in un arco temporale compreso, complessivamente, tra l'ottobre 2019 e il 21 maggio 2020. Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava le pene inflitte agli imputati nei seguenti termini: per CO RS, anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 24.400 di multa;
per ER MO, anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 4.666 di multa;
per IO RI, anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 6.600 di multa e infine per AB AL, anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 19.666 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, RS, MO, RI e AL, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. RS ha sollevato due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, rimarcandosi al riguardo il vizio di travisamento, per eliminazione e per creazione, rispetto al richiamo operato dalla Corte di appello alla collaborazione dell'imputato con gli inquirenti, non potendosi valutarsi negativamente la mancata o ritardata confessione del reato, essendo diritto dello imputato proclamarsi innocente, fermo restando che RS ha sostanzialmente ammesso i fatti, indicando fin dall'inizio il nome di TI, essendo stata svalutata o ignorata dai giudici di meriti la condotta collaborativa del ricorrente. Con il secondo motivo, la difesa contesta il quantum di pena individuato a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello indicato i parametri impiegati per determinare i singoli aumenti di pena, in contrasto con i canoni ermeneutici elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 47127/2021). 2.2. La MO ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione dell'art. 43 cod. pen., non avendo i giudici di merito tenuto conto della passiva soggezione psicologica della imputata rispetto alle istruzioni a lei impartite dal figlio, non avendo la MO alcuna necessità di dedicarsi ad attività di spaccio, essendo ella dipendente pubblico da oltre 20 anni e non avendo dunque alcun problema economico. 2 Doveva quindi escludersi la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla Salomone, essendo la stessa del tutto soggiogata dal potere istrionico e direttivo del figlio, che ella ha assecondato anche quando RS si trovava in carcere. Il secondo motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, che ben potevano essere riconosciute in ragione della veste della ricorrente di mera esecutrice materiale delle volontà del figlio RS, della collaborazione della donna, del fatto che ella non ha tratto giovamento dall'esecuzione degli ordini impartiti dal figlio, oltre che della sua condizione di incensurata. Con il terzo motivo, si contesta il quantum della pena inflitta all'imputata, pena ritenuta eccessiva rispetto al ruolo marginale della ricorrente, che peraltro, rispetto alla condotta di cui al capo 2, è stata truffata insieme ai coimputati corrispondendo la somma di duemila euro senza ricevere nulla in cambio. 2.3. RI ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 comma 3 cod. proc. pen., rilevandosi che il tribunale che avrebbe dovuto giudicare RI per i reati a lui contestati al capo 3 è quello di Milano, ovvero quello del luogo di residenza dell'imputato, in quanto reato commesso certamente in parte all'estero, posto che le risultanze acquisite non hanno consentito di dimostrare che l'approvvigionamento della droga a Barcellona sia stato preceduto da contatti telefonici tra il compratore (in Italia) e il venditore/intermediario (in Spagna), non essendo emerso alcun dialogo tra RS e RI, evincendosi dalla stessa sentenza di primo grado che il primo si è recato a Barcellona portando con sé un'ingente somma di denaro, senza un accordo sul prezzo e sul quantitativo di droga da importare. Non vi è prova, dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, che l'acquisto della droga contestata al capo 3 sia avvenuta in Italia mediante accordi sul prezzo, risultando solo dalla documentazione acquisita (ricevuta di spedizione UPS che ha trasportato la droga in Italia) che l'ultimo atto dell'iter di approvvigionamento della droga, ovvero il primo atto illecito avvenuto in Italia, è stato Milano, per cui doveva farsi applicazione dei criteri fissati dagli art. 8 e 9 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità della notifica del verbale di udienza del 29 giugno 2021 a mani dell'imputato in regime degli arresti domiciliari: si espone al riguardo che il G.U.P. notificava ai difensori e all'imputato, presso il domicilio eletto, l'avviso di fissazione della prima udienza, quella del 23 marzo 2021, al fine di discutere sulla questione preliminare di competenza territoriale sollevata dai difensori dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e sull'eventuale proposizione di riti alternativi;
