Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di millantato credito aggravato (artt. 346, 61, n. 9, cod. pen.) e non quello di concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto integrati gli estremi sia del millantato credito che della concussione, in relazione ad una somma di denaro richiesta dal dipendente di un comune, con il pretesto di un suo interessamento finalizzato a comprare i favori di un componente la commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34827 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1396
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 031817/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AT NZ, N. IL 25/03/1953;
avverso SENTENZA del 09/06/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 20.11.2007, con la quale il GUP del Tribunale di Benevento ha dichiarato Di DO VI colpevole dei reati di concussione e millantato credito, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni due e mesi otto di reclusione, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque e confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il fatto contestato all'imputato era di avere, quale pubblico dipendente del Comune di San Lorenzo Maggiore, costretto FU GI a consegnargli la somma di Euro 1.500 in tre riprese, in cambio del suo interessamento per la pratica relativa al riconoscimento della invalidità civile, prospettandogli di dover comprare i favori di una signora componente la commissione medica dell'ASL di Benevento, nonché la perdita del beneficio qualora non avesse aderito alla richiesta.
Ricorre il difensore del Di DO, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione.
In particolare, sostiene che nella specie non sono ravvisabili gli estremi integrativi del reato di concussione, potendosi al più ipotizzare il delitto di truffa aggravata in danno del FU, atteso che quest'ultimo non fu spinto al pagamento dalla soggezione derivante dalla funzione ricoperta dall'imputato, ma dalla convinzione, frutto della condotta truffaldina del prevenuto, che la somma richiesta fosse effettivamente dovuta e conforme alla ordinaria procedura. Rileva che la Corte di Appello, nel dare rilievo decisivo, nonostante il diverso tenore della denuncia, alle dichiarazioni rese dal Di DO in sede di interrogatorio di garanzia, ovvero al fatto che l'imputato aveva prospettato alla parte lesa la possibilità di perdere l'indennità qualora non avesse versato la somma di denaro alla signora della commissione, non ha tenuto conto del fatto che, come era stato evidenziato dalla difesa, il prevenuto aveva ritrattato tale affermazione in sede di spontanee dichiarazioni rese in giudizio. Deduce, inoltre, che il giudice del gravame, nel rilevare che la persona offesa aveva comunque affermato di aver versato le somme di denaro per timore di perdere il beneficio ottenuto, in tal modo confermando indirettamente le dichiarazioni dell'imputato, è incorsa nel vizio del travisamento del fatto. Dalla lettura del verbale di denuncia, infatti, emerge che il FU ha dichiarato di aver acconsentito inizialmente alla richiesta in quanto non sapeva quale fosse la procedura seguita in questi casi, di essersi reso conto che il danaro non era dovuto solo dopo aver pagato gran parte della somma richiestagli e di non aver avuto il coraggio di affrontare il Di DO per paura di ritorsioni o che gli venisse tolta la pensione. La paura di perdere la pensione, dunque, spinse il FU non ad effettuare il pagamento, che era già avvenuto, ma semplicemente ad evitare chiarimenti col Di DO;
e la parte lesa non ha affatto affermato che tale timore gli fu indotto dall'imputato.
Il ricorrente fa altresì presente che la richiesta di pagamento della terza tronche di 500,00 Euro, effettuata col pretesto di dover ricompensare una componente della commissione, non era stata accompagnata da alcuna minaccia ed integrava, quindi, solo il reato di millantato credito e non anche quello di concussione. Aggiunge che la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che il prevenuto era un semplice impiegato comunale, senza alcuna competenza relativa alla concessione delle pensioni di invalidità; e che, pertanto, anche a voler ritenere provato che il Di DO abbia ricordato al FU che il beneficio era revocabile, non poteva certamente ritenersi integrato l'abuso della qualità, perché l'imputato nell'occasione chiedeva soldi per la fantomatica componente della commissione e, quindi, millantava credito senza porre in essere alcuna concussione.
Il ricorrente si duole altresì della mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello col quale si censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, nonché in relazione all'eccessivo aumento della pena per la continuazione. DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. Deve premettersi che, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello il Di DO, quale dipendente del Comune di San Lorenzo Maggiore, era preposto alla liquidazione degli arretrati e delle spettanze inerenti alle invalidità civili.
Tale qualifica soggettiva rende teoricamente ipotizzatale, in relazione alla condotta addebitata al prevenuto, la configurabilità del reato di concussione, essendo idonea ad avvalorare e rendere credibile la minaccia rivolta alla parte lesa di poter influire sulla revoca della pensione alla stessa riconosciuta.
