Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di abuso di ufficio il pre-accreditamento da parte del dirigente di una ASL (pur essendo tale potere di competenza della Regione, come previsto dall'art. 8 quater DLgs n. 502 del 1992) di una struttura sanitaria privata per l'effettuazione di prestazioni di alta specializzazione (nella specie, diagnostica per immagini e radioterapia oncologica), non subordinato alla espressa accettazione della remunerazione secondo le tariffe regionali (come stabilito dagli artt. 6, comma sesto legge n. 724 del 1994 e 8 quater d.lgs n. 502 cit.), con riconoscimento alla struttura privata dei corrispettivi richiesti, al di fuori di qualsiasi verifica di loro congruità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2011, n. 12802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12802 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/10/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1590
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 13154/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT LO N. IL 01/01/1942;
2) AI CH N. IL 02/09/1953;
3) NÌ RE N. IL 06/10/1951;
avverso la sentenza n. 3644/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del rato sub b) e conferma statuizioni civili;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Ferina F., che si è riportato alla memoria e ha depositato conclusioni scritte;
Uditi i difensori avv. A. Pennisi, V. Castagna (per Manetti) e G. Corso e S. Monaco (per LO), M. Mazzamuto (per NÌ) i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. AR EN, LE LO e NZ NÌ sono stati chiamati a rispondere: capo A): del reato di cui L'art. 81 cpv., art. 110, art. 323 cod. pen., comma 2, perché, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di direttore generale della AUSL n. 6 di Palermo, di titolare e gestore della clinica privata "Villa Santa Teresa srl" di Bagheria, di direttore del distretto sanitario di Bagheria, il EN, dopo avere adottato la delibera n. 88 del 17/1/2002, con la quale attivava un rapporto di accreditamento provvisorio con la citata struttura sanitaria privata, per prestazioni, in forma diretta, di altissima specialità in diagnostica per immagini e radioterapia oncologica, aveva delegato, con provvedimento del 31 gennaio successivo, lo NÌ a concordare le tariffe per la remunerazione delle dette prestazioni;
lo NÌ aveva dato esecuzione a tale delega, avallando, in data 8/2/2002, un protocollo d'intesa che fissava le tariffe nella misura proposta dL'LO, che conseguiva così un ingiusto ed ingente vantaggio patrimoniale, assolutamente disancorato dalle previsioni del nomenclatore tariffario regionale, per un ammontare complessivo di decine di milioni di Euro (fatti commessi tra il novembre 2001 e l'8/2/2002);
l'LO e lo NÌ sono stati, altresì, chiamati a rispondere:
capo B): del reato di cui L'art. 81 cpv. art. 110, art. 323 cod. pen., comma 2, perché, in concorso tra loro, avevano esteso, per iniziativa dello NÌ adottata, nel luglio 2002, in assoluta carenza di attribuzioni e di concerto con l'Aielo, anche ad altra clinica privata di quest'ultimo, la "A.T.M. srl", le tariffe per prestazioni di alta specializzazione già concordate con la s.r.l. "Villa Santa Teresa" di cui al capo che precede e non contemplate dal nomenclatore tariffario, procurando così L'LO un ingiusto e rilevante vantaggio patrimoniale per un ammontare di circa seimilioni di Euro (fatti commessi tra il luglio 2002 e il marzo 2003).
2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 22/5/2009, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati come loro rispettivamente ascritti e li condannava, unificati gli illeciti sotto il vincolo della continuazione, a pena ritenuta, per ciascuno, di giustizia;
condannava, altresì, gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della costituita parte civile, AUSL n. 6 di Palermo, assegnando alla stessa una provvisionale di Euro 10.000.000,00. 3. A seguito di gravame proposto dagli imputati, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza 13/7/2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EN, LO e NÌ, in ordine al reato loro congiuntamente ascritto al capo A), perché estinto per prescrizione, e rideterminava la misura della pena con riferimento al capo B) addebitato ai soli LO e NÌ. Il Giudice distrettuale, nel prendere atto della intervenuta estinzione del reato di abuso d'ufficio congiuntamente ascritto a tutti gli imputati (capo A), precisava che, stante l'intervenuta condanna degli appellanti al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, doveva comunque essere valutato il merito dell'intera vicenda, non ricorrendo i presupposti di operatività, con riferimento al detto illecito, della disposizione di cui al capoverso dell'art. 129 cod. pen.. Dopo avere illustrato diffusamente il quadro normativo vigente L'epoca dei fatti sul passaggio dL'assistenza sanitaria indiretta a quella diretta, sull'accreditamento di strutture private presso il Servizio Sanitario Nazionale e sul pre-accreditamento provvisorio di dette strutture, che già erogavano prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta, la Corte di merito riteneva che la procedura seguita per l'accreditamento delle cliniche dell'LO era "del tutto extra ordinem", perché in aperta violazione della normativa di settore, che riservava alla Regione e non L'AUSL l'accreditamento (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater) e condizionava questo L'accettazione da parte dell'interessato delle tariffe predeterminate dalla Regione (L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, L.R. Sicilia n. 30 del 1993, art. 55, comma 18 quater, decr.
