Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DE03 086 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 20961/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 6385 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud.20/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QU UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA elettivamente l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 17, presso e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato 2000 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 5586 -1- delega in atti;
17 controricorrente - avverso la sentenza n. 557/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 01/10/98 R.G.N. 3030/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di La Spezia del 3/10/92 SQ Ugo conveniva in giudizio l'INPS per la riliquidazione della pensione VO n. 100113024, e che era stata calcolata non sulla base della retribuzione effettivamente percepita, ma sulla base della contribuzione versata, che all'epoca remota in cui aveva avuto inizio il suo rapporto di lavoro con L'Arsenale della Marina Militare di La Spezia avveniva mediante l'annullamento di apposite marche;
l'inadeguatezza dei versamenti rispetto alla retribuzione effettivamente percepita comportava una pensione inferiore a quella cui l'istante avrebbe avuto diritto. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di La Spezia, investito in sede di gravame ad istanza del SQ, con sentenza del 21/9 - 1/10/98, rigettava l'appello, precisando che il ricorrente percepiva una pensione di vecchiaia autonoma, disciplinata dall'art. 3, comma VII, della L. 2/5/82 n. 297, con la conseguenza che l'INPS avrebbe dovuto liquidare la pensione col sistema contributivo previsto dall'ultima parte di detta norma;
tale sistema si era rivelato inapplicabile, non avendo il ricorrente versato il contributo relativo alla classe autorizzata e quindi l'ente era stato costretto a calcolare la pensione sulla base del sistema retributivo di cui alla prima parte dell'art. 3, comma VIII, citato. Peraltro era risultato impossibile accertare quale fosse la retribuzione effettivamente corrisposta all'attore in determinati, remoti, periodi e quindi l'INPS aveva calcolato sulla base delle marche versate la retribuzione, rivalutandola poi con i coefficienti stabiliti dalla L. n. 297/82. Non era quindi esatto l'assunto del ricorrente che la pensione fosse stata liquidata con il sistema contributivo, in quanto era stato seguito quello retributivo, calcolando, però, in mancanza di dati precisi, la retribuzione sulla base delle marche versate. Lo stesso ricorrente peraltro non era stato in grado di dimostrare che la retribuzione in effetti percepita fosse superiore a quella calcolata dall'INPS e si era limitato a fare riferimento a criteri di verosimiglianza, inidonei a stabilirne l'ammontare. In ogni caso, anche se fosse stata raggiunta la prova di una retribuzione maggiore la circostanza sarebbe stata irrilevante, perché all'epoca vigeva l'istituto della pensionabilità della retribuzione fino ad un limite massimo prestabilito (tetto) che era stato raggiunto dall'interessato; né era possibile seguire un sistema ibrido, come vorrebbe l'appellante, in contrasto con i meccanismi di liquidazione previsti dalla legge. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il SQ, fondato su un solo, articolato, motivo. Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 3 della L. 29/5/82 n. 297, 21, comma VI, L, 11/3/88 n. 67, 115 CPC, nonché omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e.5 CPC), deduce 2 il ricorrente che il contrasto fra le parti riguardava non i fatti di causa, ma il modo in cui, in concreto, l'INPS aveva dato attuazione alla normativa in materia: l'INPS sosteneva che in mancanza di elementi certi in ordine alla effettiva retribuzione, con riferimento ai cinque anni utili ai fini del calcolo, era stato costretto a ricostruirla attraverso il valore delle marche assicurative versate;
l'istante aveva in appello indicato analiticamente le significative differenze tra i dati assunti dall'INPS e quelli reali, dimostrando anche le notevoli differenze in termini di rateo liquidato. Il Tribunale aveva avallato la tesi dell'INPS per mancanza di prova sulla retribuzione effettiva ed in ogni caso per irrilevanza di tale dato, stante la presenza di un tetto alla retribuzione massima pensionabile. La prima argomentazione era smentita dalla produzione di una comunicazione, in data 16/4/92, dell'Arsenale della Marina di La Spezia con cui si trasmetteva l'attestazione sulle retribuzioni godute dall'interessato tra il 2/7/47 ed il 22/4/49, anche lo stesso ente precisava che non era stato possibile reperire dati concernenti la effettiva retribuzione per periodi anteriori;
la differenza però fra il dato assunto dall'INPS e quello risultante da questa attestazione era tanto elevata da incidere in maniera significativa sull'esito del calcolo. Il Tribunale non aveva esaminato questo documento ed era così incorso nel vizio lamentato. Il secondo argomento era errato, perché il tetto retributivo pensionabile era stato eliminato con la L. n. 67/88, che all'art. 21, comma VI, l'aveva eliminato con effetto retroattivo. Illogica peraltro 3 era l'interpretazione del Tribunale della L. n. 297/82, perché l'innovazione del sistema di calcolo retributivo, rispetto al precedente calcolo contributivo, rimaneva vanificata se si dovesse in ogni caso fare riferimento alla contribuzione versata. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non contrasta efficacemente la sentenza impugnata, in quanto con le sue difese finisce per ammettere che nella attestazione. rilasciata dall'Arsenale Militare erano indicate le retribuzioni da lui percepite dal 2/7/47 al 22/4/49, ma non quelle precedenti, non essendo "stato possibile reperire dati concernenti la effettiva retribuzione per ри periodi anteriori”; la differenza, però, fra il dato assunto dall'INPS e. quello risultante da tale attestazione era tanto elevata da incidere notevolmente sul calcolo della pensione spettante. Rileva in proposito la Corte che questo elemento è stato già valutato negativamente dal Tribunale, laddove ha precisato che il ricorrente non era "stato in grado di provare la retribuzione effettivamente corrisposta se non sulla base di riferimento a criteri di verosimiglianza, inidonei a stabilire la misura esatta della retribuzione"; affermazione questa che non solo. non viene adeguatamente contestata, ma è confermata dalle deduzioni difensive, in quanto per il periodo anteriore al 1947, in mancanza di dati precisi, la parte non può che fare un calcolo a ritroso della retribuzione, ma sempre in termini di "verosimiglianza". Irrilevante è sia la successiva abolizione del "tetto" pensionistico con effetto retroattivo, posto che non è possibile 4 effettuare la esatta ricostruzione della retribuzione, e sia l'anomalia di un calcolo della retribuzione effettuato sulla base delle marche versate, posto che non esiste altro sistema per determinare la retribuzione. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 20 dicembre 2000 М.Амишитов Maioran IL PRESIDENTE IL/CONSIGLIERE EST. M. Still. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 2 MAR. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E R P U E Z O S N I A S T α R O C 5