Articolo 21 della Legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 settembre 1967
Art. 21.
Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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