Sentenza 22 novembre 2013
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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 3029
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 8735/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG IT N. IL 06/08/1966;
nei confronti di:
NN UI N. IL 22/10/1964;
avverso la sentenza n. 817/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 13/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Galasso Aurelio, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TR RI propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NA LU per mancanza di querela.
2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. nullità della sentenza per violazione dell'art. 190 c.p.p., art. 191 c.p.p., comma 2, e art. 526 c.p.p.; secondo la ricorrente, nella sentenza della Corte d'appello è stato utilizzato un documento della cui produzione si da conto, ma che in realtà non è mai stato oggetto di produzione ed il suo utilizzo processuale appare destituito di legittimità.
b. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, in relazione alla esclusione della responsabilità in capo al prevenuto per il reato previsto dall'art. 572 c.p. (capo A di imputazione). Lamenta la difesa che non siano stati ritenuti integrati i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia, sulla scorta di un acritico giudizio, totalmente positivo, sull'attendibilità di quanto è emerso dalla linea difensiva dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale è inammissibile (Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, Di Benedetto, Rv. 245429); nel caso in esame, è lo stesso avvocato che ha sottoscritto il ricorso a qualificarsi come difensore di fiducia e non quale procuratore speciale. Ciò premesso, si osserva che non spetta a questa Corte ricercare nei fascicoli processuali l'originario atto di nomina, essendo onere del ricorrente, ove necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, allegare tale atto o indicare in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale. Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell'atto di nomina, unitamente alla qualificazione del professionista quale difensore e non quale procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile.
2. In ogni caso, per scrupolo, questo Collegio ha ricercato nel fascicolo la nomina del difensore di fiducia ed ha rinvenuto unicamente una nomina generica, non conferente la procura speciale per il ricorso in cassazione, nell'ambito della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 - dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014