ass. sanità 11/12/1997 n. 24509). Conseguentemente, in palese violazione di legge dovevano ritenersi la delibera n. 88 del 17/1/2002 adottata dal EN, la successiva delega data al dr. NÌ, il protocollo d'intesa 8/2/2002 avallato da quest'ultimo sulla determinazione delle tariffe, l'iniziativa del luglio 2002, con la quale lo stesso NÌ aveva esteso alla "A.T.M." il tariffario già concordato con "Villa Santa Teresa", provvedimenti tutti univocamente orientati a procurare indebiti vantaggi economici L'LO. D'altra parte, gli stessi imputati EN e NÌ avevano sostanzialmente riconosciuto di avere agito contra legem, avendo il primo precisato, nel corso del suo interrogatorio, di avere adottato la delibera incriminata nella consapevolezza che fosse un atto "asistematico" ed avendo il secondo ammesso, nel corso dell'interrogatorio reso in sede di indagini, di avere agito "di testa sua", nell'assumere l'iniziativa del luglio 2002 in favore dell'A.T.M..
Si escludeva la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, considerato che, a prescindere dalla indicazione delle specifiche disposizioni di legge violata, il "fatto", nella sua essenzialità, era stato regolarmente contestato (illegittima determinazione delle tariffe e conseguente indebito pagamento) e sullo stesso gli imputati erano stati comunque posti nella condizione di svolgere adeguatamente le proprie difese. L'operato degli imputati non si poteva ritenere legittimato dalla portata precettiva dell'art. 32 Cost., considerato che il diritto alla salute e l'obbligo di garantirlo dovevano necessariamente conciliarsi con te disponibilità finanziarie della Regione, così come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 416 del 1995 e n. 94 del 2009. I provvedimenti adottati nel caso in esame rivelavano tutta la loro illegittimità, avendo disposto il pre- accreditamento di strutture sanitarie private, per l'effettuazione di prestazioni di alta specialità non inserite nel tariffario regionale e sulla base di corrispettivi sostanzialmente imposti dalla parte privata e al di fuori di qualsiasi verifica di congruità. Il richiamo al diritto alla salute, peraltro, non era pertinente, non discutendosi, nella specie, del diritto al rimborso di spese eventualmente sostenute da pazienti per prestazioni sanitarie urgenti e indifferibili.
Ciò che balzava L'evidenza ed assumeva rilievo ai fini della configurabilità degli abusi d'ufficio contestati era l'abnormità degli enormi introiti garantiti alle cliniche dell'LO rispetto ai reali valori di mercato delle prestazioni offerte e L'entità delle somme liquidate per le stesse prestazioni dL'amministratore giudiziario, dr. Andrea Darà, dopo il disposto sequestro, nell'ambito del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, delle dette strutture sanitarie private. Da tanto era desumibile l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale assicurato L'LO, ingiustizia ancor più evidenziata dal rilievo che per l'accreditamento provvisorio di altre strutture private di ben più modesta portata rispetto a quelle dell'LO si era pretesa la previa accettazione delle tariffe predeterminate dalla Regione. La dinamica dei fatti e gli stretti rapporti interpersonali che legavano gli imputati costituivano univoco indice del dolo intenzionale che aveva orientato la condotta incriminata.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.
