Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità' delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio "tempus regit actum", secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40727 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1886
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 014326/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RI, n. 08/10/1936;
nel proc.
contro
:
1) EL IM, N. IL 29/04/1962;
2) SE LI, N. IL 27/02/1945;
3) GA NA, N. IL 01/05/1961;
avverso SENTENZA del 12/11/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. MA EL e ST NI sono autori di un articolo pubblicato il 4 ottobre 1995 su "Il Messaggero", diretto all'epoca da LI NS, intitolato "Il boss viveva in una villa da Re Mida". Lo scritto è ritenuto dal giudice di primo grado lesivo della reputazione di RI IC nella parte in cui lo si ricollega al vecchio scandalo di Tor Vergata, operazione che sarebbe avvenuta grazie alla protezione della DC romana e di LI TT. Riferisce, infatti, dello svolgimento di attività d'indagini, inesistenti, e di un collegamento del tutto arbitrario e falso fra lo scandalo suddetto è il IC, con l'attribuzione a quest'ultimo di responsabilità penali non suffragate da alcun elemento. Per il giudice d'appello, invece, il fatto non sussiste, attesoché il riferimento fatto dai giornalisti alla vecchia vicenda di Tor Vergata in relazione alla quale certamente furono fatte, come peraltro ammesso dallo stesso IC, delle indagini sulla cessione del fabbricato che egli stava costruendo in zona Romanina e che di poi fu adibito a sede (della 2^ Università Romana, nonché l'ammessa conoscenza con il sen. TT, indicato come suo referente politico, dimostrano la veridicità della notizia riportata, basata, peraltro, su fatti giudiziari ormai notori non avendo i giornalisti in alcun modo inteso indicare come attuale il coinvolgimento del IC nella detta vicenda.
Ricorre per cassazione il difensore di RI IC, costituito parte civile, il quale sotto la denuncia di erronea applicazione della legge penale e di vizio della motivazione chiede che l'impugnata sentenza sia annullata anche nei confronti del direttore responsabile del quotidiano, limitatamente, per quest'ultimo, agli effetti civili.
2. Deve, preliminarmente, ritenersi l'ammissibilità dell'impugnazione.
Invero, secondo la prevalente e più condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la sopravvenuta abrogazione, ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 9, dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retro attività in deroga al generale principio "tempus regit actum", secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti (cfr. Sez. 5^, 16 marzo 2006, Pc in proc. Sastaldo, rv. 233459; idem, 15 maggio 2006, Pc in proc. Vanturini, rv. 234161).
3. Il ricorso, oltre che ammissibile, è altresì fondato. La corte territoriale ha ribaltato il diverso avviso espresso dal giudice di primo grado concludendo il suo dire con l'affermazione che "i giornalisti non hanno in alcun modo inteso indicare come attuale il coinvolgimento del IC nella vicenda di Tor Vergata". Sennonché questa conclusione trascura il fatto che, come si evince dallo stesso testo dell'impugnato provvedimento, che riporta quasi per intero la parte dell'articolo che qui interessa, detto articolo da invece inequivocabilmente atto dell'espletamento di indagini correnti sulla vicenda al momento della sua pubblicazione ("le indagini sulle sue attività stanno continuando.... sembra che quindici anni dopo qualcuno si sia deciso a mettere a verbale che c'era proprio lui, IC, dietro quell'operazione sospetta"). E dunque è alla luce di questo dato preciso ma pretermesso, che avrebbe dovuto essere condotta la valutazione del contenuto diffamatorio dello scritto, secondo i consueti e notori canoni ermeneutici enunciati in "subiecta materia".
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma, quanto a EL MA e ST NI anche agli effetti penali e, limitatamente agli effetti civili, quanto a LI NS. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006