Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di contravvenzione agli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la persona sottoposta alla misura non può invocare a sua giustificazione l'errore sul fatto che costituisce il reato, se l'errore medesimo cade sul contenuto delle prescrizioni del decreto di sorveglianza, giacché in tal caso esso non riguarda un elemento materiale del reato, bensì l'interpretazione del provvedimento impositivo degli obblighi, così da restare del tutto ininfluente ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 47 cod. pen. (Fattispecie nella quale il sorvegliato riteneva di potere indifferentemente dimorare presso la propria abitazione e presso quella del padre, domicili che aveva indicato l'uno dopo l'altro all'autorità di p.s.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 29165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29165 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1003
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 013279/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI DO N. IL 04/11/1978;
avverso SENTENZA del 13/02/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
sentiti il Proc. Gen. in persona del Dott. Galati Giuseppe che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
avv. Nobile Vincenzo.
FATTO E DIRITTO
Tratto a giudizio e condannato in primo e in secondo grado per la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, l'imputato ricorrente ripropone - come risulta chiaramente dalla sentenza d'appello impugnata - la questione dell'errore di fatto in cui sarebbe incorso, ritenendo erroneamente di poter dimorare in via alternativa presso l'uno o l'altro dei due domicili che aveva successivamente eletto.
Come ha già correttamente osservato la corte d'appello, alle cui argomentazioni il ricorrente non contrappone alcuna nuova valutazione sia in punto di fatto (mai dimostrata, in ogni caso, all'esistenza di due distinti domicili successivamente dichiarati o eletti) sia in linea di diritto, va ricordato che la esimente di cui all'art. 47 c.p. esclude la punibilità quando l'errore cade su un elemento materiale del reato e consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, ma non nel caso invece in cui - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - quest'ultimo avrebbe errato nella interpretazione del provvedimento, ritenendo di poter dimorare indifferentemente sia presso la propria abitazione, sia presso quella del padre. Un errore di tal genere (peraltro solo dichiarato e mai dimostrato, quanto meno nei suoi presupposti fattuali e cioè l'esistenza di una duplice dichiarazione o elezione domicilio) è ininfluente ai fini dell'applicazione della esimente di cui all'art.47 c.p.. Si versa, all'evidenza, nell'ambito di ricorso manifestamente infondato che propone, inoltre, questioni di fatto non deducibili in questa sede. Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008