4.1 Il EN, con due distinti atti, uno a firma dell'avv. Ugo Castagna e l'altro a firma dell'avv. Angelo Permisi, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, considerato che si era contestato di avere consentito a "Villa Santa Teresa" di erogare prestazioni non contemplate dalla normativa di settore, mentre la condanna aveva avuto ad oggetto la procedura di pre-accreditamento, in difetto di competenza e senza la previa accettazione da parte dell'interessato delle tariffe regionali;
2) violazione di legge, con riferimento L'art. 323 cod. pen., art. 32 Cost., L. n. 724 del 1994, art. 6, n.6, L.R. Sicilia n. 39 del 1988, art. 6, n. 3, d. ass. Sicilia
26/2/1997, artt. 1, 2, considerato che, di fronte L'inerzia degli organi regionali, egli aveva ritenuto, nell'adottare la delibera incriminata, di garantire comunque ai pazienti oncologici l'assistenza sanitaria di assoluta necessità; 3) violazione di legge, con riferimento L'art. 323 cod. pen. e art. 32 Cost., non potendo essere censurata la delega da lui data al dr. NÌ per concordare le tariffe e non potendo a lui essere addebitate le determinazioni adottate al riguardo dal predetto funzionario;
4) violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato;
5) mancanza di motivazione sulla determinazione della provvisionale.
4.2. L'LO ha dedotto: 1) erronea applicazione di norme extrapenali (L. n. 724 del 1994, art. 6, n. 6) di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, sotto il profilo che l'addebito a lui mosso non poteva essere apprezzato come concorso nel reato di abuso d'ufficio, considerato che per le prestazioni specialistiche fornite dalla sua clinica non era previsto alcun tariffario e non poteva, conseguentemente, farsi ad esso riferimento, fermo restando comunque il dovere di garantire il diritto alla salute;
2) la violazione di legge su cui aveva fatto leva la Corte di merito (L. n. 724 del 1994, art. 6, n. 6) non era più in vigore nell'anno 2002; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, per un verso, riconosceva il diritto del malato ad essere rimborsato delle spese sostenute per interventi urgenti e improcrastinabili, anche se non previsti dal tariffario, e, per altro verso, escludeva la legittimità di tali prestazioni per come concordate in sede di pre-accreditamento.
4.3. Lo NÌ ha lamentato: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
2) violazione della legge penale, con riferimento L'art. 2, art. 323 cod. pen., L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 135 (recte 125), art. 32 Cost., e vizio di motivazione,
sotto il profilo che il pagamento delle prestazioni di alta specialità offerte dalle cliniche dell'LO era comunque dovuto, essendo stato prorogato il regime di assistenza indiretta dalla richiamata legge regionale ed assumendo valore centrale la tutela del diritto alla salute dei pazienti che necessitavano delle dette prestazioni;
3) violazione della legge penale (art. 323 cod. pen.) e vizio di motivazione, per omessa individuazione delle specifiche violazioni di legge che avrebbero caratterizzato l'attività amministrativa;
4) violazione della legge penale, con riferimento L'art. 323 cod. pen., L. n. 724 del 1994, art. 6, n. 6, L.R. Sicilia n. 39 del 1988, art. 6, n. 3, d. ass. sanità Sicilia, artt. 1 e 2
considerato che
le iniziative assunte da lui e dal EN andavano ricondotte nell'assistenza indiretta, che era stata legittimamente prorogata;
5) violazione della legge penale (art. 323 cod. pen., L. n. 724 del 1994, art. 6, n. 6, art. 32 Cost.) e vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione che al principio di continuità dei servizi pubblici relativi a diritti fondamentali, quale deve considerarsi il diritto alla salute, doveva attribuirsi un peso talmente rilevante da consentire la deroga al riparto delle competenze amministrative, che in ogni caso non rilevavano ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio; 6) violazione di legge, con riferimento alle stesse norme di cui al punto che precede, e vizio di motivazione sotto il profilo che la determinazione delle v tariffe sulla base del "protocollo NÌ" non integrava una specifica violazione di legge o di regolamento, ma piuttosto si poneva astrattamente in contrasto con i principi di buon andamento, di efficienza e di economicità dell'attività della P.A. ed integrava, quindi, un vizio di merito dell'atto, censurabile solo sul piano amministrativo;
7) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale, che doveva invece escludersi, avendo egli agito nella sola prospettiva di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie ai pazienti che ne avevano bisogno e non essendosi trovato nella condizione di valutare, in difetto di riferimenti comparativi, l'esosità delle tariffe concordate dL'LO; 8) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 51 e 323 cod. pen., e vizio di motivazione, per non essergli stata accordata, in relazione al fatto di cui al capo sub A), L'esimente dell'adempimento di un dovere, essendosi egli limitato ad eseguire le direttive, non palesemente illegittime, del EN.
