Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 1
È legittima l'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 cod. proc. pen., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, sicché nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti. (La Corte ha precisato che non sussiste, comunque, la violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari).
Commentario • 1
- 1. Fascicolo d'ufficio - Pagina 4https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3522 del 11 febbraio 2011 «...di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice "a quo", prescritto dal comma 3 del medesimo art. 369 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale).» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3689 del 15 febbraio 2011 «...improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369 c.p.c..» Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 6706 del 15 marzo 2013 «Nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13595 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 697
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 37964/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS DO, n. a Fondi il 4 febbraio 1929;
avverso la sentenza del Tribunale di Latina depositata il 23 maggio 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. D'Erma Giovanni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di DO AS in ordine al delitto di ingiuria ai danni di IO AR NI, qualificato infame e morto di fame, sfruttatore dei suoi fratelli, e di MA De UA, accusato di essere un venduto perché difendeva NI.
Ricorre per cassazione DO AS e propone quattro motivi d'impugnazione.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt.491 e 431 c.p.p. e ripropone l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per il tardivo inserimento della querela di De UA nel fascicolo del dibattimento.
Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "è legittima l'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 c.p.p., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, sicché nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti;
ne' sussiste, comunque, la violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari" (Cass., sez. 5^, 21 dicembre 2005, Polloni, m. 233603, Cass., sez. 5^, 18 giugno 2004, Matera, m. 229278).
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza assoluta di motivazione sull'imputazione relativa alle presunte ingiurie ai danni di MA De UA.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente non precisa quali deduzioni del suo appello si riferissero specificamente alla posizione di MA De UA e siano rimaste prive di motivazione.
4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle esimenti della provocazione e della reciprocità delle ingiurie. Sostiene che era infatti provocatoria la pretesa di NI di appoggiare la conduttura del gas a un muro sul quale non poteva vantare alcun diritto. E che la reciprocità delle ingiurie era stata riconosciuta da tutti i testimoni.
Il motivo è infondato, perché i giudici del merito hanno ricostruito la vicenda sulla base delle deposizioni di testimoni che la riferivano come un'aggressione di DO AS nei confronti delle persone offese. Sicché, anche per il riferimento alla sentenza di primo grado, ne risulta esclusa l'applicabilità delle esimenti invocate.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione delle statuizioni civili. Il motivo è infondato, perché la condanna generica al risarcimento dei danni risulta sufficientemente motivata come consequenziale alla all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Infatti "il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, ne' deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato" (Cass., sez. 5^, 19 ottobre 2000, Mattioli, m. 218077).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese in favore delle parti civili, liquidandole in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010