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Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35460 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ING BANK N.V. - MILAN BRANCH, GIA ING DIRECT N.V. avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35460 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 10/03/2023 \. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo ha rigettato la domanda, presentata da ING Bank N.V. - LA RA, già ING Direct N.V., intesa all'ammissione, in via privilegiata, del credito vantato dall'istituto di credito, per l'importo di euro 204.214,63, oltre interessi, derivato dal contratto di mutuo stipulato 1'8 novembre 2012 con TT GI AI e finalizzato all'acquisto di un immobile in LAo, del quale è stata disposta, con sentenza del 14 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2013, la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nell'ambito di un procedimento promosso nei confronti di IM D'Anzuoni, indicato quale effettivo proprietario del bene. Ha stimato che l'accoglimento dell'istanza del terzo creditore è precluso dall'impossibilità di estendere alla confisca c.d. «allargata» la disciplina dettata, agli artt. 52, 57 e 58 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la confisca di prevenzione. 2. La ING Bank N.V. propone, con l'assistenza dell'avv. Stefano Gerunda, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione mutuato un indirizzo ermeneutico contrastante con il vigente quadro normativo e contraddetto dalla più recente produzione della giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo ha risolto la questione sottopostagli mutuando un orientamento interpretativo che, dopo avere, per un certo periodo, coesistito con quello opposto, è stato, di recente abbandonato sulla scorta di argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie. Discorrendosi, in particolare, di estensione alla confisca c.d. «allargata» delle disposizioni che il codice antimafia dedica alla tutela dei crediti vantati dai terzi sui beni soggetti ad ablazione, è stato, invero, chiarito che «La disciplina relativa alla tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 6 2 settembre 2011, n. 159, si applica, in forza dell'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, anche alle misure del sequestro e della confisca "estesa" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se disposte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» (Sez. 1, n. 16341 del 01/04/2022, Affide S.p.a., Rv. 282958 - 01; nello stesso cfr. anche Sez. 1, n. 26018 del 21/06/2022, Creval S.p.a., non massimata). La predetta conclusione discende, come si legge nella motivazione delle sentenze testé menzionate, dall'analisi della successione degli interventi normativi, culminati nell'introduzione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che recepisce l'univoca statuizione già contenuta nel testo dell'art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, come modificato dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e sancisce che la disciplina relativa alla tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione si applica anche alle misure del sequestro e della confisca estesa di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, qualora disposte — come nel caso di specie — successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo per un nuovo giudizio, ossequioso dell'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo. Così deciso il 10/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35460 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 10/03/2023 \. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo ha rigettato la domanda, presentata da ING Bank N.V. - LA RA, già ING Direct N.V., intesa all'ammissione, in via privilegiata, del credito vantato dall'istituto di credito, per l'importo di euro 204.214,63, oltre interessi, derivato dal contratto di mutuo stipulato 1'8 novembre 2012 con TT GI AI e finalizzato all'acquisto di un immobile in LAo, del quale è stata disposta, con sentenza del 14 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2013, la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nell'ambito di un procedimento promosso nei confronti di IM D'Anzuoni, indicato quale effettivo proprietario del bene. Ha stimato che l'accoglimento dell'istanza del terzo creditore è precluso dall'impossibilità di estendere alla confisca c.d. «allargata» la disciplina dettata, agli artt. 52, 57 e 58 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la confisca di prevenzione. 2. La ING Bank N.V. propone, con l'assistenza dell'avv. Stefano Gerunda, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione mutuato un indirizzo ermeneutico contrastante con il vigente quadro normativo e contraddetto dalla più recente produzione della giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo ha risolto la questione sottopostagli mutuando un orientamento interpretativo che, dopo avere, per un certo periodo, coesistito con quello opposto, è stato, di recente abbandonato sulla scorta di argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie. Discorrendosi, in particolare, di estensione alla confisca c.d. «allargata» delle disposizioni che il codice antimafia dedica alla tutela dei crediti vantati dai terzi sui beni soggetti ad ablazione, è stato, invero, chiarito che «La disciplina relativa alla tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 6 2 settembre 2011, n. 159, si applica, in forza dell'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, anche alle misure del sequestro e della confisca "estesa" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se disposte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» (Sez. 1, n. 16341 del 01/04/2022, Affide S.p.a., Rv. 282958 - 01; nello stesso cfr. anche Sez. 1, n. 26018 del 21/06/2022, Creval S.p.a., non massimata). La predetta conclusione discende, come si legge nella motivazione delle sentenze testé menzionate, dall'analisi della successione degli interventi normativi, culminati nell'introduzione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che recepisce l'univoca statuizione già contenuta nel testo dell'art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, come modificato dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e sancisce che la disciplina relativa alla tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione si applica anche alle misure del sequestro e della confisca estesa di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, qualora disposte — come nel caso di specie — successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo per un nuovo giudizio, ossequioso dell'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LAo. Così deciso il 10/03/2023.