Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell'esistenza dell'azienda successivamente fallita, in ordine all'avvenuta consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, invece, accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2008, n. 39942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39942 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
39 942 /08 42 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Dott. MARIO ROTELLA Presidente
del 01/07/08 1. Dott. PAOLO OLDI Cons. Relatore
SENTENZA 2. "1 MAURIZIO FUMO Consigliere
3016 N. 3. "1 PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere
R.G.N.10006/08 4. " PIETRO DUBOLINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N. IL 23/05/1966 1) LD AL
N. IL 18/10/1930 2) LD ENRICO
avverso la SENTENZA del 01/02/2008
di TORINO CORTE DI APPELLO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Car-
mine Stabile
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Emanuela Bellini e Bartolomeo
Pettiti
Con sentenza in data 1 febbraio 2008 la Corte d'Appello di Torino, così riformando la decisione assunta dal G.U.P. del locale Tribunale in esito al giudi- zio abbreviato, ha dichiarato LD UA ed RI UA colpevoli del delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento del- la società Fedepesca s.r.l., fallita il 9 luglio 2001, della quale il primo era stato amministratore dal 16 settembre 1996 al 20 settembre 2000, il secondo dal 16
settembre 1996 al 9 dicembre 1997 e poi ancora dal 20 settembre 2000 al 19
marzo 2001.
Ha ritenuto quel collegio, sulla base della relazione del curatore fallimen- tare, nonché delle risultanze peritali, che i congiunti UA fossero estranei alla sottrazione delle scritture contabili e alle distrazioni verificatesi dopo il passag- gio delle consegne ai nuovi amministratori;
tuttavia, essendo emerso dalla peri- zia che già alla data del 19 marzo 2001 esisteva un disavanzo ingiustificato di lire 1.550.422.872, non attribuibile a perdite d'impresa, ne ha ravvisato le cause in attività distrattive degli amministratori.
Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei comuni difensori, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo i ricorrenti contrastano la logica del ragionamento che ha indotto la Corte d'Appello a presumere la distrazione di beni, dei quali non è stata stabilita con certezza l'esistenza e la successiva scomparsa, senza il suppor- to dei libri contabili.
Col secondo motivo osservano che la mancanza delle scritture contabili,
ad essi non imputabile, ha impedito loro di giustificare il deficit della società.
Col terzo motivo lamentano che nella determinazione della pena non si sia tenuto conto del loro comportamento processuale, né dell'incensuratezza.
Il ricorso congiunto, nel quale sono confluite le impugnazioni dei due coimputati, si rivela fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che le distrazioni di beni aziendali verificatesi dopo il 19 marzo 2001 (data in cui era avvenuto il passag- gio delle consegne al nuovo amministratore della società) non erano ascrivibili ai congiunti UA in quanto commesse senza il loro concorso, ha tuttavia rile-
vato che dalla perizia contabile disposta dal G.U.P. era emersa l'esistenza di un
2 GS. disavanzo ingiustificato al momento della cessazione della loro gestione. Su tale presupposto è pervenuto al convincimento che il deficit così accertato dipendes- se dall'avvenuta distrazione di beni societari per un importo non inferiore a lire
741.998.075; ha considerato infatti che, pur non potendo desumersi l'esistenza di distrazioni dalla mera eccedenza del passivo rispetto all'attivo, tuttavia l'enor- me aumento del deficit verificatosi rispetto alla situazione patrimoniale rasse- gnata dagli stessi imputati, come riferita al 28 febbraio 2001, non poteva spie- garsi con le perdite d'impresa ipotizzate dal Tribunale, ma trovava spiegazione soltanto in attività distrattive degli amministratori.
La linea argomentativa così sviluppata non è appagante dal punto di vista della consequenzialità logico-giuridica, essendo ben noto che il disavanzo con- tabile di una società può dipendere da una molteplicità di fattori, spesso correlate alle fortune dell'andamento di mercato e comunque non necessariamente ricon- ducibili ad attività distrattive;
se così non fosse, del resto, dovrebbe presumersi una condotta illecita degli amministratori in ogni ipotesi in cui dal bilancio di una società emergesse un saldo passivo.
Alla stregua di tale rilievo non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola esistenza di un disavanzo, in un determinato momento dell'esistenza dell'azienda poi fallita, per indurne l'avvenuta consumazione di un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: occorrendo invece accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determi- nati, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit.
A un'indagine di tal fatta la Corte di merito non si è dedicata, essendosi limitata ad applicare una presunzione - peraltro priva dei necessari requisiti di gravità, precisione c concordanza – sulla base dei puri dati contabili.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata;
il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Torino, sottoporrà la vicenda a nuova disamina tenendo conto di quanto suesposto.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il giorno 1 luglio 2008.
3 Rr. IL CONSIGLIERE EST.
Perla Gll
IL PRESIDENTE
-DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 24 OTT 200824 IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli