Sentenza 21 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. (Fattispecie relativa alla continua espressione di frasi ingiuriose e a maltrattamenti fisici da parte delle operatrici di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di persone anziane ivi ricoverate nel reparto di lunga degenza).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/12/2009
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2270
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13697/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.M.T., nata a (OMISSIS);
2) N.B., nata a (OMISSIS);
3) S.C., nata a (OMISSIS);
4) V.D., nata a (OMISSIS);
5) Z.R., nata a (OMISSIS);
6) ZO.Lu., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27 novembre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
sentito, per la parte civile, l'avvocato Morrone Gianni, che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato da Z.R. e l'inammissibilità degli altri ricorsi, con conseguente conferma delle statuizioni civili;
sentiti gli avvocati Fabrizio Modoni, Vincenzo Arcidicono e Andrea Letter, quest'ultimo in sostituzione dell'avvocato Gianfranco Rigon, difensori, rispettivamente, di Z.R., di B.
M.T. e di S.C., che hanno insistito per l'accoglimento dei loro ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 16 febbraio 2005 il Tribunale di Padova dichiarava N.B., V.D., Zo.Lu.,
Z.R. e S.C., responsabili del reato di maltrattamenti (capo A), ritenendo assorbito il reato di violenza privata pure contestato (capo C) ed escluso il concorso, e condannava le prime tre alla pena di anni due di reclusione ciascuna, Z. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e S.
alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;
tutte venivano interdette dalla professione socio-sanitaria per la durata della pena principale. Inoltre, veniva affermata la responsabilità di B. M.T. per il reato di omissione d'atti d'ufficio (capo D) e condannata alla pena di mesi otto di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta. Alle imputate veniva applicata la sospensione condizionale della pena e tutte venivano condannate, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, danni da liquidarsi in separato giudizio.
Con la stessa decisione il Tribunale assolveva B.M.T. dagli altri reati a lei contestati, tra cui quello di false informazioni al pubblico ministero e di calunnia, e assolveva anche le altre imputate dal reato di sequestro di persona.
2. - La sentenza di primo grado veniva impugnata sia dalle imputate che dal procuratore generale e la Corte d'appello di Venezia, con la decisione del 27 novembre 2007, confermava tutte le statuizioni del Tribunale.
I giudici di secondo grado hanno condiviso pienamente i giudizi di colpevolezza nella vicenda così come ricostruita attraverso l'istruttoria dibattimentale svoltasi davanti al Tribunale di Padova, secondo cui le imputate, tutte operatrici presso l'Istituto pubblico di assistenza (OMISSIS), avrebbero posto in essere maltrattamenti nei confronti di alcuni anziani ricoverati nel reparto di lungo degenza, condotte aggravate dalla condizione di minorata difesa delle vittime. I maltrattamenti sarebbero consistiti nel rivolgere continuamente espressioni ingiuriose ed allusive ad argomenti sessuali nei confronti degli anziani ospitati e nel porre in essere forme di maltrattamenti fisici durante gli interventi di assistenza, lasciandoli senza cibo, omettendo di occuparsi della loro igiene, talvolta lavandoli nel letto e non sulla apposita barella da lavaggio, strattonandoli e buttandoli sul letto senza cercare la postura più conveniente, chiudendo le maniche delle camicie da notte per impedirne i movimenti, picchiandoli.
Per quanto riguarda la posizione di B.M.T. i giudici hanno ritenuto che, nella qualità di responsabile dell'area socio assistenziale dell'Istituto, sebbene informata degli episodi di maltrattamenti, avrebbe omesso di compiere i necessari controlli funzionali ad un tempestivo intervento in grado di far cessare tali comportamenti.
