CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
Commentario • 1
- 1. Non basta indicare il reato più grave: va motivato ogni aumento per continuazione (Cass. pen. n. 20084/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Introduzione La sentenza n. 20084/2025 emessa dalla Cassazione penale, sezione IV, rappresenta un decisivo intervento interpretativo in tema di trattamento sanzionatorio nei casi di reato continuato. Il Supremo Collegio ha esaminato la corretta applicazione degli aumenti di pena legati al riconoscimento della continuazione, concentrandosi sull'obbligo motivazionale del giudice nel quantificare ciascun incremento per i reati satelliti. La questione, che ha visto contrapporsi più orientamenti ermeneutici, assume particolare rilevanza alla luce del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena. 2. Il contesto fattuale e la decisione della Corte d'Appello di Napoli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2023, n. 46847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46847 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI SALVADORI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46847 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circa il trattamento sanzionatorio e con rinuncia agli altri motivi d'impugnazione, in merito alla posizione di LO LI e con riferimento a fattispecie di cui agli art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello è stato proposto nell'interesse dell'imputata ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non prosciogliere l'imputata per insussistenza del fatto ex alt 129 cod. proc. pen. in quanto «la base probatoria prevalente - se non esclusiva - della colpevolezza» sarebbe costituita dagli esiti di intercettazioni inutilizzabili perché disposte, a dire del ricorrente, in ragione di provvedimenti recanti motivazioni apparenti. 3. La Procura generale ha concluso per isc:ritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente prospetta sostanzialmente la necessità del superamento degli attuali principi di legittimità circa i rapporti tra concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e proscioglimento ex art. 129 dello stesso codice, quanto a ricorribilità per cassazione della sentenza che non l'abbia disposto, muovendo da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481. Per la pronuncia appena citata, in particolare, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1. Più nello specifico, il ricorso pone la questione di diritto, alla quale si darà risposta negativa, circa il se, in applicazione del principio innanzi richiamato (sancito dalla citata sentenza «Fazio»), sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l'omessa motivazione in merito al mancato 7 proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., derivante dall'inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto eseguite in forza di provvedimenti apoditticamente motivati. 3. Secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381, in motivazione;
in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451, in motivazione). 3.1. In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella Illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3.2. In quanto rilevante con riferimento alla fattispecie concreta, merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 3 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4. I detti approdi non risultano contrastare con l'iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 2022, Fazio, cit., nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.). 4.1. Le citate Sezioni Unite hanno difatti sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a una dedotta inutilizzabilità probatoria (nella specie, delle eseguite intercettazioni), peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all'ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immediata declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 4.2. Quanto innanzi emerge dalla stesa lettura della sentenza «Fazio» che, dopo aver sancito il principio in esame, evidenzia (a pag. 13, primo capoverso del paragrafo n. 8) che la conclusione cui è giunta non contrasta con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità per cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazbne in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vedasi, da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 2018, Bouachra, cit., a cui le Sezioni Unite «Fazio» fanno esplicito riferimento). 4 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI SALVADORI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46847 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circa il trattamento sanzionatorio e con rinuncia agli altri motivi d'impugnazione, in merito alla posizione di LO LI e con riferimento a fattispecie di cui agli art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello è stato proposto nell'interesse dell'imputata ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non prosciogliere l'imputata per insussistenza del fatto ex alt 129 cod. proc. pen. in quanto «la base probatoria prevalente - se non esclusiva - della colpevolezza» sarebbe costituita dagli esiti di intercettazioni inutilizzabili perché disposte, a dire del ricorrente, in ragione di provvedimenti recanti motivazioni apparenti. 3. La Procura generale ha concluso per isc:ritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente prospetta sostanzialmente la necessità del superamento degli attuali principi di legittimità circa i rapporti tra concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e proscioglimento ex art. 129 dello stesso codice, quanto a ricorribilità per cassazione della sentenza che non l'abbia disposto, muovendo da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481. Per la pronuncia appena citata, in particolare, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1. Più nello specifico, il ricorso pone la questione di diritto, alla quale si darà risposta negativa, circa il se, in applicazione del principio innanzi richiamato (sancito dalla citata sentenza «Fazio»), sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l'omessa motivazione in merito al mancato 7 proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., derivante dall'inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto eseguite in forza di provvedimenti apoditticamente motivati. 3. Secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381, in motivazione;
in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451, in motivazione). 3.1. In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella Illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3.2. In quanto rilevante con riferimento alla fattispecie concreta, merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 3 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4. I detti approdi non risultano contrastare con l'iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 2022, Fazio, cit., nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.). 4.1. Le citate Sezioni Unite hanno difatti sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a una dedotta inutilizzabilità probatoria (nella specie, delle eseguite intercettazioni), peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all'ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immediata declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 4.2. Quanto innanzi emerge dalla stesa lettura della sentenza «Fazio» che, dopo aver sancito il principio in esame, evidenzia (a pag. 13, primo capoverso del paragrafo n. 8) che la conclusione cui è giunta non contrasta con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità per cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazbne in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vedasi, da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 2018, Bouachra, cit., a cui le Sezioni Unite «Fazio» fanno esplicito riferimento). 4 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2023 Il Presidente