il G.U.P., all'esito dell'udienza, rigettata la questione preliminare, accoglieva le richieste di rito abbreviato e rinviava per la discussione all'udienza 3 Il ricorso di RI è infondato, mentre i ricorsi di RS, MO e AL sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di RS e AL, le cui doglianze sono sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che, rispetto al trattamento sanzionatorio a loro riservato, non appare ravvisabile alcuna criticità. 1.1. E invero, quanto al diniego delle attenuanti generiche, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, purché la medesima valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato, essendo stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi il difetto o l'illogicità della motivazione evocati dalle difese degli imputati, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, quanto a RS (pag. 24-25 della sentenza impugnata), la serialità delle condotte illecite e il ruolo centrale dell'imputato nella ideazione, esecuzione e organizzazione degli approvvigionamenti di droga, avendo l'imputato continuato a gestire i traffici illeciti non solo durante il lockdown nel periodo dell'emergenza da Covid-19, ma anche nel corso della detenzione, sia in carcere che domestica, cui era stato sottoposto, ciò a conferma della spregiudicatezza del ricorrente, che, peraltro, in attesa di uno dei pacchi di droga, aveva indicato quale destinatario il nome della nonna, SC Biscotti, malgrado costei fosse all'epoca residente in una casa di riposo. Quanto a Paladino, è stato sottolineato (pag. 48 della sentenza impugnata) che egli era stato sodale di RS in tutte le principali attività delittuose, compresa quella dell'acquisto dell'etto di cocaina, avendo contribuito per metà alla spesa, a ciò aggiungendosi che, dal momento in cui RS era stato collocato agli arresti domiciliari, il covo dei complici divenne la sua casa in via Scarpatetti, non avendo peraltro l'imputato tenuto alcun contegno effettivamente collaborativo. 5 Orbene, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Di qui l'inammissibilità delle doglianze sul diniego delle attenuanti generiche. 1.2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo dei ricorsi di RS e AL in punto di aumento a titolo di continuazione. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente illustrato, sia per RS (pag. 26) che per AL (pag. 50) gli aumenti per la continuazione, rivelatesi tutt'altro che eccessivi (a fronte di una pena base pari per entrambi gli imputati ad anni 6 di reclusione ed euro 26.000 di multa, gli aumenti oscillano tra mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa a mesi 8 di reclusione ed euro 1.300 di multa), nonostante la rimarcata pervicacia a delinquere di entrambi i ricorrenti, ampiamente argomentata dai giudici di merito in ragione delle modalità del fatto, per cui le contrarie valutazioni difensive non appaiono meritevoli di accoglimento, anche perché sollevate in termini non adeguatamente specifici. I ricorsi di RS e AL devono essere pertanto ritenuti inammissibili. 2. Il medesimo esito si impone rispetto al ricorso di ER MO. 2.1. Ed invero, iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che le censure sollevate in punto di responsabilità si articolano nella sostanziale riproposizione di un tema, ossia la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla ricorrente, che nelle due conformi sentenze di merito è stato adeguatamente affrontato. Ed invero sia il G.U.P. (pag. 42 della pronuncia di primo grado) che la Corte di appello (pag. 28 ss. della sentenza impugnata), all'esito di una puntuale disamina degli elementi probatori acquisiti, la cui valenza dimostrativa non è stata peraltro contestata dalla difesa, hanno sottolineato che la MO, prima e dopo l'arresto del figlio CO RS, lungi dall'essere da questi manipolata, ha preso parte consapevolmente alle sue iniziative illecite, risultando inserita nelle attività di narcotraffico con un ruolo neppure troppo ancillare. A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti valorizzando una pluralità di dialoghi intercettati, tra i quali assume rilievo, a titolo esemplificativo, quello del 9 gennaio 2020, nel corso del quale, mentre RS era detenuto in carcere, la MO, parlando con AR ES (coimputato per cui si è proceduto separatamente), gli disse che c'era un uomo che doveva ancora dare al figlio 350 euro, da pagarsi con fornitura in gasolio, incaricandolo del recupero del credito. Ancora, in uno dei colloqui in carcere con la madre, la MO le diede disposizione di recuperare í crediti sorti dalle cessioni di marijuana prima dell'arresto e, in alcune conversazioni di metà gennaio con AR ES e ES HI (altro coimputato per cui si è proceduto separatamente), la ricorrente disse loro che sarebbe dovuta andare da due persone di Morbegno per riscuotere i soldi e, in caso negativo, le avrebbero dovuto restituire la droga. 