Nella sentenza impugnata le prove a carico delle imputate sono costituite dalle numerose testimonianze acquisite, in particolare da quelle rese dalle tirocinanti C., N., O.,
V. e R., le cui denunce hanno consentito l'avvio delle indagini. Risulta dalla sentenza che le tirocinanti rappresentarono al dott. B., che prestava servizio come psicologo, di avere assistito ad episodi di maltrattamenti ai danni di degenti ricoverati nell'Istituto ad opera di alcune operatrici. Lo psicologo riferiva quanto appreso al direttore generale Za. ed al presidente Bu. che presentava formale denuncia all'autorità giudiziaria, dopo aver convinto alcune tirocinanti a formalizzare quanto riferito. 3. - Tutte le imputate hanno proposto ricorso per cassazione. 3.1. - Con il primo motivo B.M.T. ha dedotto l'errata e contraddittoria motivazione sull'interpretazione delle risultanze probatorie emerse nell'istruttoria con riferimento al reato di maltrattamenti. In particolare, la ricorrente assume che la sentenza si fondi su dichiarazioni accusatorie, smentite da altri testimoni, rese dalle tirocinanti C., N., O., V. e
R. frutto di suggestione e di inesperienza che avrebbero scambiato per condotte di maltrattamenti una serie di interventi di assistenza resi nei confronti di pazienti particolari che possono al più qualificarsi come singoli episodi deprecabili, ma che non hanno quella sistematicità e frequenza necessari per configurare il reato di cui all'art. 572 c.p.. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di omissione di atti d'ufficio. Si sostiene la mancanza di effettive e comprovate sollecitazioni rivolte alla B. affinché provvedesse in difesa dei degenti. I giudici avrebbero ravvisato gli elementi comprovanti la conoscenza degli asseriti episodi criminosi dalle conversazioni, vaghe e senza riferimento ai nomi dei responsabili e delle vittime, che l'imputata ha avuto con M., C. e Bo.,
conversazioni del tutto inidonee a determinare la necessità di un intervento per accertare la situazione nel reparto dei lungo degenti, tanto più che in uno di questi incontri la C. si era limitata a lamentarsi di rapporti difficili con le colleghe anziane, senza fare alcun cenno a condotte di maltrattamenti. Sotto altro profilo la ricorrente rileva un ulteriore aspetto di illogicità della sentenza là dove riconosce possibile che tutti gli altri operatori che frequentavano il reparto non avessero avuto consapevolezza degli episodi criminosi, mentre l'unica ad averne fosse la B..
Il terzo motivo riguarda il reato di calunnia per il quale l'imputata è stata già assolta e il relativo capo della sentenza non è stato impugnato dal pubblico ministero.
3.2. - Zo.Lu., N.B. e V.D. hanno presentato distinti ricorsi contenenti identici motivi. Con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p e la illogicità della motivazione, sostenendo che la corretta lettura degli atti e delle prove non consente di ritenere sussistente il reato di maltrattamenti per l'assoluta carenza e contraddittorietà delle prove circa l'accadimento degli episodi di violenza morale e fisica sugli anziani ospiti dell'Istituto. Nei ricorsi vengono criticate le testimonianze accusatorie rese dalle tirocinanti O., R., P.,
C., N., M. e V., rilevando che, con riferimento ad alcuni episodi, le testimoni non potevano neppure essere presenti al fatto ovvero che non risulta che le imputate fossero in servizio;
in altri casi hanno dichiarato cose non corrispondenti al vero, avendo equivocato sul tipo di intervento assistenziale che le imputate stavano compiendo.
Sotto altro profilo censurano la motivazione della sentenza nella parte in cui esclude che le testimoni non avessero un valido motivo per formulare accuse così gravi e ordire una vera macchinazione contro di loro.
Con un altro motivo le ricorrenti hanno lamentato la mancata assunzione della testimonianza della M., inspiegabilmente ritenuta superflua sia dal primo giudice, che dalla Corte territoriale.
L'ultimo motivo riguarda il giudizio di bilanciamento tra circostanze, in quanto le ricorrenti lamentano che le circostanze attenuanti generiche non siano state ritenute prevalenti sulla aggravante contestata e senza alcuna motivazione al riguardo. 3.3. - Z.R., con il primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza che, pur escludendo la sussistenza del concorso tra le imputate,non ha distinto le singole condotte.
Con altro motivo viene denunciata la violazione dell'art. 572 c.p. in quanto la sentenza ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in presenza di episodi isolati e non abituali, che avrebbero dovuto essere qualificati come condotte integranti i reati di ingiurie, minacce e percosse.
Con il terzo motivo la ricorrente ha contestato l'applicazione della pena accessoria nonostante non fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9. 3.4. - Con il primo motivo S.C. lamenta che la Corte
d'appello avrebbe omesso di rispondere ai motivi fatti falere con l'atto di appello in cui si evidenziavano gli elementi di prova favorevoli all'imputata, che dimostravano che la stessa non avrebbe posto in essere alcuna condotta inquadrabile come maltrattamenti. Con altro motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p. in quanto i giudici non avrebbero evidenziato in cosa sia consistita la condotta vessatoria dell'imputata, limitandosi ad un generico riferimento al linguaggio volgare utilizzato dalla S. nei confronti delle pazienti, ma senza indicare elementi idonei a giustificare la condanna per maltrattamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - I ricorsi di N.B., Zo.Lu., V.
D., Z.R. e S.C. sono infondati.
4.1. - Le posizioni di N., Zo. e V. possono essere esaminate congiuntamente, in quanto hanno presentato i medesimi motivi.
Innanzitutto le ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata per avere riconosciuto la loro responsabilità attraverso un'operazione di travisamento delle risultanze probatorie, in particolare delle testimonianze rese da alcune tirocinanti dell'Istituto (OMISSIS) ( C., R., N.,
M., O., V., P.), peraltro ritenute erroneamente attendibili.
Le due sentenze di merito hanno dedicato notevole spazio delle loro motivazioni ad esaminare il profilo dell'attendibilità e credibilità delle tirocinanti dalle cui denunce è partita l'intera indagine, escludendo che quanto denunciato e poi confermato in dibattimento possa essere stato determinato da una situazione di tensione creatasi con le colleghe più anziane ovvero frutto di inesperienza nel valutare quello che accadeva nel reparto;
i giudici hanno messo in evidenza come in alcuni casi le dichiarazioni accusatorie sono state il frutto di decisioni difficili, perché prese nella piena e sofferta consapevolezza di accusare colleghe di lavoro;
sotto altro profilo hanno anche rilevato come contro le imputate vi siano state accuse provenienti da fonti diverse ed autonome tra loro, reciprocamente riscontrate e convergenti nella descrizione di una serie di condotte ascrivibili alle imputate. Particolare attenzione ha posto la Corte d'appello nell'esame della tesi difensiva relativa al "fraintendimento" da parte delle tirocinanti circa le condotte poste in essere dalle imputate. Concordando con quanto sostenuto dal Tribunale i giudici di secondo grado hanno escluso questa possibilità non solo per l'univocità delle descrizioni delle condotte incriminate e per la piena attendibilità delle testimonianze, ma anche ponendosi nell'ottica difensiva secondo cui non sarebbe stato possibile che "nessun altro si sia accorto di quanto succedeva" nel reparto, ne' i familiari, ne' il resto del personale interno all'istituto. Al riguardo la sentenza offre una giustificazione del tutto logica e coerente. Con riferimento ai familiari dei ricoverati ha messo in rilievo, da un lato, il fatto che si trattava di persone che solo saltuariamente frequentavano l'istituto, dall'altro, che le condotte vessatorie poste in essere dalle imputate non avvenivano alla presenza dei parenti ovvero di medici o, in genere, di persone che avrebbero potuto intervenire per censurare tali comportanti, ma "nelle situazioni in cui minore era il rischio di essere scoperte", comprese quelle in cui erano presenti solo le tirocinanti. A questo proposito, la sentenza d'appello cita il caso esemplare riferito da V., che nel descrivere il comportamento di alcune imputate ( N. e di S.) riferisce che "era tanto sgarbato ed offensivo in assenza di estranei, quanto amichevole in presenza di parenti". Analoga spiegazione viene riferita anche in rapporto al "silenzio" del personale interno, nel senso di sottolineare che molti dipendenti possono non aver assistito a condotte del tipo di quelle denunciate. Tuttavia, la Corte territoriale avverte come non credibile che parte del personale sentito nel dibattimento abbia anche escluso di "avere avuto sentore di maltrattamenti", tenuto conto che le voci di vessazioni commesse in quell'istituto ai danni dei pazienti erano giunte fino all'assessore regionale. Questo atteggiamento da parte di numerosi testimoni è stato ritenuto dai giudici non credibile, anzi reticente, spiegabile con la volontà di assicurare una solidarietà verso le colleghe oppure di evitare un eventuale coinvolgimento o, ancora, per rimuovere possibili sensi di colpa.
Per quanto riguarda più specificamente i pretesi travisamenti delle risultanze probatorie, deve rilevarsi che le ricorrenti non fanno altro che proporre una lettura alternativa rispetto a quella offerta dalla sentenza impugnata. Si tratta di motivi che si risolvono in censure in fatto, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità.
Occorre ribadire che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
Sebbene nel ricorso si denunci in più punti il travisamento dei risultati processuali, in realtà le deduzioni formulate altro non sono che reinterpretazioni del materiale probatorio rispetto al quale i giudici di merito hanno offerto una spiegazione e una motivazione del tutto logica, che non può essere rimessa in discussione in questa sede. Il travisamento della prova si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, mentre nel caso in esame le ricorrenti non hanno dedotto nulla di ciò, ma, lo si ripete, hanno soltanto proposto una diversa lettura dei fatti.
