Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
E E 6 N R 8 2 9 O A . 1 I / Z N N I 4 A . / L 6 R P B 2 T I . S . C I L R . L S G P . A E REPUBBLICA ITALIANA D R R L E IN NOME DEL POPO0 06 98/ 02CORTEN 0 0 6 98/ A A M D D 1 I S 3 E R N 1 T E E S N T "A CORTE SUPRUMADI CASSAZIONE I E L X A S A Oggetto E M SEZIONE TERZA CIVILE Disciplicior Engegnere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 4656/01 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 1771 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. - Consigliere Ud. 29/10/01 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TRASINO CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MODONESI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE VATICANO 48, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARIELLA, con procura speciale del Dott. Notaio Guido2001 1857 Marcoz in Valle d'Aosta 16/3/2001, REP.N.144880; -1- A - controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE VALLE D'AOSTA; PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;
- intimati Cars Vizio & Infefun avverso la decisione n. 2/01 de ALTRE di ROMA, emessa 1989 il 26/5/2000, depositata il 08/01/01; RG.14/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 29/10/01 dal VARRONE;
udito l'Avvocato GIANCARLO MONDONESI;
udito l'Avvocato GIORGIO MARIELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, in subordine accoglimento del 2° motivo, assorbito il III e il IV motivo di ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Assumendo l'incarico della progettazione esecutiva di un'area di stoccaggio per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il cui progetto esecutivo veniva approvato dalla Giunta Comunale di Montjovet con delibera n. 66 del 10/3/93 per un importo totale dei lavori di L. 578.500.000, l'ing. CORRADO TRASINO, subentrato al collega ing. ZIVIANI, trasmetteva, in data 5/10/93, al Comune di Montjovet un preventivo relativo alla direzione e contabilità di tali lavori edili (L. 16.000.000 compresi gli oneri di legge). Ma la parcella definitiva risultava assai superiore (L.38.113.580 al netto degli oneri di legge) ed in presenza della vidimazione di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta, il Comune di Montjovet chiedeva spiegazioni all'Organo professionale che apriva, nei confronti del professionista, un procedimento disciplinare in esito al quale, ritenutolo colpevole degli addebiti formulatigli, gli infliggeva le sanzioni dell'avvertimento per la predisposizione del preventivo e della censura per l'annotazione inserita in calce al detto preventivo con la quale si suggeriva l'opportunità ed i vantaggi di evitare la vidimazione di congruità dell'Ordine sulla parcella. Avverso tale delibera proponeva ricorso il TRASINO ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con decisione 26/5/00-12/1/01, lo rigettava, confermando peraltro la sola sanzione della censura siccome assorbente rispetto a quella meno grave dell'avvertimento. Affermava il C.N.I. che i fatti nella loro materialità non erano contestati e che, pertanto, la stesura di un preventivo parziale e l'auspicio a by-passare l'intervento dell'Ordine circa la regolarità della fattura, integravano comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'ing. TRASINO sulla base di quattro motivi. Ha resistito l'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 44 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta la lesione del suo diritto di difesa per la mancata comunicazione, da parte del Consiglio dell'Ordine valdostano, dell'addebito "con sufficiente chiarezza e specificità". Con il terzo motivo il TRASINO lamenta che il C.N.I. non abbia rilevato d'ufficio tutte le nullità assolute che hanno inficiato il procedimento disciplinare a suo carico. I due motivi, dei quali ragioni di connessione logico-giuridica suggeriscono la trattazione unitaria, sono inammissibili e, comunque, infondati. Da un lato, infatti, è agevole rilevare che si tratta di doglianze non dedotte nella fase dinanzi al C.N.I. e proposte per la prima volta in questa sede;
dall'altro, che per stessa ammissione del ricorrente, la sua convocazione dinanzi al Consiglio regionale, riguardava l' "essere sentito e ... presentare eventualmente documenti a suo discarico in merito al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti per il comportamento contrario alla deontologia, tenuto nel predisporre la parcella-quadro del 5 ottobre 1993 indirizzata all'Amministrazione Provinciale di Montjovet (AO)". Trattandosi di addebiti che riguardavano l'ammontare ed il tenore della parcella, la comunicazione appare esauriente e tale da consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa, considerando anche l'audizione informale precedente del 19/10/98. Si tenga, infine, presente che nei procedimenti disciplinari a carico di professionisti, se il diritto di difesa deve essere assicurato anche nella fase amministrativa, trattandosi di attività preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale, non ogni violazione formale delle modalità di contestazione ex art. 44 r.d. n. 2537/1925 è rilevante ove, come nella specie, l'incolpato, comparendo personalmente, nulla abbia eccepito sulla pretesa nullità, svolgendo le sue difese nel merito (Cass. 16 luglio 1999 n. 7506). Ambedue gli esposti motivi vanno, pertanto, rigettati. Né sorte migliore merita il secondo mezzo con cui il TRASINO denuncia un vizio di eccesso di potere da parte del C.N.I. per avere consentito la partecipazione alla trattazione del ricorso “di un Consigliere delegato dallo stesso Consiglio (regionale) con l'assistenza di un Avvocato designato dal consiglio medesimo il quale è intervenuto nella discussione, senza che nel fascicolo del C.N.I. risultasse alcuna delibera consigliare ed espresso mandato di assistenza e patrocinio". Al riguardo, è agevole rilevare che al suddetto Consiglio valdostano era stata richiesta la produzione di documenti ed eventuale memoria, e sul punto il ricorrente nulla ha eccepito;
che dalla decisione impugnata risulta aver preso la parola solo un ingegnere “in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta"; infine, e soprattutto, che pur essendo considerate parti del procedimento disciplinare solo il Procuratore della Repubblica e l'interessato, nessuna norma vieta che, a maggior chiarimento, venga sentito il rappresentante dell'Ordine il cui provvedimento è stato impugnato. Anche il secondo motivo viene rigettato. Resta da esaminare il quarto motivo con cui il ricorrente denuncia il vizio di "motivazione apparente" con riguardo all'accertamento delle pretese violazioni della deontologia professionale. Neppure questa censura coglie nel segno. Premesso che nei giudizi disciplinari nei confronti di ingegneri ed architetti, l'individuazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, perché si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne alla categoria e non già ad attività normativa (Cass. sez. un. 23 luglio 1993 n. 8239), nella specie il C.N.I. ha compiutamente motivato la riconosciuta sussistenza della violazione disciplinare, affermando come “non vi è dubbio che sia l'aver approntato un preventivo parziale (a maggior ragione se a tanto indotto da accordi verbali con gli Amministratori, eticamente commendevoli di per sé), sia l'aver chiaramente rappresentato il compito dell'Ordine di vigilanza e tutela della tariffa professionale come un “incomodo da by-passare”, integrino comportamenti disciplinarmente rilevanti". Motivazione, quindi, esistente nonché congrua e logica, come tale insindacabile in questa sede di legittimità. Anche l'ultimo motivo va, quindi, rigettato. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il TRASINO alle spese del giudizio di -₤113,95 'cassazione, che liquida in L. 240.000-1 oltre L.
2.000.000 per onorari. Pori ad € 1.03€,92 - Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2001, nella camera di consiglio della Terz a Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schetron atan Fiducinвзабни IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli E Joggi, 11, 22-1.02 oggi, li IL CANCELLIERE C1 R P S Gina Casoff S E 6 N 6 R O 2 9 I 1 A . Z / N N 4 A I / R 6 L 2 T P S I . . I R C L . G L S P . E I A D R . D L R E A A D D T A I I 1 S E 3 R N T 1 E E S N . T E I N S A A E M