Sentenza 19 novembre 1997
Massime • 1
Nella previsione dell'art. 323 c.p., come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, l'interesse proprio -in presenza del quale il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astensione, che già non derivi da specifica disposizione- non solo non deve essere inteso come il vantaggio di natura patrimoniale, la cui realizzazione perfeziona il delitto di abuso d'ufficio, ma non è neppure sinonimo di lucro o di utilità, per cui comprende ogni interesse personale, anche non economico e del tutto affettivo, quale la finalità di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale delle sue relazioni sociali ed amicali.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: Sindaco condannato per una requisizione in assenza di una grave necessità pubblicaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'esercizio di un potere richiede l'individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio, anche nella formulazione conseguente alla modifica apportata con d.l. n. 76 del 2020 , nel caso di esercizio da parte di un Sindaco del potere di requisizione, pur in assenza del presupposto della grave necessità pubblica, ritenendo che l'interpretazione di tale locuzione non attenga alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 19.11.97
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1632
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " IC LO " N. 14785/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AB PE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Iadecola che ha concluso l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. Alberto Barletta del Foro di Santa Maria Capua Vetere.
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 4 dicembre 1996 e depositata il 18 dicembre 1996 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 1^ dicembre 1995 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il G.i.p. del tribunale di Napoli, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche con prevalenza sulla aggravante di cui all'art.112 n. 1 c.p., dichiarava estinto per prescrizione nei confronti di
GI PP il delitto di cui agli artt. 323, 2^ comma, c.p., contestato perché, in concorso con consiglieri, assessori e funzionari del comune di S. Maria Capua Vetere nonché con LD RO e RI AS, legali rappresentanti, e GI RO quale titolare di fatto della impresa Sudappalti s.r.l., al fine di procurare a questi ultimi un ingiusto vantaggi patrimoniale, abusando del suo ufficio, adottava la delibera di giunta n. 3040 del 31-12- 1985, avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla suddetta impresa, a seguito di rinuncia della cooperativa Azzurra.
In particolare si addebitava agli imputati che la deliberazione, per i tempi ed i modi con i quali era stata adottata e per gli eventi che l'avevano preceduta, aveva integrato una scelta di favore per IC Di UR, cui risultava gradito lo specifico appaltatore. La corte territoriale - sulla impugnazione dell'imputato, il quale aveva dedotto che la interpretazione degli atti processuali non era stata corretta, in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che non era emersa alcuna apprezzabile illegittimità del procedimento e che sussistevano elementi idonei per escludere che egli avesse agito all'unisono con il De UR per favorire il gruppo RO e GI - riteneva l'appello non fondato, giacché la valutazione complessiva dei dati documentali e testimoniali offriva la dimostrazione idonea del concorso del PP nell'abuso, propugnato da IC di UR ed assecondato dagli altri concorrenti nel reato. In particolare, il giudice di appello rilevava che la deliberazione di giunta oggettivamente si era risolta in una specie di "titolo successorio" per la s.r.l. Sudappalti, in quanto il concorso nella gara era stato soltanto apparente, in una situazione artificiosamente creata e frettolosamente suggellata con un accordo a due tra la cooperativa rinunciante e la società subentrata nel contratto, per cui si era trattato di una "procedura domestica" manovrata dal Di UR, il quale non si preoccupava neppure di simulare il suo interesse al "passaggio di consegna" ad altro soggetto ritenuto "affidabile" secondo il suo "metro di valutazione". Considera, infine, la corte di merito che anche le successive dimissioni dell'appellante dalla carica di sindaco non potevano essere apprezzate "a fini scriminatori", esse pure dovendo essere messe in relazione alla condotta contestata con la imputazione, quale indice di maggiore "sottigliezza" dell'abuso.