In tema di concussione, infatti, qualora sia contestato, come nella fattispecie in esame, l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, ai fini della configurabilità del reato non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale avvalori e renda credibile l'intimidazione (Cass. Sez. 6, 7.2.1995 n. 4161; Sez. 6, 11.4.1995 n. 8034), a prescindere dalla circostanza che quanto minacciato si riveli a posteriori irrealizzabile (Cass. Sez. 6, 27.1.1995 n. 10501). Fatta questa puntualizzazione, si osserva che la Corte di Appello ha basato il suo convincimento circa la responsabilità del Di DO in ordine al reato di concussione contestatogli essenzialmente sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di convalida dell'arresto, secondo cui il prevenuto aveva prospettato alla parte lesa la necessità di "tenere buoni" i componenti della commissione medica, in quanto la pensione conseguita era revocabile Nel ritenere tali dichiarazioni credibili nonostante la loro successiva ritrattazione, il giudice del gravame ha osservato che le stesse hanno trovato una indiretta conferma nelle affermazioni della persona offesa FU GI, il quale, pur non dichiarando esplicitamente di essere stato minacciato dal Di DO, ha comunque riferito di aver versato le somme di denaro richiestegli per timore di perdere il beneficio ottenuto.
Tale ultima affermazione, peraltro, risulta frutto di un palese travisamento del contenuto di verbale di denuncia in atti, dal quale si desume che il FU ha dichiarato di avere inizialmente acconsentito alla richiesta di pagamento della somma di Euro 1.500,00, rivoltagli dal Di DO, in quanto non sapeva quale fosse la procedura seguita in questi casi;
di avere appreso, successivamente, che il danaro non era dovuto;
di non aver avuto il coraggio di affrontare il Di DO per paura di ritorsioni o che gli venisse tolta la pensione;
di essersi infine risolto a rivolgersi ai Carabinieri dopo aver ricevuto dall'imputato il sollecito di pagamento dell'ultima tranche di 500,00 Euro (che è stata intercettata dai militari al momento del versamento). Dalla ricostruzione della vicenda operata dal denunciante, pertanto, non risulta affatto che il FU si sia indotto al pagamento e abbia versato i primi 1.000,00 Euro per il timore di perdere il beneficio ottenuto, ne' tanto meno che un simile pericolo gli sia stato prospettato, nemmeno in maniera larvata, dal Di DO al momento della indebita richiesta di denaro, sì da influire nella determinazione della sua volontà.
L'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello, di conseguenza, presenta una vistosa frattura logica nella individuazione degli elementi tipici della ritenuta condotta concussiva, rappresentati dell'abuso del proprio ufficio e della costrizione produttiva di metus;
elementi che difettano, invece, nella truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, nella quale l'abuso non si atteggia come causa esclusiva della determinazione della volontà del soggetto passivo, ma ha valore accessorio o di mera occasione, e il timore del danno non è causato dalle minacce del pubblico ufficiale, ma dall'induzione in errore del soggetto passivo (Cass. Sez. 6, 8.3.1996 n. 5346). Il giudice del gravame, inoltre, in relazione alla somma di Euro 500,00 richiesta dall'imputato col pretesto di dover comprare i favori di una componente della commissione, ha ritenuto integrati gli estremi sia del millantato credito che della concussione, senza porsi il problema delle differenze tra tali fattispecie delittuose e del possibile concorso di tali reati nel caso concreto.
È bene ricordare, allora, che la giurisprudenza di legittimità ha tracciato le linee di distinzione tra il delitto di concussione e quello di millantato credito, in termini del tutto similari a quelli che valgono a distinguere il reato di concussione rispetto a quello di truffa aggravata ex art. 61 c.p., n.
9. La differenza tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale è nelle modalità della condotta del pubblico ufficiale, ravvisandosi il reato di truffa aggravata quando la qualità del pubblico ufficiale concorra in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici e raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta;
mentre sussiste la concussione nel caso in cui il pubblico ufficiale assuma un atteggiamento prevaricatore allo scopo di ottenere una prestazione non dovuta e pretesa proprio in virtù del suo potere e non già inducendo in inganno la parte offesa (Sez. 6, 30.1.1995 n. 2787; Sez. 6, 26.1.1996 n. 3546). Analogamente, sussiste il delitto di millantato credito, aggravato ex art. 61 c.p., n. 9, e non quello di concussione, quando la vittima è indotta a versare la somma di danaro soltanto perché raggirata dal pubblico ufficiale mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso, il fatto è commesso "con" abuso e non "mediante" abuso della qualità o dei poteri, cosicché l'abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice, dalla quale sia derivata una costrizione o, comunque, un'induzione del soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro (Cass. Sez. 6, 3.6.2002 n. 30002). S'impone, di conseguenza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio, nel quale si dovrà procedere ad una rivalutazione della vicenda, eliminando le evidenziate carenze motivazionali e tenendo conto degli enunciati principi di diritto ai fini del corretto inquadramento giuridico della condotta dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009