5. La difesa dalla parte civile, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ha depositato in data 4/10/2011 memoria, con la quale ha confutato analiticamente e diffusamente i ricorsi proposti e ne ha sollecitato la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto.
6. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di LE LO e NZ TI, con riferimento L'abuso d'ufficio loro contestato al capo B), perché il reato è estinto per prescrizione.
Ed invero, tenuto conto dell'epoca a cui risale la consumazione dell'illecito (luglio 2002-marzo 2003) e avuto riguardo alla pena edittale per lo stesso prevista, il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157, comma 1 e art. 161 cod. pen., comma 2) e maggiorato del periodo di sospensione per rinvio del dibattimento d'appello su richiesta dei difensori (dal 28 gennaio al 6 maggio 2010), è - ad oggi -interamente decorso.
Non ricorrono, in relazione al detto reato, per le ragioni che saranno di seguito esplicitate, i presupposti di operatività della disposizione di cui al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen.. 7.
Considerato che
nei confronti di tutti i ricorrenti è stata pronunciata, in sede di merito, condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile dai reati di abuso come rispettivamente ascritti ai capi A) e B), deve comunque procedersi, a norma dell'art.578 cod. proc. pen., alla sollecitata verifica di legittimità della sentenza impugnata in rapporto alle censure ad essa mosse con gli atti di ricorso, che investono entrambi i capi d'imputazione e, quindi, anche l'abuso d'ufficio sub A), già dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.
8. Ciò posto, osserva la Corte che i ricorsi, ai limiti dell'ammissibilità, in quanto ripropongono questioni già ampiamente dibattute e risolte in sede di merito, sono comunque infondati e, al di là di quanto innanzi precisato circa la statuizione penale relativa al capo sub B), devono essere rigettati.
Le doglianze articolate dai ricorrenti, attraverso un percorso argomentativo a volte ridondante, si incentrano sostanzialmente sulle seguenti questioni: a) violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (ricorsi di EN e NÌ); b) difetto della stessa materialità del reato di abuso d'ufficio, non essendo stata violata alcuna disposizione di legge ed essendosi, anzi, osservata la norma precettiva di cui L'art. 32 Cost., che impone la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; c) insussistenza dell'elemento psicologico del reato, che richiede il dolo intenzionale (ricorsi di EN e NÌ); d) esimente dell'adempimento di un dovere (ricorso NÌ); e) immotivata la determinazione della provvisionale (ricorso EN). Le questioni dedotte trovano già puntuale risposta nella sentenza in verifica, che, facendo buon governo della legge penale, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene e il corrispondente apparato argomentativo non è posto in crisi dalle censure articolate nei ricorsi.
In relazione a tali censure, deve riassuntivamente osservarsi quanto segue.
8.1. Non sussiste la violazione del principio di cui L'art. 521 cod. proc. pen.. Il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, infatti, in quanto è finalizzato a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, non deve essere interpretato in senso meramente formale o meccanicistico ma, in coerenza con la sua funzione, in senso realistico e sostanziale, con la conseguenza che se ne deve escludere la violazione ogniqualvolta l'imputato, anche attraverso l'interrogatorio e le ulteriori risultanze istruttorie portate a sua conoscenza e sostanzialmente contestate, sia stato posto concretamente nella condizione di difendersi compiutamente. Nel caso in esame, dalla stessa contestazione formale dell'imputazione, nonché dallo sviluppo dinamico delle indagini - prima - e dell'articolata istruttoria dibattimentale - poi - si evince che il nucleo essenziale e più qualificante dell'accusa mossa agli imputati è di avere, attraverso la condotta di abuso posta in essere di concerto tra loro, legittimato formalmente il pagamento delle prestazioni sanitarie di alta specialità fornite dalle cliniche dell'LO (pre-accreditate) sulla base di tariffe imposte da costui, notevolmente esose, avallate senza un benché minimo controllo di congruità e non in linea col tariffario regionale. Su tali specifici aspetti gli imputati, come si evince dalle due sentenze di merito, si sono ampiamente difesi e hanno offerto le loro giustificazioni, nel tentativo di accreditare la tesi della piena legittimità del loro comportamento.
