Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GARUTI, che lo difende unitamente all'avvocato CATALDO MASCOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PESCA SPORTIVA ISOLA VERDE DI IE 6^, in persona del legale rappresentante pro tempore IE VITTORINO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 44, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MILETO, che lo difende unitamente all'avvocato BERNARDO PANCALDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 469/00 del Tribunale di FERRARA, depositata il 11/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ferrara, decidendo sull'appello proposto dalla RI AN e C. s.n.c., con sede in Corporeno di Cento, avverso la sentenza con la quale il pretore del luogo, presso la Sezione Distaccata di Cento, in accoglimento dell'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1995, dalla Pesca Sportiva Isola Verde di NG RI e C. s.a.s., con sede in Villadose, aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L.
5.805.800 per la fornitura di pesce, condannando la società opposta a risarcire alla opponente i danni, da liquidarsi in separato giudizio, con sentenza resa in data 11 maggio 2000 ha rigettato l'appello. Osserva il Tribunale che l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia sollevata dalla opposta per tardività della denuncia del vizio (infezione virale) dei pesci venduti, destinati all'ingrasso ed alla riproduzione, è infondata, essendo emerso dall'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della venditrice che la denuncia fu operata ancor prima che, all'esito delle analisi eseguite dall'istituto zooprofilattico, la società acquirente venisse a conoscenza della causa che provocava la moria dei pesci. Ritiene, inoltre, il giudice d'appello, sulla base delle risultanze della prova per testi, che il pesce affetto dal vizio accertato corrispondesse a quello fornito dalla "RI".
Da ultimo, rileva il Tribunale, correttamente il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un danno risarcibile (spese sostenute per le analisi e costo del mantenimento del pesce), ancorché, avendo l'opponente quantificato la domanda, non potesse pronunciare sentenza di condanna generica;
ma, osserva lo stesso Tribunale, su quest'ultima statuizione non è stata svolta alcuna censura.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RI AN e C. s.n.c. , affidandosi a quattro motivi.
La Pesca Sportiva Isola Verde di NG RI e C. s.a.s. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza impugnata per: 1^) carenza, illogicità, erroneità ed insufficienza della motivazione "in diritto ed in fatto con riferimento alla normativa di cui agli artt. 1495 e 1511"; 2^) erronea valutazione delle prove, con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; 3^) omessa ed erronea valutazione degli elementi di fatto;
4^) "contraddittorietà grave nella motivazione e nelle risultanze finali del provvedimento d'appello". Adduce, all'uopo, che il giudice d'appello avrebbe violato le nome di cui agli artt. 1495 e 1511 cod. c. "con riferimento alle risultanze istruttorie", evidenziando, in primo luogo, che tutti i testi escussi avevano riferito che la moria dei pesci aveva avuto inizio due o tre giorni dopo la consegna, concludendosi nel giro di circa dieci giorni con la morte di tutti i pesci.
Ciò premesso e sottolineato che i testi si erano dichiarati certi della corrispondenza dei pesci colpiti dalla moria con quelli oggetto della fornitura, la ricorrente sostiene che la denuncia dei vizi, operata solo trenta giorni dopo la consegna, come si desume dalla deposizione del teste Fallavena, non potè che essere tardiva. Le stesse risultanze della prova per testi, ad avviso della ricorrente, non darebbero la prova certa, univoca ed oggettiva di quali siano state le ragioni della contrazione della virosi da parte del pesce fornito, che la virosi fosse effettivamente la causa della moria dei pesci e che, soprattutto, il pesce da essa fornito fosse proprio quella colpito dalla virosi, considerato che, come era emerso dalla prova per testi, nella stessa giornata e dallo stesso carico era stata prelevata altra partita consegnata ad altro suo cliente. Ugualmente, mancherebbe la prova che il pesce sottoposto ad analisi presso l'istituto di zooprofilassi fosse proprio quello fornito da essa ricorrente, anche perché, come riferito dal titolare dell'altra ditta, cui era stata consegnata l'altra partita, il pesce alla stessa fornito si era rivelato immune da malattie.
Ritiene, inoltre, la ricorrente che la sentenza impugnata rivelerebbe contraddizione e grave violazione degli artt. 1495 e 1511 cod. civ., perché, mentre afferma che il pesce moriva immediatamente dopo la consegna, finisce col ritenere che il termine per la denuncia del vizio iniziò solo dopo la società acquirente ebbe contezza delle cause della moria. Ed "ancora contraddittoria è la sentenza allorché (pag. 8) si afferma che la denuncia sia stata fatta prima della piena consapevolezza della natura del vizio, circostanza già contraddittoria visto che si sarebbe dovuto denunziare il vizio e non la causa del vizio stesso, atteso che la denuncia è stata fatta solo a fine agosto, dopo che il pesce era già tutto morto, pesche che nessuno ha mai visto".
Da ultimo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia ritenuto che non fosse stata oggetto d'impugnazione la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, adducendo che, invece, l'atto di appello conteneva una censura al riguardo e che, sul punto, non era stato accettato il contraddittorio.
Le censure risultano inammissibili, poiché, nonostante il riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1495 e 1511 cod. civ. contenuto nel primo motivo, sono dirette esclusivamente a censurare nel merito la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice d'appello su due temi fondamentali del dibattito processuale, costituiti dalla tempestività della denuncia del vizio operata dalla società acquirente e dalla corrispondenza del pesce colpito dalla virosi con quello fornito dalla società ricorrente. Sul primo punto, correttamente il Tribunale ha ritenuto tempestiva la denuncia eseguita ancor prima che l'esito delle analisi avesse rivelata la causa precisa della moria dei pesci, sul rilievo che, essendo la denuncia tempestiva prescritta anche nell'interesse del venditore, che in tal modo è messo in grado di verificare immediatamente la esistenza dei vizi e di porvi rimedio, non è necessario, a tal fine, attendere che l'acquirente abbia avuta conoscenza completa anche delle cause dei vizi.
Al riguardo, la ricorrente formula una censura di contraddittorietà della motivazione, ma il rilievo risulta francamente incomprensibile (di proposito le espressioni usate in ricorso sono state qui riportate per esteso).
Per il resto, i rilievi critici svolti dalla ricorrente si risolvono, tutti, in un inammissibile tentativo di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, ritenuta più attendibile e più aderente alle risultanze processuali, senza evidenziare nella motivazione della sentenza impugnata, che si caratterizza per un'esauriente analisi di dette risultanze, vizi logici e/o giuridici. Quanto, poi, alla statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni, correttamente il giudice d'appello, pur ritenendo che l'iniziale quantificazione della domanda impedisse la scissione tra an e quantum operata dal primo giudice, ha rilevato che la mancanza di una specifica censura sul punto impediva di porre rimedio all'errore in cui era incorso il Pretore.
Sul punto, la ricorrente, omettendo di precisare il contenuto della censura che sarebbe stata svolta con l'atto d'appello, viola il principio di autosufficienza del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 736,50, di cui euro 136,50 per esborsi ed euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004