Sentenza 22 novembre 2001
Massime • 1
Non è innocua la falsità ideologica consistente nella attestazione, non rispondente al vero, apposta sul "registro delle presenze e degli interventi" esistente presso il Servizio di guardia medica di una ASL, con la quale si dà atto che determinate prestazioni professionali sono state effettuate da un medico operante in detta struttura, anziché da un altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2001, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 22/11/2001
Dott. FRANCESCO NICASTRO Consigliere SENTENZA
Dott. PIER FRANCESCO MARINI Consigliere N. 1823
Dott. MARIO ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere N. 8185/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15.1.2001 da RI OL IA ST, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 4.12.2000. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.3.2000, il G.I.P. del Tribunale di Crotone assolveva i coniugi NN OL IA ST e PA PP dai reati loro ascritti in concorso, ai sensi degli artt. 110, 476, 347 e 328: la prima, con le formule perché il fatto non costituisce reato, in relazione alle prime due imputazioni, e perché il fatto non sussiste in ordine alla terza contestazione;
il PA con formule liberatorie diversificate in relazione ai tre addebiti. I fatti oggetto di giudizio erano stati originati dal mancato servizio presso la guardia medica di Pallagoria, cui la NN - medico dipendente dell'A.S.S.L. n. 5 di Crotone - era stata comandata e dall'espletamento dello stesso servizio, in sua vece, da parte del marito, PA PP, anch'egli medico, dipendente, con funzioni di anestesista, presso l'Ospedale di Lamezia Tenne. La sostituzione anzidetta era stata accertata a seguito della denuncia di un paziente che lamentava la mancata effettuazione di una visita notturna, che il PA, il quale aveva, poco tempo prima, già visitato lo stesso paziente, aveva ritenuto non necessaria, consigliando piuttosto il ricovero ospedaliero.
Nel corso delle indagini si accertava che il registro delle presenze e degli interventi eseguiti era stato falsificato, in quanto vi si attestava l'effettuazione da parte della NN di due visite ambulatoriali e di una consulenza telefonica a favore di due pazienti, ove invece tali interventi erano stati certamente eseguiti dal marito PA PP.
Pronunciando sul gravame interposto dal P.M., la Corte d'Appello di Catanzaro riformava l'impugnata sentenza e qualificato il delitto di falso, di cui al capo a) della rubrica nei termini di cui all'art.479 c.p., dichiarava la NN colpevole del reato così formulato e, con il beneficio delle generiche, la condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle consequenziali statuizioni;
confermava nel resto, invece, anche per quanto riguardava il proscioglimento del PA.
Avverso tale sentenza, la NN propone, ora, ricorso per cassazione, che affida ai motivi indicati in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p., sul rilievo che il falso posto in essere, così come riconosciuto di G.U.P., aveva carattere di innocuità, di guisa che avrebbe dovuto riconoscersi l'insussistenza del fatto. Ciò in quanto la prestazione di servizio era stata effettivamente resa, anche se da persona diversa, che, nondimeno, essendo pur essa medico, offriva identiche garanzie di professionalità. Richiama, in proposito, l'interpretazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte che, in analoga fattispecie, ha ritenuto il falso non punibile in considerazione della sua innocuità.
L'eccezione è manifestamente infondata.
La fattispecie in giudizio integra, pacificamente, i presupposti della contestata falsità ideologica, sia sul piano oggettivo che su quello subiettivo.
Assumere l'insussistenza del fatto sul riflesso che le prestazioni professionali sono state in fin dei conti rese, di guisa che le attestazioni di servizio in capo alla persona sostituita sarebbero prive di rilevanza, significherebbe disattendere l'intuitus personae che deve necessariamente caratterizzare l'espletamento di un rapporto di pubblico impiego, notoriamente ispirato al soddisfacimento di interessi superiori rispetto ai quali non può certo risultare indifferente che la prestazione sia resa da un soggetto piuttosto che da un altro.
Inutilmente, la ricorrente richiama a sostegno della propria tesi la sentenza di questa stessa Sezione della Suprema Corte n. 421 del 24.1.1997, che ha riconosciuto l'innocuità del falso ideologico nella falsa attestazione, apposta nel registro di un istituto scolastico privato, legalmente riconosciuto, nel senso che le lezioni erano state effettuate da un professore anziché da un altro, entrambi però abilitati all'insegnamento di una determinata disciplina.
Indipendentemente da ogni teorica considerazione in merito all'applicazione a quella fattispecie del pacifico principio secondo il quale l'innocuità del falso deve essere rapportata all'inidoneità dell'atto a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento (ossia inidoneità a conseguire uno scopo antigiuridico), non sfugge certamente la sostanziale diversità delle due fattispecie. In quel caso, è stata apprezzata la mancanza di ogni pregiudizio per l'attuazione del programma scolastico e per le finalità didattiche, mentre, nel caso specifico, si tratta di prestazioni sanitarie, per le quali non può certo ritenersi indifferente che ad effettuarle sia un medico anziché un altro ne' può assumere rilievo alcuno il fatto che il sostituto sia pur egli dipendente di una struttura pubblica, in quanto le valutazioni dell'idoneità e dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad una determinata azienda ospedaliera sono strettamente personali (peraltro il PA è medico anestesista). D'altronde, nella fattispecie, la piena idoneità della falsificazione al conseguimento di uno scopo antigiuridico è apprezzabile sotto un duplice riflesso:
sul piano personale, in relazione al fine di consentire al medico sostituito di percepire le indennità per il sevizio di guardia medica, altrimenti non conseguibili in caso di assenza;
sul piano pubblicistico, viene in rilievo l'elusione dell'obbligo giuridico di rendere personalmente la prestazione oggetto del rapporto di pubblico impiego.
2. - Il secondo motivo d'impugnazione denuncia il vizio di manifesta illogicità della motivazione, riproponendo in parte il contenuto del precedente motivo, sotto il profilo dell'effettuazione della prestazione da persona titolata e, quindi, in grado di renderla - come di fatto resa - con la dovuta diligenza e perizia. Soggiunge la ricorrente il preteso travisamento del fatto, sul riflesso che nessun pregiudizio economico per prestazioni non rese avrebbe subito l'Amministrazione che, in caso di servizio della stessa NN, avrebbe dovuto sopportare identico esborso di spesa. È agevole replicare in proposito - in aggiunta alle argomentazioni espresse in precedenza in ordine alla prima censura - che il riferimento alle prestazioni non rese non può che riguardare il soggetto che era obbligato a renderle e, pur non avendole rese, ne ha poi reclamato il pagamento.
Senza dire, inoltre, che l'indebita percezione del compenso da parte del medico sostituto è tale, giuridicamente, da esporlo ad un'azione civile di ripetizione d'indebito, eventualità questa che non è esattamente contrappesata - sempre sul piano civilistico - dall'astratta facoltà per lo stesso sanitario di reclamare, a sua volta, il pagamento delle prestazioni di fatto rese, attraverso il meccanismo dell'azione d'indebito arricchimento, in quanto l'utile esperimento di una tale azione è, notoriamente, subordinato al riconoscimento dell'utilitas della prestazione da parte della Pubblica Amministrazione.
L'argomento difensivo, del resto, prova troppo in quanto se così fosse non vi sarebbe stata ragione alcuna di falsificare il registro delle presenze, mentre, in realtà, la falsificazione era assolutamente necessaria ai fini della percezione dell'indennità relativa e, dunque, era tale da incidere profondamente sul significato dell'atto e sulla probatoria, e cioè sulla sua obiettiva destinazione alla prova documentale delle presenze del sanitario, che lo abilitava alla rivendicazione dei relativi compensi. 3. - Entrambi i motivì di ricorso sono, dunque, manifestamente infondati ed il relativo rilievo reclama la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con le consequenziali statuizioni racchiuse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002