Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
In tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione che venga così ad essere risolto, si rende necessaria la nuova determinazione, ad opera del giudice dell'esecuzione, della sanzione per il reato (già satellite), là dove l'aumento computato a titolo di continuazione non corrisponda - per genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2007, n. 18872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18872 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 29/03/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 01367
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 042102/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA MO N. IL 28/03/1968;
avverso ORDINANZA del 26/06/2006 CORTE ASSISE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MO;
Letta la requisitoria del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Francesco Mauro Iacovilello, sostituto procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio della ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rideterminato in ragione di anni tre di reclusione, la pena inflitta a AS Massimo, con sentenza 5 luglio 2000 del Tribunale di Brindisi, per il delitto di contrabbando. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 26 giugno 2006, la Corte di assise di Brindisi, in funzione di giudice della esecuzione, ha revocato la condanna inflitta dal Tribunale di Brindisi, con sentenza 5 luglio 2000, a AS Massimo, per il delitto di associazione di tipo mafioso;
ha ordinato l'esecuzione della sentenza di proscioglimento 22 luglio 1998, pronunciata per il medesimo delitto dalla Corte di assise anzidetta (annullata in relazione alla formula da questa Corte, giusta sentenza 13 marzo 2003) e ha rideterminato in ragione di anni tre di reclusione la pena per il delitto di contrabbando per il quale il AS aveva riportato condanna (in continuazione con il delitto associativo) con la sentenza del Tribunale 5 luglio 2000. 2. - Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Marcello Falcone del foro di Brindisi, mediante atto depositato il 10 luglio 2006, con il quale denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 669 c.p.p., comma 8, deducendo che il giudice della esecuzione non aveva il potere di rideterminare la sanzione per il delitto di contrabbando, incidendo "in malam partem sul giudicato", con applicazione analogica dell'articolo 669 c.p.p., comma 6, in quanto la sanzione era stata già quantificata (a titolo di aumento per la continuazione della pena irrogata pel delitto associativo) dal Tribunale di Brindisi con la sentenza del 5 luglio 2000 (irrevocabile dal 25 giugno 2002), in anni uno e mesi quattro di reclusione.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 9 gennaio 2007, richiamando il principio di diritto fissato da questa Corte in alcuni arresti con riferimento al caso di abolitio criminis del reato base, ha sostenuto: (a) che, in linea di principio, pur nel caso del concorso, in relazione allo stesso reato, di sentenze di condanne e di proscioglimento, trova applicazione la previsione dell'articolo 669 c.p.p., comma 6, ricorrendo l'eadem rado, sicché alla (nuova) determinazione della pena in executivis deve provvedersi solo nella ipotesi che il giudice dalla cognizione non abbia quantificato specificamente la sanzione per il delitto, oggetto della condanna che residua;
(b) che nella specie, avendo il giudice della cognizione indicato l'aumento di pena per il reato satellite, non avrebbe dovuto procedersi in executivis alla nuova determinazione della sanzione, in quanto detta ridetermianzione non era "necessaria", secondo quanto previsto dall'articolo 669 c.p.p., comma 6. 4. - Il ricorso è infondato.
In tema di abolitio criminis del reato base, ritenuto in continuazione con reato (meno greve) punito con pena eterogenea, questa Corte (Sez. 5^, 24 febbraio 2004, n. 12233 massima n. 228762, Orlando) ha fissato il principio di diritto, secondo il quale la pena "a suo tempo determinata a titolo di aumento per la continuazione, non può più trovare esecuzione e, pertanto, essa deve essere sostituita con la pena .. prevista dalla legge per il reato satellite, che recupera la propria autonomia sanzionatoria, con la conseguenza che rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la rideterminazione della relativa pena".
Tale epilogo è inevitabile anche nel caso - come quello in esame - di revoca della condanna per il reato base.
Risolto il vincolo della continuazione (per effetto della elisione del reato base) non può, alla evidenza, residuare ultrattivamente il trattamento sanzionatorio del reato satellite, che esclusivamente e solo nella continuazione trova fondamento e giustificazione. L'osservanza del "principio di legalità" (Sez. 1^, 7 marzo 1995, n. 1412, massima n. 200920, Mancuso) comporta, infatti, che, ove non operi (più) la continuazione, si rende necessaria la nuova determinazione della sanzione per il reato (già satellite), laddove l'aumento computato a titolo di continuazione non corrisponde - per genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista dalla legge.
Nella specie, essendo il minimo edittale della pena, prevista per il delitto di contrabbando, per il quale il AS riportò condanna, pari ad anni tre di reclusione, la sanzione non può essere inferiore, in dipendenza della diminuente del rito abbreviato, ad anni due di reclusione.
Consegue che, risultando illegittima (fuori della continuazione) la quantificazione della reclusione in ragione di anni uno e mesi quattro (v. pag. 448 della sentenza 5 luglio 2000), non più consentita ai sensi dell'articolo 81 c.p., comma 2, il giudice della esecuzione ha proceduto affatto legittimamente alla rideterminazione della sanzione.
Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007