Articolo 13 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 ottobre 1939
Art. 13.

L'espropriazione e' disposta dal prefetto della Provincia. Essa impone l'obbligo da parte degli esproprianti e dei loro successori a titolo universale o particolare di mantenere la destinazione dell'immobile a teatro per almeno cinquanta anni. Il Ministro per la cultura popolare puo' disporre che le opere fatte in contravvenzione a questo divieto siano distrutte e che sia rimesso l'immobile nel pristino stato, facendo eseguire gli ordini relativi a spese del contravventore.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939