Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
La normativa transitoria dettata dall'art. 64 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore e giudicati dal giudice togato, non esclude l'applicazione della pena su richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2004, n. 41712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41712 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSTANZO Enzo - Presidente - del 28/09/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1212
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 002550/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NO N. IL 06/12/1943;
avverso SENTENZA del 28/06/2002 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
Sentite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 15.10.2002 DE AS ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28.6.2002 del Tribunale monocratico di Firenze che l'ha condannato per il reato di cui all'art. 186, co. 2, cod. str., commesso ed iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p. prima del 2.1.2002, alla pena di euro 1500 di ammenda. Lamenta con l'unico motivo il ricorrente, impugnando la sentenza e l'ordinanza 6.5.2002, la violazione e/o erronea applicazione della legge penale, e segnatamente dell'art. 444 c.p.p. e degli artt. 63 e 64 del d. lgs. 274/2000, in quanto ebbe a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, richiesta di applicazione di pena, con il consenso del p.m., nella misura di euro 400 di ammenda, nell'ambito della previsione dell'art. 52, co. 2, lett. c), del d. lgs. 274/00. Il Tribunale monocratico, officiato in virtù delle norme transitorie siccome il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto citato, ha ritenuto inammissibile la richiesta di patteggiamento, affermando che la scelta difensiva della sanzione prevista dall'art. 52 suddetto comportava l'integrale applicazione della normativa sul giudice di pace, ivi compresa l'esclusione, prevista dall'art. 2, lett. c), della possibilità di patteggiare la pena.
Orbene -si rileva- se il giudice togato è officiato del reato divenuto nel frattempo di competenza del giudice di pace, ciò non significa che debba procedere con il relativo rito, ma resta ferma l'applicazione del codice processuale penale. Ne consegue che il giudice monocratico, nel dichiarare inammissibile la richiesta, ha violato la legge, e l'ordinanza che ha impedito la definizione anticipata del procedimento riverbera i suoi vizi sulla sentenza. Osserva questa Corte che l'art. 64 detta una normativa transitoria secondo permane la competenza del tribunale monocratico se il reato è stato commesso prima del 2.1.2002, data di entrata in vigore del decreto 274, con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 63, che stabilisce qual è la normativa applicabile qualora il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato da altro giudice, e cioè pochi articoli del decreto stesso, tra i quali non è compreso l'art. 2 che vieta l'applicazione della pena su richiesta. La regola è assoluta per i reati commessi prima del 6.10.2000, data di pubblicazione del decreto legislativo sul giudice di pace. Per quelli commessi a partire da tale data, ma iscritti nel registro delle notizie di reato dopo il 2.1.2002, data di entrata in vigore del decreto stesso, s'applicano anche le disposizioni del titolo 1^, comprendenti l'art.
2. Orbene, il reato è stato commesso il 14.7.2000, e dunque dal chiaro dettato normativo si evince che non s'applica l'art. 2, di tal che non è escluso l'istituto del patteggiamento e la relativa richiesta non poteva essere dichiarata inammissibile. L'impugnato provvedimento va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004