6 Analoga determinazione nel recuperare dei crediti di RS legati ai traffici di stupefacente fu mostrata dalla MO nei confronti di tali IO SC e SI Oghina, avendo la donna a tal fine preso dei contatti con tale DE Appiani, quale soggetto di collegamento con i debitori del figlio CO. A ciò è stato aggiunto che l'imputata non ebbe alcuna remora a recarsi, insieme a UC RO (coimputato per cui pure si è proceduto separatamente) tra il 12 e il 17 marzo 2020 a Barcellona al posto di RS, sottoposto all'epoca agli arresti domiciliari, per consegnare i soldi a IO RI e fare rientro a Malpensa, dove la MO e RO furono accolti da ES HI, che all'andata aveva accompagnato i due all'aeroporto di Orio al Serio. Ciò posto, i giudici di merito hanno evidenziato come dalle intercettazioni acquisite non emerga né alcun disagio da parte della MO nel portare avanti le condotte illecite intraprese dal figlio, né alcuna volontà di dissociarsi. Allo stesso modo, alcuna pregnanza è stata attribuita all'argomento difensivo secondo cui la MO era un dipendente pubblico da oltre venti anni, non avendo ciò affatto inibito la ricorrente dal compimento delle attività illecite, che peraltro comportavano il conseguimento di cospicui proventi di denaro, come emerso dalla perquisizione eseguita nella baita di Valfontana nella disponibilità della donna, dove venne rinvenuta la somma di 15.000 euro in contanti. Orbene, in quanto ancorata a considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, l'attribuzione delle condotte illecite all'imputata anche sotto il profilo soggettivo non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 3.2. Residuano le censure sul trattamento sanzionatorio (secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche e terzo motivo sul quantum della pena). Sul punto tuttavia non si ravvisa parimenti alcuna criticità, avendo la Corte di appello, in maniera non illogica, rimarcato "la gravità dei plurimi fatti e l'intensità del dolo" (pag. 31 della sentenza impugnata), sottolineando che la OR non poteva essere affatto ritenuta una mera esecutrice delle volontà del figlio RS, se non attraverso una lettura parcellizzata del compendio probatorio. 7 Nel rideterminare la pena (come per tutti i ricorrenti) in ragione dell'esclusione dell'aggravante della transnazionalità, i giudici di secondo grado hanno irrogato alla MO la pena finale di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 4.666 di multa, applicando sulla pena base di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il capo 2 l'aumento di mesi 6 ed euro 500 per la continuazione con il reato di cui al capo 3 e l'aumento di mesi 3 ed euro 300 per la continuazione con il reato di cui al capo 4, prima della riduzione di un terzo per la scelta del rito, giungendo a una pena adeguata alla gravità dei fatti e al loro allarme sociale. Si è in presenza anche in tal caso di un apparato argomentativo non irrazionale, a fronte del quale le censure difensive prospettano differenti considerazioni di merito che, come detto, non possono trovare spazio in sede di legittimità. 3. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di RS, di AL e della MO devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Passando al ricorso di RI e iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata legittimamente disattesa dai giudici di merito: il G.U.P., in particolare, con ordinanza del 23 marzo 2021, nel premettere che il giudice competente era quello del luogo in cui si era realizzato l'accordo tra acquirente e venditore della droga, non rilevando ai fini del perfezionamento del delitto la successiva consegna dello stupefacente, ha evidenziato che, nel caso di specie, il luogo in cui l'acquirente RS ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte di RI della sua proposta di acquisto doveva essere individuato nella città di ON, città dove RS viveva e operava, e dove sono stati commessi i successivi reati di spaccio della sostanza. Del resto, essendosi RS recato a Barcellona portando una consistente somma di denaro, era evidente che, prima del viaggio, già ci fossero stati accordi tra i due, il che radicava la competenza del giudice di ON, posto che una parte dell'azione delittuosa era comunque avvenuta in territorio italiano, dovendosi escludere che il fatto sia stato commesso interamente all'estero. Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte di appello, che, innanzitutto, con rilievo non contestato nel ricorso, ha rimarcato la parziale inammissibilità della doglianza nella misura in cui era stata eccepita la competenza dell'Autorità giudiziaria di Taranto, città di residenza di RI, posto che nella richiesta di rito abbreviato la difesa aveva prospettato la questione di competenza solo in 8 favore dell'Autorità giudiziaria di Milano, per cui la nuova deduzione difensiva era parzialmente inammissibile ai sensi dell'art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. Nel merito, è stato poi ribadito che i viaggi a Barcellona che RS fece tra fine ottobre e i primi di dicembre del 2019 per approvvigionarsi di consistenti quantitativi di marjuana, fatti poi pervenire in Italia tramite corriere Ups, furono preceduti da accordi telematici ben precisi tra l'acquirente RS residente a [...]e il venditore RI residente a [...], per cui correttamente, ai fini dell'individuazione del giudice competente, è stato posto l'accento sul luogo di raggiungimento degli accordi funzionali alle spedizioni, ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, Rv. 279289), secondo cui, in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono (ma lo stesso vale per gli scambi telematici), nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, che invero non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito. 4.1. Venendo al secondo motivo, anch'esso di natura processuale, deve