Legge 3 agosto 1999, n. 280

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    Giurisprudenza1

    • 1TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2024, n. 1012
      Provvedimento: Pubblicato il 19/03/2024 N. 01012/2024 REG.PROV.COLL. N. 01834/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2018, proposto da Curatela del ME dell'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia (ARAS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Comandé, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso il suo studio in Palermo, Via Caltanissetta n. 2/D; contro Regione Sicilia - …
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      • disapplicazione del finanziamento·
      • tutela occupazionale dei lavoratori·
      • art. 10-bis L. 241/90·
      • art. 3 L. 241/90·
      • contributi statali/regionali·
      • indennità di mancato preavviso·
      • regolamento UE n. 702/2014·
      • fallimento·
      • art. 27 Regolamento UE n. 702/2014·
      • controlli funzionali·
      • principi di buon andamento della pubblica amministrazione·
      • art. 44 L.r. 9/2015·
      • art. 7 D. Lgs. 443/99·
      • tenuta dei libri genealogici·
      • normativa nazionale ed europea sui finanziamenti all'agricoltura

    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e' sostituito dal seguente:
      "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali.
      Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole".
      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Note al titolo:
      - La legge 15 gennaio 1991, n. 30 , reca: "Disciplina della riproduzione animale".
      - La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 , fissa: "Principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura".
      Nota all'art. 1:
      - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30 :
      "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
    • Art. 2. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , sono aggiunti i seguenti:
      "2-bis. L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 .
      2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
      Note all'art. 2:
      - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30 :
      "2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell' art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , al fine di assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza".
      - Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 , recante: "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico":
      "3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attivita' svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e' stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi".
    • Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , le parole: ", sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste," sono soppresse.
      2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e' abrogato.
      Nota all'art. 3:
      - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30 , come modificato dalla presente legge:
      5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:
      a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreche' al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;
      b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art.
      3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni, genetiche l'inseminazione artificiale e' ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonche' possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3.
      2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:
      a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonche' limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti a rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
      b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.
      3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzate l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.
      4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.
      5. E' vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.
      6. E' ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico".