Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile il reclamo proposto dall'imputato avverso il decreto di liquidazione degli onorari in presenza di autonoma legittimazione del difensore (art. 12 l. 30 luglio 1990, n. 217), in quanto, pur essendo lo stesso imputato astrattamente legittimato all'impugnazione, egli non ha alcun interesse concreto alla rimozione del provvedimento, non potendo essere chiamato ad integrare il compenso del difensore e non essendo previsto il recupero da parte dello Stato delle somme erogate ai difensori.
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- 1. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazioneAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015
- 2. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazione del compenso all'avvocatoAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2002, n. 23131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23131 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 20/11/2002
1. Dott. BOGNANNI Salvatore Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere N. 2340
3. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PETITTI Stefano Consigliere N. 004310/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI IA RO N. IL 14/08/1958;
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000;
avverso ORDINANZA del 29/10/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PETITTI STEFANO;
lette le conclusioni del P.G.;
FATTO
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 6 novembre 2001, rigettava il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 217 del 1990 dall'Avv. Paolo Virgili, avente ad oggetto la richiesta di revoca del provvedimento della prima sezione penale della medesima Corte di appello, con il quale era stata disposta la liquidazione degli onorari nel procedimento a carico di SI MA RO, imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte rilevava che dalla lettura del ricorso emergeva chiaramente che l'avv. Paolo Virgili aveva agito quale difensore di fiducia della SI, "giusta la dichiarazione di nomina stesa in calce alla nomina a difensore" allegata al ricorso. Da ciò conseguiva che il ricorrente difensore, pur affermando nel reclamo che la liquidazione delle spese e degli onorari per la fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione era stata richiesta anche in suo favore, quale erede dell'Avv. Giorgio Ugo Virgili, deceduto dopo la presentazione della nota spese, aveva in realtà proposto il ricorso non in proprio, ma come difensore della SI. Tuttavia, poiché quest'ultima, a differenza che nella ipotesi di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non aveva alcun interesse a proporre reclamo avverso l'ordinanza di liquidazione degli onorari, non potendo ella essere chiamata ad integrare il compenso del difensore, non essendo previsto il recupero da parte dello Stato delle somme pagate al difensore e delle spese di cui all'art. 4 della legge n. 217 del 1990, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p.. Avverso tale provvedimento, SI MA RO, a mezzo di difensore, propone ricorso per Cassazione, sostenendo innanzitutto che sussisterebbe la propria legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990, il quale, appunto, prevede che contro il provvedimento di liquidazione possono proporre ricorso il difensore e l'imputato. In fatto, la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, precisa che la nota spese era stata presentata dall'Avv. Giorgio Ugo Virgili, suo difensore nel giudizio di Cassazione e che il detto avvocato era deceduto pochi giorni dopo aver presentato la nota spese. Il provvedimento di liquidazione era stato quindi notificato all'avv. Paolo Virgili, e cioè ad uno degli eredi dell'Avv. Giorgio Ugo Virgili, che era a conoscenza dei fatti di causa per avere assistito in diverse fasi del medesimo procedimento la SI, la quale lo aveva anche nominato proprio difensore nel procedimento ex art. 12 della legge n. 217 del 1990. Era pertanto evidente l'interesse della SI ad impugnare il decreto di liquidazione degli onorari, mentre la motivazione con la quale era stato affermato il difetto di interesse comporterebbe addirittura la vanificazione, in ogni caso, del diritto dell'imputato e del difensore a proporre ricorso avverso quel decreto.
Nel merito, la ricorrente rileva che il processo era stato assai complesso, che la parcella era stata ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e che il divario tra la nota spese e la somma liquidata era assai consistente: ragione, quest'ultima, già di per sè sola sufficiente a far ritenere sussistente l'interesse alla impugnazione. In particolare, proprio in considerazione dei rilevanti risultati ottenuti grazie alla assistenza del difensore, era configurabile un interesse morale della SI.
Da ultimo, la ricorrente afferma che il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari è sempre ammesso, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il P.G. presso questa Corte, rilevato che l'art. 12 conferisce il diritto di impugnare il provvedimento di liquidazione dei compensi sia al difensore che all'interessato, e che l'Avv. Paolo Virgili, quale difensore nominato nel decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 20 novembre 1997, era legittimato a proporre il reclamo ex art. 12, conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come riferito, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Paolo Virgili nell'interesse di SI AO, imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari, e ciò ritenendo insussistente l'interesse della imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad impugnare il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore del proprio difensore. La carenza di interesse è stata motivata dalla Corte di appello di Bologna sulla base del rilievo che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 217 del 1990, come modificato dalla legge n. 134 del 2001, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere chiamata ad integrare il compenso del difensore, non essendo previsto il recupero da parte dello Stato delle somme pagate al difensore e delle spese di cui all'art 4 della legge n. 217 del 1990. Il ricorso si fonda, a sua volta, sul rilievo che l'art. 12, comma 4, stabilisce che, avverso i provvedimenti di liquidazione dei compensi ai difensori, i soggetti di cui al comma 3 (difensore, consulente tecnico, investigatore privato autorizzato, ciascuna delle parti, querelante e pubblico ministero), possono proporre reclamo davanti al Tribunale o alla Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si sostiene, in pratica, che, poiché l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato rientra tra i soggetti che possono proporre reclamo, non potrebbe essere posto in discussione il suo interesse ad impugnare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del proprio difensore.
L'assunto non può essere condiviso, giacché in tema di impugnazioni, vige il principio secondo cui per proporre un'impugnazione non è sufficiente la legittimazione, ma è necessario avere un interesse in concreto. Orbene, appare del tutto evidente che, in presenza di un'autonoma legittimazione del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari in suo favore, non è sufficiente la inclusione dell'imputato stesso tra i soggetti legittimati a proporre il reclamo a fondare l'interesse alla impugnazione. Sul punto, l'argomentazione della Corte di appello di Bologna, secondo cui l'imputato non può ricevere alcun pregiudizio dalla liquidazione degli onorari in favore del suo difensore in misura inferiore a quella richiesta, appare del tutto condivisibile. Di ciò ne è prova lo stesso ricorso per Cassazione, nel quale l'interesse dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato viene ricostruito in termini morali, quale interesse a che il difensore, nel caso in cui, con il proprio patrocinio e con la propria attività difensiva abbia ottenuto un risultato favorevole, ottenga un compenso adeguato. Ma, ad avviso del collegio, si tratta di interesse che per quanto apprezzabile, in presenza dell'autonoma legittimazione del difensore, non possiede i requisiti dell'interesse giuridicamente qualificato che deve sostenere l'esercizio della facoltà di impugnazione e che consiste nell'interesse alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole per la parte che ne è destinataria.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2003