parimenti osservarsi che lo stesso non è suscettibile di accoglimento. La difesa si duole sia della mancata notifica a RI dell'avviso di fissazione dell'udienza del 29 giugno 2021 in cui ha avuto luogo la discussione del rito abbreviato, ammesso alla precedente udienza del 23 marzo 2021 svolta in assenza dell'imputato, sia della mancata traduzione dell'imputato detenuto, ma, rispetto a entrambe le questioni, non si ravvisano violazioni del diritto di difesa. In ordine al primo aspetto, premesso che non è contestata la correttezza della notifica del decreto ex art. 458 cod. proc. pen., a seguito della quale l'imputato ha avanzato la richiesta di rito abbreviato, la Corte di appello ha osservato che la notifica della prima udienza fissata dal G.U.P. è legittimamente avvenuta presso i difensori e procuratori speciali nominati all'uopo dall'imputato, il che esclude l'esistenza di vizi, posto che la vicenda processuale si è svolta nella vigenza del regime emergenziale previsto dal decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, rispetto al quale questa Corte ha affermato (cfr. Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Rv. 282223) che, in tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Quanto all'eventuale legittimo impedimento dell'imputato nel giudizio di primo grado in ragione della sua omessa traduzione dell'imputato, essendo egli 9 detenuto per altro, occorre innanzitutto rilevare che la relativa questione è inammissibile in questa sede, non avendo formato oggetto di impugnazione in sede di appello, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, a ciò dovendosi solo aggiungere, per completezza, che non risulta comunque che la traduzione di RI sia stata sollecitata al G.U.P., che del resto non era tenuto a conoscere il persistente status detentivo dell'imputato per altra causa, in assenza di una formale rappresentazione dello stesso, per cui alcun legittimo impedimento appare configurabile nel caso di specie. 4.2. Anche il terzo motivo è infondato. Alla luce delle coordinate interpretative richiamate nel par. 1.1., il diniego delle attenuanti generiche deve essere ritenuto immune da censure, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pag. 44 della decisione impugnata) "la gravità dei plurimi fatti ... e la pericolosità dell'imputato, quale si evince anche dal ruolo rivestito e dalla versatilità nella realizzazione degli illeciti (con inserimento in ambiente criminale anche in Spagna)", non sussistendo seri dubbi, inoltre, sulla qualità della sostanza drogante procurata da RI. Né profili di particolare meritevolezza erano ravvisabili nel comportamento processuale dell'imputato, il quale inizialmente si è avvalso della facoltà di non rispondere, per ammettere in seguito i fatti che erano già stati comprovati attraverso le indagini, senza rendere alcun apporto realmente innovativo, tale da giustificare positiva considerazione. Anche in proposito alcun vizio di legittimità appare dunque ravvisabile, risolvendosi sostanzialmente la censura difensiva in una differente valutazione di merito non deducibile in questa sede. 4.3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate (invero in tal caso non manifesta), il ricorso proposto nell'interesse di RI deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RS CO, MO ER e AL AB e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AB Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa IL Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, per il rigetto del solo ricorso di RI IO;
udito l'avvocato Marcello Perillo, difensore di fiducia del ricorrente RI, che ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso, e quale sostituto processuale degli avvocati Giuseppe Romualdi (difesa RS), Francesco Romualdi (difesa AL) e IL IM (difesa MO), ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse di RS, AL e MO. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28022 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 del 29 giugno 2021; il verbale del 23 marzo 2021 non veniva tuttavia notificato a RI, che restava ignaro dell'ammissione del rito abbreviato e del rinvio al 29 giugno, data in cui l'imputato si trovava in regime di arresti domiciliari a Taranto, come peraltro era noto anche al G.U.P., a nulla rilevando l'elezione di domicilio presso il difensore dell'imputato, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12778 del 22 aprile 2020. A ciò si aggiunge che RI non aveva rinunciato a comparire alle udienze, per cui sarebbero da annullare i giudizi di primo e secondo grado, in forza del principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021), secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone al giudice di rinviare ad altra data e disporre la traduzione. Con il terzo motivo, ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, osservandosi che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare i fatti di causa non nell'ottica del passato, ma in quella proiettata verso il futuro, valutando cioè se RI fosse in grado di commettere altri reati, in ciò tenendo conto che il grado di purezza della droga sequestrata era inferiore al 5% e che il ricorrente ha tenuto un atteggiamento collaborativo, offrendo al P.M. una ampia e più precisa panoramica di come avveniva l'approvvigionamento della droga da parte di RS, facendo nomi di soggetti sino a quel momento ignoti, ciò a conferma di un ravvedimento che meritava di essere diversamente apprezzato. 