Sentenza 24 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15980 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 5980/ 03 AULA 673a/2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Ettore MERCURIO Presidente Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere R.G.N. 06263/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 32589 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 02.07.2003 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
AR FR rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Angelozzi e Antonio Salvia, quest'ultimo del Foro di Potenza, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 38, giusta procura speciale a margine del controricorso, 4245 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza, n. 01097/2000 depositata il 22 novembre 2000, R.G. n. 0046g/1998, notificata il 03 gennaio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02 luglio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Potenza rigettata l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Pretore di Potenza con la quale era stato riconosciuto il diritto di RA AO a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza 1° ottobre 1996 ed era stato condannato il Ministero stesso al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori. Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub iudice, che le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, che aveva accertato l'esistenza di vasculopatia cerebrale con deterioramento psichico globale, poliartrosi con grave impegno funzionale, cardiopatia ischemico-ipertensiva in labile compenso emodinamico, diabete mellito complicato da retinopatia e polineuropatia, gravissimo defict del visus, erano da condividersi perché ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, e congruamente e sufficientemente motivate. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi ad otto motivi di censura. 2 AO RA si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero denunzia, in via principale, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia;
in via subordinata, sempre subordinatamente e in via alternativa, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce, in particolare, il Ministero che: non sussisteva il requisito sanitario, affermato dal giudice di appello in riferimento generico ed acritico alla patologia, di natura psichica, comportante invalidità del 40% e a quella epilettica, all'epoca dell'accertamento, notevolmente ridotta e farmacologicamente compensata;
che il c.t.u. di secondo grado si era discostato dagli accertamenti del primo consulente senza spiegarne le ragioni, e senza che la scelta da parte del giudice fosse in qualche modo motivata;
ciò, tanto più in quanto non risultava documentazione che certificasse l'andamento della malattia, e quindi di difficile sostegno per l'accertata retrodatazione del beneficio sulla base di elementi presuntivi;
era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
lo status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, perché non accertabile incidenter tantum nel presente giudizio. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. h 3 Circa il requisito sanitario, la sentenza del Tribunale, e, per essa, la relazione del c.t.u. di secondo grado, ha analiticamente illustrato e ampiamente sostenuto con discussioni medico-legali, l'iter logico sotteso alla decisione. In realtà, da parte del Ministero si contrappongono argomentazioni nuove ed anche generiche, e, per ciò, irrilevanti, tenuto conto che la stessa valutazione complessiva del stato patologico difetta di una completa analisi di tutte le malattie accertate dal consulente, così come in relazione alla determinazione del dies a quo della decorrenza della prestazione riconosciuta non v'è traccia della pur necessaria contestazione già nei giudizi di merito;
tanto in violazione del consolidato orientamento secondo cui "il principio secondo il essere prospettati temi nuovi di quale nel giudizio di legittimità non possono dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del consulente tecnico e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o in mancanza da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la situazione sottopostagli" (Cass. 24 febbraio 2000, n. 02112). Quanto al rilievo circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della h 4 contemporanea incapacità di intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può non rilevarsi, allo stato, l'assoluta genericità della censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita dall'accertamento in corso di causa della totale invalidità e, se si vuole, anche della necessità di assistenza continua, attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio;
sicché, fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle "persone che non hanno il libero esercizio dei diritti, e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione 0, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un tutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpite, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata, da un lato, dalla esigenza che una cosi grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva, dall'altro, che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente prevista, tra il procedimento ex art. 712 a 5 c.p.c. e quello diretto all'accertamento di un credito e alla condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento di uno status. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell'Interno va condannato al rimborso in favore di AO RA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Giovanni Angelozzi per dichiarazione di anticipo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di AO RA delle spese del giudizio di cassazione in €. 15X "oltre a €. 1.000,00 per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Angelozzi. Così deciso in Roma il 02 luglio 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente вное Масий Giovan ilyappavilla Ettore Mercurio IL CANCELLIERE Depositat in Canceliaria joggi, 24 OTT. 2003 YL CANCELLIERE ware 1 06