Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell'imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l'art. 550 cod. proc. pen. prevede la citazione diretta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19494 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 416
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 032447/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di POTENZA;
nei confronti di
1) MA AN, N. IL 13/01/1949;
avverso ORDINANZA del 31/03/2003 GIP TRIBUNALE di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA GIULIANA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel procedimento a carico di IO LU, indagato per i reati di cui agli artt. 594, 612 c.p., il Gip presso il Tribunale di Potenza respingeva la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e disponeva ai sensi dell'art. 409 c. 5 c.p.p. che quest'ultimo formulasse l'imputazione.
Il P.M. a tanto provvedeva e trasmetteva gli atti al Gip, il quale con ordinanza 31-3-03 ordinava la restituzione degli stessi al P.M. per l'emissione del decreto di citazione diretta a norma dell'art. 552 c.p.p.. Avverso tale provvedimento ha ora proposto ricorso per Cassazione l'organo dell'accusa deducendo violazione della legge penale ed abnormità del medesimo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, nel caso di imputazione coatta relativa a reati per cui è prevista la citazione diretta (come nella fattispecie in esame) spetta al P.M. emettere, a seguito della formulata imputazione, il decreto di citazione a giudizio (Corte Cost: ord. 77/03; Cass. 21-3- 02 n. 0 659; Cass. 6-6-02 n. 22138 RV. 222235); in particolare a sostegno di tale conclusione v'è da considerare che ad escludere la necessità dell'applicazione dell'art. 409 c. 5 c.p.p. v'è il disposto dell'art. 33 sexies c.p.p., laddove si prevede che "se all'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio, pronuncia, nei casi previsti dall'art. 550 c.p.p. ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio": ne consegue la assoluta legittimità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004