2.4. AL ha sollevato due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, rimarcandosi al riguardo il vizio di travisamento per eliminazione e per creazione, rispetto al richiamo operato dalla Corte di appello alla collaborazione dell'imputato con gli inquirenti, non avendo i giudici di secondo grado valutato la condotta collaborativa posta in essere da AL in ordine al capo 10, oltre che rispetto a capo 1, essendo errato e apodittico il riferimento a un'alleanza tra AL e RS più risalente rispetto ai fatti di causa, dovendosi altresì considerare che AL non ha sviato le indagini, ma si è limitato a negare le proprie responsabilità per talune condotte, ammettendole invece per altre (capo 1), fornendo comunque la propria collaborazione quanto al capo 10. Con il secondo motivo, la difesa contesta il quantum di pena individuato a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello indicato i parametri impiegati per determinare i singoli aumenti di pena, in contrasto con i canoni ermeneutici elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 47127/2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2021, il G.U.P. del Tribunale di ON, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati CO RS, ER MO, IO RI e AB AL, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro rispettivamente ascritti ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14; fatti commessi in ON, Talamona, Tirano, Morbegno, Tresivio, Colonna, Vimercate, Milano e Barcellona, in un arco temporale compreso, complessivamente, tra l'ottobre 2019 e il 21 maggio 2020. Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava le pene inflitte agli imputati nei seguenti termini: per CO RS, anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 24.400 di multa;
per ER MO, anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 4.666 di multa;
per IO RI, anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 6.600 di multa e infine per AB AL, anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 19.666 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, RS, MO, RI e AL, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. RS ha sollevato due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, rimarcandosi al riguardo il vizio di travisamento, per eliminazione e per creazione, rispetto al richiamo operato dalla Corte di appello alla collaborazione dell'imputato con gli inquirenti, non potendosi valutarsi negativamente la mancata o ritardata confessione del reato, essendo diritto dello imputato proclamarsi innocente, fermo restando che RS ha sostanzialmente ammesso i fatti, indicando fin dall'inizio il nome di TI, essendo stata svalutata o ignorata dai giudici di meriti la condotta collaborativa del ricorrente. Con il secondo motivo, la difesa contesta il quantum di pena individuato a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello indicato i parametri impiegati per determinare i singoli aumenti di pena, in contrasto con i canoni ermeneutici elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 47127/2021). 2.2. La MO ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione dell'art. 43 cod. pen., non avendo i giudici di merito tenuto conto della passiva soggezione psicologica della imputata rispetto alle istruzioni a lei impartite dal figlio, non avendo la MO alcuna necessità di dedicarsi ad attività di spaccio, essendo ella dipendente pubblico da oltre 20 anni e non avendo dunque alcun problema economico. 2 Doveva quindi escludersi la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla Salomone, essendo la stessa del tutto soggiogata dal potere istrionico e direttivo del figlio, che ella ha assecondato anche quando RS si trovava in carcere. Il secondo motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, che ben potevano essere riconosciute in ragione della veste della ricorrente di mera esecutrice materiale delle volontà del figlio RS, della collaborazione della donna, del fatto che ella non ha tratto giovamento dall'esecuzione degli ordini impartiti dal figlio, oltre che della sua condizione di incensurata. Con il terzo motivo, si contesta il quantum della pena inflitta all'imputata, pena ritenuta eccessiva rispetto al ruolo marginale della ricorrente, che peraltro, rispetto alla condotta di cui al capo 2, è stata truffata insieme ai coimputati corrispondendo la somma di duemila euro senza ricevere nulla in cambio. 2.3. RI ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 comma 3 cod. proc. pen., rilevandosi che il tribunale che avrebbe dovuto giudicare RI per i reati a lui contestati al capo 3 è quello di Milano, ovvero quello del luogo di residenza dell'imputato, in quanto reato commesso certamente in parte all'estero, posto che le risultanze acquisite non hanno consentito di dimostrare che l'approvvigionamento della droga a Barcellona sia stato preceduto da contatti telefonici tra il compratore (in Italia) e il venditore/intermediario (in Spagna), non essendo emerso alcun dialogo tra RS e RI, evincendosi dalla stessa sentenza di primo grado che il primo si è recato a Barcellona portando con sé un'ingente somma di denaro, senza un accordo sul prezzo e sul quantitativo di droga da importare. Non vi è prova, dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, che l'acquisto della droga contestata al capo 3 sia avvenuta in Italia mediante accordi sul prezzo, risultando solo dalla documentazione acquisita (ricevuta di spedizione UPS che ha trasportato la droga in Italia) che l'ultimo atto dell'iter di approvvigionamento della droga, ovvero il primo atto illecito avvenuto in Italia, è stato Milano, per cui doveva farsi applicazione dei criteri fissati dagli art. 8 e 9 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità della notifica del verbale di udienza del 29 giugno 2021 a mani dell'imputato in regime degli arresti domiciliari: si espone al riguardo che il G.U.P. notificava ai difensori e all'imputato, presso il domicilio eletto, l'avviso di fissazione della prima udienza, quella del 23 marzo 2021, al fine di discutere sulla questione preliminare di competenza territoriale sollevata dai difensori dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e sull'eventuale proposizione di riti alternativi;
il G.U.P., all'esito dell'udienza, rigettata la questione preliminare, accoglieva le richieste di rito abbreviato e rinviava per la discussione all'udienza 3 Il ricorso di RI è infondato, mentre i ricorsi di RS, MO e AL sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di RS e AL, le cui doglianze sono sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che, rispetto al trattamento sanzionatorio a loro riservato, non appare ravvisabile alcuna criticità. 1.1. E invero, quanto al diniego delle attenuanti generiche, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, purché la medesima valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato, essendo stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi il difetto o l'illogicità della motivazione evocati dalle difese degli imputati, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, quanto a RS (pag. 24-25 della sentenza impugnata), la serialità delle condotte illecite e il ruolo centrale dell'imputato nella ideazione, esecuzione e organizzazione degli approvvigionamenti di droga, avendo l'imputato continuato a gestire i traffici illeciti non solo durante il lockdown nel periodo dell'emergenza da Covid-19, ma anche nel corso della detenzione, sia in carcere che domestica, cui era stato sottoposto, ciò a conferma della spregiudicatezza del ricorrente, che, peraltro, in attesa di uno dei pacchi di droga, aveva indicato quale destinatario il nome della nonna, SC Biscotti, malgrado costei fosse all'epoca residente in una casa di riposo. Quanto a Paladino, è stato sottolineato (pag. 48 della sentenza impugnata) che egli era stato sodale di RS in tutte le principali attività delittuose, compresa quella dell'acquisto dell'etto di cocaina, avendo contribuito per metà alla spesa, a ciò aggiungendosi che, dal momento in cui RS era stato collocato agli arresti domiciliari, il covo dei complici divenne la sua casa in via Scarpatetti, non avendo peraltro l'imputato tenuto alcun contegno effettivamente collaborativo. 5 Orbene, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Di qui l'inammissibilità delle doglianze sul diniego delle attenuanti generiche. 1.2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo dei ricorsi di RS e AL in punto di aumento a titolo di continuazione. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente illustrato, sia per RS (pag. 26) che per AL (pag. 50) gli aumenti per la continuazione, rivelatesi tutt'altro che eccessivi (a fronte di una pena base pari per entrambi gli imputati ad anni 6 di reclusione ed euro 26.000 di multa, gli aumenti oscillano tra mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa a mesi 8 di reclusione ed euro 1.300 di multa), nonostante la rimarcata pervicacia a delinquere di entrambi i ricorrenti, ampiamente argomentata dai giudici di merito in ragione delle modalità del fatto, per cui le contrarie valutazioni difensive non appaiono meritevoli di accoglimento, anche perché sollevate in termini non adeguatamente specifici. I ricorsi di RS e AL devono essere pertanto ritenuti inammissibili. 