8.2. Nessun dubbio è legittimo avanzare in ordine alla sussistenza degli illeciti addebitati agli imputati, avendo i giudici di merito evidenziato correttamente la condotta contra legem posta in essere, nello svolgimento delle rispettive funzioni pubbliche esercitate, dai soggetti qualificati con il concorso dell'extraneus. Il EN e lo NÌ, nella rispettiva qualità precisata, adottarono i provvedimenti incriminati di pre-accreditamento delle cliniche dell'LO e di determinazione delle tariffe relative alle corrispondenti prestazioni sanitarie, avallando sostanzialmente, in palese violazione di precise norme di legge, le pretese esorbitanti dell'LO e procurando, di conseguenza, a costui un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Ed invero, l'iniziativa assunta dagli imputati si rivela come elusiva di ogni regola legale, sganciata da ogni controllo, non in linea con il buon andamento e l'imparzialità che devono caratterizzare l'attività della Pubblica Amministrazione e, quindi, già in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 23 e 97 Cost., la cui portata, per così dire "di cornice", trovava specifica attuazione, con riferimento alla materia di cui si discute e L'epoca dei fatti, nel D.Lgs. n. 502 del 1992 e nella L. n. 724 del 1994. Più in particolare, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, conferiva alle Regioni il potere di effettuare, nei limiti stabiliti con l'atto statale di indirizzo e coordinamento in materia, accreditamenti anche in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, al fine di assicurare "un'efficace competizione tra le strutture accreditate", evidenziando così lo stretto nesso di strumentalità dell'accreditamento rispetto alla ottimale gestione della programmazione della spesa sanitaria.
Nelle more dell'entrata in vigore a regime dell'accreditamento, era consentito, a norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, il pre- accreditamento di strutture sanitarie private convenzionate o eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta, C della quale era stata già prevista la soppressione, concretizzatasi, però, a causa di reiterate proroghe, solo nel giugno 2002.
Per conseguire il pre-accreditamento, si richiedeva la condizione, già prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, che le strutture da accreditare accettassero di essere remunerate, per le prestazioni sanitarie fornite, sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione ed entro i budget previsti dalla stessa. Tale regola era stata recepita anche dalla legislazione regionale: la L.R. Sicilia n.30 del 1993, art. 55, comma 8 ter, prevedeva, infatti, che i soggetti eroganti prestazioni di alta e/o altissima specialità andavano ricompresi tra gli aventi diritto L'accreditamento di cui L'art. 6, comma 6, della richiamata L. n. 724 del 1994, se accettavano il sistema della rernunerazione a prestazione sulla base del tariffario regionale. Conclusivamente, la legittimità del pagamento diretto delle prestazioni sanitarie da parte della Pubblica Amministrazione regionale era subordinata L'accreditamento e alla riconducibilità delle prestazioni erogate a quelle previste dal nomenclatore tariffario regionale, nonché a uno specifico accordo contrattuale, regolato dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies. In difetto di questi ultimi presupposti, i soggetti accreditati non potevano vantare alcuna pretesa alla remunerazione.
È il caso, tra l'altro, di precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente LO, la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, era certamente operativo L'epoca dei fatti, e ciò in forza delle reiterate proroghe che avevano consentito il pre- accreditamento delle strutture sanitarie dell'LO: il regime in esame, infatti, era stato prorogato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, che aveva introdotto l'art. 8 quater nel D.Lgs. n. 502 del 1992, nonché, con specifico riferimento alla Regione Sicilia, dalla L.R. Sicilia n.30 del 1993, art. 55, comma 18 ter, comma introdotto dalla L.R.
