Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.
Commentari • 2
- 1. Assoluzione, le parti possono impugnare per .. formula diversa? (Cass. SSUU, 40049/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020
- 2. Diffamazione, processo penale, assoluzione, parte civile, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10412 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 39, presso lo studio dell'avvocato ZAMPONE ALESSANDRO, difeso dall'avvocato ZAMPONE AUGUSTO con giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA PE, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MICHELE SCIANDONE, con studio in 81055 S.MARIA CAPUA VETERE (CE), VIA MARIO FIORE N.12; con procura speciale del Dott. Notaio Vincenzo Barletta in CASERTA 19/9/1999; REP.N.45765;
- controricorrente -
nonché contro
OL NN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 124/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, emessa il 16/4/99, depositata il 24/04/99; RG. 331/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 1996, SE AN, nella qualità di procuratore della moglie AN IN, convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Piedimonte Matese, DO CC, deducendo: - che il convenuto, unitamente al padre EA, era stato querelato dalla IN. per aver introdotto ed abbandonato animali in mandria su un terreno boschivo in località Sterpaia di proprietà della IN medesima, dove era avvenuto il taglio e nel quale non era consentito il pascolo del bestiame, con l'aggravante di aver danneggiato il fondo citato;
- che il Pretore di Piedimonte Matese, con sentenza del 28 febbraio/14 marzo 1994, pur avendo accertato la veridicità di quanto denunziato, ritenne che nei fatti esposti non vi fossero elementi di reato. Chiese, pertanto, l'attore la condanna del convenuto al pagamento della somma di L.1.800.000, precisando che i fatti esposti erano stati accertati nel corso del giudizio penale vertito dinanzi al Pretore di Piedimonte Matese e definito con la suindicata sentenza. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto chiese il rigetto della domanda siccome infondata.
Con sentenza depositata in data 24 aprile 1999, il giudice di pace adito, respinte le eccezioni, sollevate dal convenuto, di prescrizione del diritto e di giudicato penale, accolse la domanda attorea, condannando il convenuto alla somma di lire 1.800.000, oltre interessi e spese.
Per la cassazione della menzionata sentenza DO CC ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso SE AN.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1) Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, in quanto la sentenza del giudice di pace, essendo la causa di valore inferiore a lire due milioni, è necessariamente equitativa e come tale inappellabile, ma impugnabile solo per cassazione.
2) Va, altresi, disattesa l'eccezione del ricorrente di inammissibilità del controricorso, in quanto secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa corte, nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell'art.370 cod. proc. civ. (per il quale "al controricorso si applicano le norme degli artt.365 e 366, in quanto è possibile") è sostanzialmente rispettato anche quando, come nel caso di specie, il controricorso non contenga l'autonoma "esposizione sommaria dei fatti della causa" (art.366, n. 3, cod. proc. civ.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito. 3) Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.652 c.p.p. e del relativo principio fondamentale dell'ordinamento dell'autorità del giudicato penale nel giudizio civile di danno", in riferimento all'art.360 n.3 c.p.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c., per avere il giudice di pace, con l'impugnata sentenza,
violato il giudicato costituito dalla sentenza penale di assoluzione del pretore di Piedimonte Matese. Infatti, con la suindicata sentenza il Pretore aveva assolto esso istante dal reato ascrittogli di cui agli art.110 e 636 c.p, così rubricato: "in concorso tra loro introducevano e abbandonavano animali in mandria su un terreno boschivo di proprietà di IN Arma ove era avvenuto il taglio e non era consentito il pascolo del bestiame. Con l'aggravante di aver danneggiato il fondo citato". Nella sentenza penale di assoluzione era affermato testualmente: "Dalle risultanze processuali non è emersa prova sufficiente a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle fattispecie criminose di cui in rubrica, con particolare riferimento all'elemento soggettivo delle stesse". Di fronte a così evidente preclusione posta dall'art.652 c.p.p., il Giudice di Pace non poteva fare altro che dare atto della preclusione stessa con conseguente rigetto della domanda. Invece il Giudice di merito, violando un'espressa norma processuale ed un principio fondamentale dell'ordinamento, nonché i più elementari canoni in tema di motivazione, era pervenuto ad una pronuncia di condanna del CC, non spiegata ne' sotto l'aspetto del diritto, nè sotto l'aspetto della logica, ne' sotto quello dell'equità. Inoltre sotto il profilo del grave vizio di motivazione il Giudice di Pace dava per "non contestati .... i fatti indicati in citazione", laddove il ricorrente aveva espressamente contestato sia la responsabilità, sia il preteso danno, come poteva desumersi dalla comparsa di risposta, dalle note e dai verbali.
Per la quantificazione del danno, infine, il Giudice di pace, nel mentre aveva premesso di voler "accertare il preciso ammontare", aveva optato poi per una stima equitativa svincolata da ogni possibilità di controllo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2947 c.c. in riferimento all'art.360 n.3 c.p.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c., per aver il giudice di merito ritenuto non sussistente la prescrizione facendo decorrere la stessa dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Al contrario, avendo Il Giudice di Pace ritenuto la domanda risarcitoria non preclusa dal giudicato penale di assoluzione, ne avrebbe dovuto dedurre che la prescrizione non poteva che decorrere dall'epoca dei fatti esaminati e posti a fondamento della sua pronuncia. Deduce, in sostanza, che, se si riteneva sussistente il giudicato penale, non poteva che esservi preclusione per l'azione civile;
se l'azione civile, invece, si riteneva svincolata dal giudicato penale, come comunque erroneamente aveva fatto il Giudice di Pace, allora la prescrizione non poteva che farsi decorrere dall'epoca dei fatti, salvo l'adduzione di atti interruttivi, nel caso di specie inesistenti.
4) La prima censura del primo motivo è infondata. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - nel giudizio civile allorché attenga alla insussistenza del fatto, alla non commissione da parte dell'imputato (o alla commissione nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), ma non quando, come nella fattispecie in esame, la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non costituisce reato, competendo, in tal caso, al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. Di tali principi ha pertanto fatto corretta applicazione il giudice di merito ed il relativo dictum non è censurabile in questa sede di legittimità.
Le altre due censure del primo motivo ed il secondo motivo sono, invece, inammissibili.
È noto che, a seguito della nuova formulazione dell'art.113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art.311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art.360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e tale interpretazione non contrasta con l'art.24 Cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude, poi, la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità
adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716). Nella specie, non ricorre la violazione di nessuna norma di ordine costituzionale o sostanziale di rango superiore, ne' di alcuna norma processuale, posto che, ritenendo provato sia l'an che il quantum debeatur, il giudice di pace ha, sostanzialmente, operato una valutazione equitativa delle prove, il che rientrava pienamente nei suoi poteri, posto che la pronunzia del giudice di pace per cause di valore inferiore ai due milioni deve considerarsi sempre secondo equità, anche quando detto giudice nulla abbia esplicitamente detto in ordine all'equità medesima.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione L. 190.000 (E. 9,81) oltre onorari liquidati in lire 1.000.000 (un milione) (E. 516,45). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di cassazione, il 13 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002