Articolo 1 della Legge 31 luglio 1952, n. 1078
Articolo 2
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5 settembre 1952
Art. 1.
Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
I gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche, economiche e sociali; c) scienze storiche e ausiliarie della storia;
d) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica;
II gruppo: e) scienze matematiche; f) scienze fisiche; g) scienze chimiche; h) scienze naturali.
Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e cosi' via alternativamente.
Entrata in vigore il 5 settembre 1952