TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/01/2026, n. 1683
TAR
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2024
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 21-quater L. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il potere di sospensione cautelare sia legittimamente esercitato dal GSE ai sensi dell'art. 21-quater L. 241/1990. Le gravi ragioni sussistono in ragione del procedimento penale in corso relativo a presunte frodi e indebite percezioni di incentivi, che potrebbero incidere sulla legittimità degli stessi. La sospensione è stata disposta per un tempo ragionevole, agganciata all'esito del processo penale, e non vi è violazione del termine per l'esercizio dell'autotutela.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D. Lgs. n. 28/2011 e DM 31.1.2014, eccesso di potere e violazione principi costituzionali

    Le censure sono infondate in quanto il potere di sospensione è autonomamente fondato sulla normativa generale e sulle sopravvenienze del procedimento penale, indipendentemente dalle verifiche specifiche sulla tracciabilità delle biomasse o dall'entità del sequestro penale.

  • Rigettato
    Violazione artt. 35, 50, 54 e ss. D. Lgs. n. 159/2011

    Le disposizioni del codice antimafia invocate non precludono al GSE di esercitare il potere cautelare di sospensione degli incentivi per prevenire la dispersione di risorse pubbliche, soprattutto in presenza di ipotesi di reato gravi. L'estinzione per confusione si applica in casi specifici e non osta alla sospensione precauzionale di liquidità.

  • Rigettato
    Interesse alla decisione per fini risarcitori

    Il ricorso viene respinto nel merito, pertanto la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/01/2026, n. 1683
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1683
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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