Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2001, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A "04776/01 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Trezza Vincenzo Presidente R.G.N.16728/98 Dott. Mazzarella Giovanni Consigliere Dott. Maiorano Francesco Antonio Consigliere Cron. 10183 Dott. Vidiri Guido Consigliere Rep. Ud. 29/01/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: á SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in via dei Portoghesi n. 12 Roma, domiciliato. - ricorrente contro 4. ON NG E ON AG, QUALI EREDI DI TO ZI, rappresentate e difese, giusta dall'avv. Paoloprocura a margine del controricorso, 469 MAX Boer, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Alberico II n. 33. 1 - Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.2282 del 6/7/1998- R.G. 2537/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Giuseppe Li Marzi per delega dell'avv. Paolo Boer;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4/11/95, OM Grazia chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della indennità di accompagnamento da parte del Ministero dell'Interno. Il Pretore di Catania rigettava la domanda. Avverso detta sentenza proponevano appello EL e AG RA, nella qualità di eredi della द OM, deceduta in data 5/1/97, nelle more del giudizio. 2 Il Tribunale di Catania, esperite nuove indagini medico peritali, in parziale riforma della decisione pretorile, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto azionato con decorrenza dal 1/8/96. Il giudice del gravame, nel richiamare le valutazioni, gli accertamenti e i giudizi medico- legali espressi del CTU nominato in sede di appello, ha evidenziato che dagli stessi emergeva come l'aggravamento delle patologie di cui la OM soffriva, ed in particolare, della malattia tumorale, avesse determinato, a partire dal luglio 96, il venir meno delle sue già precarie condizioni di autosufficienza, e la conseguente necessità di assistenza continua. Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. EL RA e AG RA resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE द Con l'unico complesso motivo di ricorso il Ministero dell'Interno, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n.18 del 1980, 3 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che in materia di invalidità, ai fini della sussistenza del requisito sanitario, non è sufficiente il mero raggiungimento della soglia invalidante, essendo richiesto altresì il carattere sostanzialmente stabile e permanente della invalidità. Nel caso di specie la rapida evolutività della malattia tumorale, il mancato protrarsi per un sufficiente lasso di tempo della situazione di invalidità, nonché la considerazione che la valutazione delle patologie denunciate è stata effettuata post mortem, e quindi non direttamente sulla persona della denunciante, inducono ad escludere che potesse affermarsi la sussistenza dei presupposti medico. legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il ricorso non merita accoglimento. lle Deve innanzitutto rilevarsi che, secondo il costante e consolidato orientamento di questa Corte, lo stato di invalidità può essere accertato, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971 n.118, (cosi' come interpretato autenticamente dall'art. 1 legge 13 dicembre 1986 n. 912), anche dopo la morte del soggetto minorato, utilizzando, poiché non é più possibile l'accertamento diretto sulla persona del richiedente, altri mezzi probatori (Vedi, fra le altre, Cass. 5288/1994; Cass. 12879/1995). Le ulteriori argomentazioni poste a fondamento della censura in esame non appaiono conferenti, e giuridicamente apprezzabili, con riferimento al caso in esame. E' incontroverso che l'aggravamento della malattia tumorale di cui, unitamente a molteplici altre patologie, soffriva la OM ha provocato il venir meno di una già precaria situazione di autosufficienza della stessa, e la necessità di assistenza ininterrotta (e quindi l'insorgenza del requisito sanitario richiesto). L'affermazione per quale la evoluzione rapida dell'aggravamento, la prognosi (infausta) circa l'esito della malattia e la durata (rilevata ex post) più o meno ampia della stessa (la OM è deceduta circa 6 mesi dopo il suddetto aggravamento) sarebbero elementi idonei ad incidere negativamente sul diritto alla indennità di accompagnamento, nonostante la sussistenza della situazione di incapacità di compimento autonomo degli atti quotidiani della vita e della necessità 5 di assistenza continua, integra censura priva di supporto giuridico. Né d'altra parte il riferimento, contenuto nel persistenza ricorso, al carattere della permanenza dello stato di invalidità (richiesto in materia di invalidità civile dall'art. 2 legge 118/1971 e dall'art. 10 legge 636/1939) conduce a conclusioni diverse. La richiamata previsione normativa intende riferirsi infatti a quelle malattie per loro natura transitorie e di relativamente pronta guarigione, ma non certo alle malattie con prognosi infausta e di durata incerta о indeterminata (dovendosi peraltro valutare tali caratteri con riferimento al momento dello stato di insorgenza della situazione invalidante, con un giudizio che, qualora venga pronunciato ex post, deve tener conto degli elementi e delle circostanze quali si presentavano не ex ante, e quali potevano essere allora conosciuti da chi era chiamato ad apprezzarli). Pertanto, nel caso di specie, a fronte di una malattia tumorale con prognosi infausta e di durata incerta, appare corretta e ineccepibile la decisione del giudice del merito che ha ritenuto l'insorgenza del diritto alla prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento, quando, a causa dell'evolversi e dell'aggravarsi della malattia suddetta e dell'incidenza delle ulteriori molteplici patologie, è venuta definitivamente meno la residua capacità ed autosufficienza della OM, le cui condizioni, ulteriormente aggravatesi, hanno qualche mese dopo provocato il decesso della stessa. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente nella misura indicata in ministero dispositivo. РОМ La Corte Rigetta il ricorso;
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in £ 22000 oltre £ 4.000.0000 per onorari. Così deciso in Roma, il 29/1/2001 E D Il Presidente Il Consigliere estensore D O Raffaele Di Leila Vincenz Vincen Trezza Maffuck th семью Cressa IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi30 MAR 2001 IL CANCELLIERE 7