2. Il medesimo esito si impone rispetto al ricorso di ER MO. 2.1. Ed invero, iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che le censure sollevate in punto di responsabilità si articolano nella sostanziale riproposizione di un tema, ossia la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla ricorrente, che nelle due conformi sentenze di merito è stato adeguatamente affrontato. Ed invero sia il G.U.P. (pag. 42 della pronuncia di primo grado) che la Corte di appello (pag. 28 ss. della sentenza impugnata), all'esito di una puntuale disamina degli elementi probatori acquisiti, la cui valenza dimostrativa non è stata peraltro contestata dalla difesa, hanno sottolineato che la MO, prima e dopo l'arresto del figlio CO RS, lungi dall'essere da questi manipolata, ha preso parte consapevolmente alle sue iniziative illecite, risultando inserita nelle attività di narcotraffico con un ruolo neppure troppo ancillare. A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti valorizzando una pluralità di dialoghi intercettati, tra i quali assume rilievo, a titolo esemplificativo, quello del 9 gennaio 2020, nel corso del quale, mentre RS era detenuto in carcere, la MO, parlando con AR ES (coimputato per cui si è proceduto separatamente), gli disse che c'era un uomo che doveva ancora dare al figlio 350 euro, da pagarsi con fornitura in gasolio, incaricandolo del recupero del credito. Ancora, in uno dei colloqui in carcere con la madre, la MO le diede disposizione di recuperare í crediti sorti dalle cessioni di marijuana prima dell'arresto e, in alcune conversazioni di metà gennaio con AR ES e ES HI (altro coimputato per cui si è proceduto separatamente), la ricorrente disse loro che sarebbe dovuta andare da due persone di Morbegno per riscuotere i soldi e, in caso negativo, le avrebbero dovuto restituire la droga. 6 Analoga determinazione nel recuperare dei crediti di RS legati ai traffici di stupefacente fu mostrata dalla MO nei confronti di tali IO SC e SI Oghina, avendo la donna a tal fine preso dei contatti con tale DE Appiani, quale soggetto di collegamento con i debitori del figlio CO. A ciò è stato aggiunto che l'imputata non ebbe alcuna remora a recarsi, insieme a UC RO (coimputato per cui pure si è proceduto separatamente) tra il 12 e il 17 marzo 2020 a Barcellona al posto di RS, sottoposto all'epoca agli arresti domiciliari, per consegnare i soldi a IO RI e fare rientro a Malpensa, dove la MO e RO furono accolti da ES HI, che all'andata aveva accompagnato i due all'aeroporto di Orio al Serio. Ciò posto, i giudici di merito hanno evidenziato come dalle intercettazioni acquisite non emerga né alcun disagio da parte della MO nel portare avanti le condotte illecite intraprese dal figlio, né alcuna volontà di dissociarsi. Allo stesso modo, alcuna pregnanza è stata attribuita all'argomento difensivo secondo cui la MO era un dipendente pubblico da oltre venti anni, non avendo ciò affatto inibito la ricorrente dal compimento delle attività illecite, che peraltro comportavano il conseguimento di cospicui proventi di denaro, come emerso dalla perquisizione eseguita nella baita di Valfontana nella disponibilità della donna, dove venne rinvenuta la somma di 15.000 euro in contanti. Orbene, in quanto ancorata a considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, l'attribuzione delle condotte illecite all'imputata anche sotto il profilo soggettivo non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 3.2. Residuano le censure sul trattamento sanzionatorio (secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche e terzo motivo sul quantum della pena). Sul punto tuttavia non si ravvisa parimenti alcuna criticità, avendo la Corte di appello, in maniera non illogica, rimarcato "la gravità dei plurimi fatti e l'intensità del dolo" (pag. 31 della sentenza impugnata), sottolineando che la OR non poteva essere affatto ritenuta una mera esecutrice delle volontà del figlio RS, se non attraverso una lettura parcellizzata del compendio probatorio. 7 Nel rideterminare la pena (come per tutti i ricorrenti) in ragione dell'esclusione dell'aggravante della transnazionalità, i giudici di secondo grado hanno irrogato alla MO la pena finale di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 4.666 di multa, applicando sulla pena base di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il capo 2 l'aumento di mesi 6 ed euro 500 per la continuazione con il reato di cui al capo 3 e l'aumento di mesi 3 ed euro 300 per la continuazione con il reato di cui al capo 4, prima della riduzione di un terzo per la scelta del rito, giungendo a una pena adeguata alla gravità dei fatti e al loro allarme sociale. Si è in presenza anche in tal caso di un apparato argomentativo non irrazionale, a fronte del quale le censure difensive prospettano differenti considerazioni di merito che, come detto, non possono trovare spazio in sede di legittimità. 3. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di RS, di AL e della MO devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Passando al ricorso di RI e iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata legittimamente disattesa dai giudici di merito: il G.U.P., in particolare, con ordinanza del 23 marzo 2021, nel premettere che il giudice competente era quello del luogo in cui si era realizzato l'accordo tra acquirente e venditore della droga, non rilevando ai fini del perfezionamento del delitto la successiva consegna dello stupefacente, ha evidenziato che, nel caso di specie, il luogo in cui l'acquirente RS ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte di RI della sua proposta di acquisto doveva essere individuato nella città di ON, città dove RS viveva e operava, e dove sono stati commessi i successivi reati di spaccio della sostanza. Del resto, essendosi RS recato a Barcellona portando una consistente somma di denaro, era evidente che, prima del viaggio, già ci fossero stati accordi tra i due, il che radicava la competenza del giudice di ON, posto che una parte dell'azione delittuosa era comunque avvenuta in territorio italiano, dovendosi escludere che il fatto sia stato commesso interamente all'estero. Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte di appello, che, innanzitutto, con rilievo non contestato nel ricorso, ha rimarcato la parziale inammissibilità della doglianza nella misura in cui era stata eccepita la competenza dell'Autorità giudiziaria di Taranto, città di residenza di RI, posto che nella richiesta di rito abbreviato la difesa aveva prospettato la questione di competenza solo in 8 favore dell'Autorità giudiziaria di Milano, per cui la nuova deduzione difensiva era parzialmente inammissibile ai sensi dell'art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. Nel merito, è stato poi ribadito che i viaggi a Barcellona che RS fece tra fine ottobre e i primi di dicembre del 2019 per approvvigionarsi di consistenti quantitativi di marjuana, fatti poi pervenire in Italia tramite corriere Ups, furono preceduti da accordi telematici ben precisi tra l'acquirente RS residente a [...]e il venditore RI residente a [...], per cui correttamente, ai fini dell'individuazione del giudice competente, è stato posto l'accento sul luogo di raggiungimento degli accordi funzionali alle spedizioni, ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, Rv. 279289), secondo cui, in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono (ma lo stesso vale per gli scambi telematici), nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, che invero non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito. 4.1. Venendo al secondo motivo, anch'esso di natura processuale, deve parimenti osservarsi che lo stesso non è suscettibile di accoglimento. La difesa si duole sia della mancata notifica a RI dell'avviso di fissazione dell'udienza del 29 giugno 2021 in cui ha avuto luogo la discussione del rito abbreviato, ammesso alla precedente udienza del 23 marzo 2021 svolta in assenza dell'imputato, sia della mancata traduzione dell'imputato detenuto, ma, rispetto a entrambe le questioni, non si ravvisano violazioni del diritto di difesa. In ordine al primo aspetto, premesso che non è contestata la correttezza della notifica del decreto ex art. 458 cod. proc. pen., a seguito della quale l'imputato ha avanzato la richiesta di rito abbreviato, la Corte di appello ha osservato che la notifica della prima udienza fissata dal G.U.P. è legittimamente avvenuta presso i difensori e procuratori speciali nominati all'uopo dall'imputato, il che esclude l'esistenza di vizi, posto che la vicenda processuale si è svolta nella vigenza del regime emergenziale previsto dal decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, rispetto al quale questa Corte ha affermato (cfr. Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Rv. 282223) che, in tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Quanto all'eventuale legittimo impedimento dell'imputato nel giudizio di primo grado in ragione della sua omessa traduzione dell'imputato, essendo egli 9 detenuto per altro, occorre innanzitutto rilevare che la relativa questione è inammissibile in questa sede, non avendo formato oggetto di impugnazione in sede di appello, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, a ciò dovendosi solo aggiungere, per completezza, che non risulta comunque che la traduzione di RI sia stata sollecitata al G.U.P., che del resto non era tenuto a conoscere il persistente status detentivo dell'imputato per altra causa, in assenza di una formale rappresentazione dello stesso, per cui alcun legittimo impedimento appare configurabile nel caso di specie. 4.2. Anche il terzo motivo è infondato. Alla luce delle coordinate interpretative richiamate nel par. 1.1., il diniego delle attenuanti generiche deve essere ritenuto immune da censure, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pag. 44 della decisione impugnata) "la gravità dei plurimi fatti ... e la pericolosità dell'imputato, quale si evince anche dal ruolo rivestito e dalla versatilità nella realizzazione degli illeciti (con inserimento in ambiente criminale anche in Spagna)", non sussistendo seri dubbi, inoltre, sulla qualità della sostanza drogante procurata da RI. Né profili di particolare meritevolezza erano ravvisabili nel comportamento processuale dell'imputato, il quale inizialmente si è avvalso della facoltà di non rispondere, per ammettere in seguito i fatti che erano già stati comprovati attraverso le indagini, senza rendere alcun apporto realmente innovativo, tale da giustificare positiva considerazione. Anche in proposito alcun vizio di legittimità appare dunque ravvisabile, risolvendosi sostanzialmente la censura difensiva in una differente valutazione di merito non deducibile in questa sede. 4.3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate (invero in tal caso non manifesta), il ricorso proposto nell'interesse di RI deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RS CO, MO ER e AL AB e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2023