Sicilia n. 26 del 1996, art. 22, proprio al fine di porre temporaneo rimedio alla mancata attuazione del regime definitivo dell'assistenza sanitaria diretta nei termini originariamente previsti. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ravvisa nel comportamento degli imputati la palese violazione delle richiamate disposizioni di legge, per avere provveduto al preaccreditamento delle cliniche dell'LO in assenza della espressa accettazione della remunerazione secondo le tariffe regionali e, anzi, sulla base del tariffario imposto dL'LO e avallato, senza alcun rilievo, dal cd. "protocollo d'intesa NÌ". A dimostrazione della enorme sproporzione per eccesso delle tariffe applicate concretamente L'LO a seguito del pre-accreditamento, la sentenza in verifica incisivamente evidenzia, a titolo esemplificativo, che il costo medio per un paziente affetto da tumore alla prostata era stato concordato con il "protocollo NÌ" in Euro 136.439, laddove per la stessa patologia era stata prevista, durante la successiva gestione delle cliniche (sottoposte a sequestro) da parte dell'amministratore giudiziario, la cifra massima di poco superiore ai novemila Euro. Il fatto concreto, pertanto, rende reale l'ipotesi accusatoria ed è univocamente indicativo del grave abuso posto in essere dagli imputati in aperta violazione di ogni regola di buona e corretta amministrazione.
Nè ha pregio il richiamo dei ricorrenti, per giustificare il comportamento tenuto, L'art. 32 Cost., per inferirne che il loro obiettivo sarebbe stato solo quello di garantire il diritto alla salute dei pazienti.
Al riguardo, puntualmente la sentenza di merito ha evocato il costante insegnamento del Giudice delle leggi, secondo cui il diritto alla salute, enunciato dL'art. 32 Cost., è condizionato, nella sua attuazione, al bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi correlati alle risorse organizzative e finanziarie di cui l'Ente pubblico dispone. La previsione di limitazione della spesa sanitaria, lungi dL'integrare la violazione del diritto costituzionale alla salute, è funzionale ad assicurare livelli essenziali di assistenza alla più ampia platea di cittadini, evitando che il sistema sanitario sia gravato da anomali e ingiustificati incrementi di spesa, non compatibili con le risorse disponibili.
Gli stretti e confidenziali rapporti interpersonali che legavano tra loro gli imputati, la cronologia degli eventi e, in particolare, l'immediato e acritico accoglimento da parte dei due funzionali pubblici delle richieste avanzate dL'LO, in assenza di qualsiasi controllo di compatibilità con gli impegni di spesa gravanti sulla Pubblica amministrazione e L'esito di una procedura in aperta violazione della normativa di settore, sono indici univoci della diretta e immediata volontà degli agenti, in coordinamento operativo tra loro, di garantire al richiedente un ingiusto vantaggio patrimoniale e dimostrano, pertanto, la sussistenza del dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie di cui L'art. 323 cod. pen.. 8.3. Impropriamente lo NÌ invoca, con riferimento L'abuso d'ufficio di cui al capo A), l'esimente dell'adempimento di un dovere, per avere agito su delega del EN. Deve, al riguardo, osservarsi che, perché l'adempimento di un dovere imposto da un ordine della pubblica autorità abbia efficacia scriminante, è necessario che detto ordine sia legittimo, nel senso che il suo contenuto rientri nella corretta esplicazione del servizio della persona destinataria, quanto L'essenza, ai mezzi e al fine. Ciò non è riscontrabile nel caso in esame, considerato che, come sottolineato dalla Corte territoriale (pg. 29 sentenza), la condotta dello NÌ si evidenzia in perfetta sinergia con quella del EN, come logicamente può evincersi dalla successiva iniziativa autonomamente assunta dallo stesso NÌ in relazione L'accreditamento, attraverso le stesse modalità utilizzate per Villa Santa Teresa", della "ATM srl"..
8.4. La doglianza del EN circa l'entità della provvisionale e generica, perché non esplicita le ragioni della sua esorbitanza. D'altra parte, è circostanza pacifica che le cliniche dell'LO, per effetto dell'illegittimo accreditamento provvisorio, hanno incamerato indebitamente somme di entità ben superiore rispetto alla somma liquidata a titolo di provvisionale.
9. Alla luce delle argomentazioni innanzi sviluppate, che hanno carattere assorbente e decisivo ricetto a tutti i dedotti motivi di ricorso, devono essere confermate le statuizioni civili così come determinate in sede di merito.
I ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere alla parte civile, A.S.P. di Palermo, le spese di questo grado, liquidate nella misura in dispositivo precisata. Il EN, il cui ricorso è per intero rigettato, deve essere condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato (sub B) è estinto per prescrizione ferme restando le statuizioni civili. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile A.S.P. di Palermo la somma di Euro 6000,00 oltre accessori di legge. Condanna il EN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012