Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2002, n. 23131
CASS
Sentenza 20 novembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile il reclamo proposto dall'imputato avverso il decreto di liquidazione degli onorari in presenza di autonoma legittimazione del difensore (art. 12 l. 30 luglio 1990, n. 217), in quanto, pur essendo lo stesso imputato astrattamente legittimato all'impugnazione, egli non ha alcun interesse concreto alla rimozione del provvedimento, non potendo essere chiamato ad integrare il compenso del difensore e non essendo previsto il recupero da parte dello Stato delle somme erogate ai difensori.

Commentari2

  • 1Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazioneAccesso limitato
    Vito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015

  • 2Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazione del compenso all'avvocatoAccesso limitato
    Vito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2002, n. 23131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23131
Data del deposito : 20 novembre 2002

Testo completo