Per quanto concerne la doglianza per la mancata assunzione della testimonianza della M. si deve sottolineare che il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) può essere dedotto solo quando si tratta di una prova decisiva, cioè di un elemento probatorio in grado di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta (Sez. 6, 11 giugno 2008, n. 37173, Ianniello). Nel caso di specie, dalle stesse prospettazioni difensive, la prova dichiarativa richiesta non poteva condurre da sola ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, dal momento che, come ha esattamente rilevato la Corte d'appello, il giudice di primo grado aveva già avuto modo di valutare alcune testimonianze favorevoli alla difesa, che aveva svalutato per una serie di ragioni, alcune delle quali sopra esposte, sicché un'ulteriore prova a favore della tesi difensiva non avrebbe mai potuto avere quell'effetto di prova decisiva richiesta dal citato art. 606 c.p.p., lett. d). Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio attiene ad una valutazione di fatto, rispetto alla quale il giudice di merito ha fornito un'adeguata motivazione evidenziando la gravità dei fatti contestati alle imputate.
4.2. - Nel suo ricorso la Z. assume come l'eliminazione dell'ipotesi concorsuale avrebbe imposto una maggiore attenzione in ordine alle singole condotte poste in essere al fine di verificare la sussistenza del reato di maltrattamenti per ciascuna imputata. A tale contestazione si deve innanzitutto replicare evidenziando come i giudici di merito abbiano correttamente operato l'accertamento dell'ipotesi delittuosa in relazione alle singole condotte e, inoltre, si deve rappresentare la puntualizzazione data dai giudici di secondo grado rispetto alla scelta di negare il concorso tra le imputate, scelta che ha significato l'esclusione della generale configurazione "quasi associativa" del reato, a favore di una tipologia di comportamenti determinati da "modalità abnormi di reazione da parte delle imputate a difficoltà psicologiche causate da un'attività a continuo contatto con sofferenza e degrado". Con riferimento all'altro motivo dedotto dalla ricorrente, in cui si contesta la sussistenza del reato di maltrattamenti non ravvisandosi condotte di vessazione abituali, si deve preliminarmente rilevare che, perché ricorra il reato di cui all'art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e umiliazione delle vittime non deve necessariamente essere collegato a specifici atti nei confronti di un determinato soggetto, ma può derivare dal generale clima instaurato nell'ambito di una comunità indistintamente e variamente derivante da atti di sopraffazione e umiliazione commessi a carico di soggetti sottoposti al potere degli agenti, i quali ne siano tutti consapevoli, risentendone i soggetti passivi tutti indistintamente a prescindere dalle specifiche angherie loro usate, così qualificando di una speciale valenza ogni singolo atto a carico di ogni determinato soggetto. Sul piano del singolo agente la consapevolezza di questo generale clima qualifica in termini di abituale sopraffazione ogni manifestazione di vessazione da ciascuno realizzata a prescindere dal loro numero e dalla loro riferibilità a questo o a quel soggetto passivo.
È in questo contesto ambientale che devono essere inquadrate le condotte poste in essere dalla Z., come pure quelle realizzate dalle altre imputate, seppure al di fuori dell'ipotesi concorsuale. Ed è in questo contesto che le ingiurie, le minacce, le percosse e gli altri comportamenti vessatori della Z. nei confronti di alcuni ricoverati (si vedano gli episodi riferiti dalla C.), così come accertati nelle sentenze di merito assumono i caratteri di un'abitualità condivisa, volta a ledere l'integrità del patrimonio soprattutto morale delle vittime. Dunque, correttamente i giudici di merito non hanno qualificato le condotte poste in essere dall'imputata come isolati reati di ingiurie, percosse e minacce, ma hanno valorizzato l'unicità dell'intenzione criminosa che, nella ripetizione di tali condotte, ha realizzato una complessiva attività di vessazione idonea a determinare sofferenze fisiche e morali ai soggetti passivi.
Infondato è, infine, anche il motivo con cui contesta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione socio sanitaria. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è applicabile anche se non sia stata contestata l'aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61 c.p., n. 9, trattandosi di pena accessoria inerente ope legis a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (Sez. 2, 19 aprile 1989, n. 13435, Poggiani;
Sez. 2, 9 novembre 1982, n. 4243, Porcelli). 4.3. - Riguardo al ricorso presentato nell'interesse della S., si rileva l'infondatezza del primo motivo con cui si duole del mancato esame di alcuni motivi fatti valere nell'atto di appello. Si osserva che devono considerarsi disattese quelle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento e nella specie il giudice di merito ha esaustivamente motivato sulla colpevolezza dell'imputata.
Peraltro, quella che la ricorrente presenta come una posizione processuale peculiare corrisponde invero ad un comportamento tipico che ha caratterizzato l'azione della S., individuata nelle sentenze di merito come un'operatrice che solitamente si rivolgeva con frasi offensive e con un linguaggio scurrile ai vari ricoverati. Ebbene, richiamando quanto si è detto nell'esaminare la posizione della Z., deve rilevarsi come rientrino nel delitto di maltrattamenti non soltanto le minacce o le percosse, ma anche quelle condotte che consistono in semplici ingiurie ovvero in atti di disprezzo e di vilipendio realizzati utilizzando un linguaggio volgare e offensivo, che sia diretto, come nel caso della S., ad umiliare le persone affidate alla propria assistenza. 4.4. - In conclusione, al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti Zo.Lu., N.B., V.D.,
Z.R. e S.C. al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, a rifondere alla parte civile costituita, Istituto (OMISSIS), le spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi euro cinquemila, oltre I.V.A. e C.P.A. 5. - Quanto alla posizione di B.M.T., richiamando quanto sostenuto nei paragrafi precedenti, deve ritenersi infondato il motivo con cui la ricorrente contesta la sussistenza dei reati di maltrattamenti attribuiti alle altre imputate, reati che nella costruzione accusatoria fungono da presupposto per l'omissione di atti d'ufficio contestata all'imputata; inoltre, inammissibile è il motivo "condizionato" relativo al reato di calunnia, dal momento che non vi è stata impugnazione del pubblico ministero sul capo di assoluzione.
Deve, invece, essere accolto il motivo riguardante il reato di omissione di atti d'ufficio, sebbene per ragioni in qualche modo diverse da quelle fatte valere.
Innanzitutto, occorre sottolineare che non può essere messo in dubbio che l'imputata sia stata informata della situazione esistente nel reparto dell'Istituto, in quanto sul punto la sentenza ha offerto prove rigorose, che in quanto sorrette da una motivazione adeguata non possono essere censurate in questa sede.
Su tale premessa i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità della B. ex art. 328 c.p., comma 1 per non aver attivato i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari di cui era titolare in quanto "pubblico ufficiale": più precisamente le "omissioni" che avrebbero integrato il reato in questione vengono individuate nel non aver attivato "un procedimento disciplinare volto a verificare l'effettiva sussistenza e la gravità dei fatti" e nel non aver provveduto "ad una radicale riorganizzazione dei turni, con eventuale spostamento del personale".
Nel momento in cui, sin dalla prima contestazione, è stato escluso che all'imputata potesse essere attribuita una responsabilità nello stesso reato di maltrattamenti in relazione ad una sua condotta omissiva per non essersi attivata, nella qualità di responsabile dell'area socia assistenziale dell'Istituto, al fine di impedire l'evento, e si è costruita l'ipotesi accusatoria con riferimento al reato di omissione di atti d'ufficio, appare essenziale, ai fini di una corretta valutazione sull'esistenza del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, l'accertamento circa la sussistenza di tali poteri organizzativi e disciplinari in capo alla B.. Le sentenze di merito danno per scontato tutto ciò, omettendo di indicare e di verificare se il ruolo e la qualifica dell'imputata all'interno dell'Istituto (OMISSIS) consentissero l'utilizzo di tali poteri discrezionali e su quali presupposti. Infatti, il semplice riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non appare sufficiente per ritenere che alla B. competesse l'obbligo di attivare un procedimento disciplinare ovvero di provvedere ad una riorganizzazione del reparto, non potendo escludersi che tali poteri spettassero ad altri soggetti o organi dell'istituto. Di tali aspetti, rilevanti per una completa valutazione circa la sussistenza del reato, non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata, che omette di indicare le stesse fonti regolamentari da cui ha desunto tali poteri e i contestuali obblighi cosi specificatamente indicati, nonché gli atti qualificati che l'imputata avrebbe dovuto porre in essere.
Tale carenza motivazionale, che refluisce sulla corretta applicazione della norma incriminatrice, impedisce inoltre di apprezzare la natura vincolata o discrezionale degli atti che la B. avrebbe dovuto assumere: infatti, il rifiuto cui si riferisce l'art. 328 c.p., comma 1 deve riguardare un atto vincolato, come può desumersi dall'espressione utilizzata che richiede un atto che "deve essere compiuto senza ritardo". Invece, nella ricostruzione dei giudici gli atti "omessi" dalla B. (avvio di una procedura disciplinare;
riassetto organizzativo del reparto) sembrerebbero presupporre l'esercizio di un potere discrezionale, sia in ordine all'an, che al quando, che al quomodo.
In presenza dei rilevati vizi della motivazione la sentenza deve essere annullata riguardo alla posizione della sola B., con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che terrà conto di quanto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a B.M.T. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di Zo.Lu., Z.R., S.
C., N.B. e V.D., che condanna al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, a rifondere alla parte civile costituita, Istituto (OMISSIS), le spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi euro cinquemila, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010