Avverso la sentenza nell'interesse del PP ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore avvocato A. Barletta, il quale in unico motivo, in relazione all'art. 606, 1^ comma, lett. e) c.p.p., denuncia la nullità della sentenza per difetto, illogicità
e contraddittorietà della motivazione per avere il giudice di appello superato tutte le deduzioni, di cui al gravame propostogli, con concetti apodittici e generici e con la riconferma degli errori di prospettiva storica già presenti nella sentenza di primo grado. La impugnazione, inoltre, il ricorrente estende anche alla ordinanza della Corte di appello in data 12 aprile 1996, reiettiva della sua eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 323 c.p., nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 1 della legge n. 234 del 16 luglio 1997. Con successiva memoria difensiva in data 30 ottobre 1997 e in riferimento proprio alla suddetta modifica della norma incriminatrice, della quale chiede l'applicazione come disposizione più favorevole, il ricorrente insiste per la emissione di pronuncia assolutoria, in quanto, non essendo stata posta in rilievo a suo carico alcuna violazione di legge o di regolamento ne' altrimenti ipotizzata una condotta permeata di illegittimità sul piano amministrativo, il fatto contestatogli non costituirebbe più reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura equa e proporzionata di cinquecentomila lire. Secondo pacifico indirizzo interpretativo di questo giudice di legittimità, in presenza di una causa estintiva del reato l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di accertamento. Pertanto quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento non può venire in rilievo come violazione di legge, ne' l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione, poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato. Nel caso in esame nel quale, in presenza di sentenza di primo grado dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, con l'atto di impugnazione il ricorrente deduce esattamente il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, circa la ritenuta conformità del fatto alla fattispecie di cui all'art. 323 c.p. nella formulazione del vecchio testo della norma, mentre con la memoria difensiva successivamente prodotta deduce che il fatto ascrittogli non è più previsto dalla legge come reato in relazione al testo novellato dell'art. 323 c.p. - rileva questa Suprema Corte che la inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio della immediata declaratoria della causa estintiva del reato, è senz'altro riferibile alla censura prospettata con l'originario atto di impugnazione, dato che il dedotto vizio di motivazione dovrebbe inevitabilmente essere accertato dal giudice di merito in nuovo giudizio di rinvio, che non è consentito disporre.
Anche in ordine alla richiesta prospettata con la memoria successiva, dovendosi pure per essa escludere la ammissibilità di un giudizio di rinvio diretto ad accertare la sussistenza di un fatto diverso da quello ritenuto nella sentenza impugnata, osserva questo giudice di legittimità che, rispetto alla ricostruzione della vicenda quale operata dal giudice di merito, anche secondo la previsione della novella dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n.234, nel fatto contestato al PP si riscontra la ipotizzabilità del delitto di abuso di ufficio.
La condotta del reato ex art. 323 c.p. attualmente prevista è quella di colui che procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, quando, nello svolgimento delle funzioni o del servizio di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, agisce in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
Nel caso in esame, nel quale l'evento del reato ex art. 323 c.p. dell'ingiusto vantaggio patrimoniale per altri è consistito nella aggiudicazione dell'appalto alla s.r.l. Sudappalti mediante la ritenuta procedura della gara in modo "addomesticato", detto evento, è stato realizzato non soltanto in violazione delle precise disposizioni regolanti la partecipazione alla gara delle imprese potenzialmente interessate a concludere il contratto con la pubblica amministrazione, ma anche in virtù dell'adozione della delibera con la partecipazione ad essa del PP, il quale aveva l'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio al risultato della aggiudicazione dell'appalto alla ditta, che, secondo l'accordo proposto da IC Di UR, esso imputato si era impegnato a favorire.
Nella previsione del novellato articolo 323 c.p., infatti, l'interesse proprio - in presenza del quale il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astensione, che già non derivi da specifica disposizione - non solo non deve essere inteso come il vantaggio di natura patrimoniale, la cui realizzazione perfeziona il delitto di abuso d'ufficio; ma non è neppure sinonimo di lucro o di utilità, per cui comprende ogni interesse personale, anche non economico ed del tutto affettivo, quale la finalità di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale delle sue relazioni sociali ed amicali.
Quanto, infine, alla censura di omesso esame da parte della corte territoriale della eccezione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 323 c.p. nel testo previgente alla novella del 1997, rileva questa Suprema Corte che al suddetto motivo di impugnazione il ricorrente non ha più interesse, giacché la norma, denunciata per contrasto con il precetto primario costituzionale, non regola più il delitto di abuso di ufficio, la cui disciplina è quella dell'art. 1 della legge n. 234 del 1997.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 (cinquecentomila) a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1998