Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40727
CASS
Sentenza 8 novembre 2006

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La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità' delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio "tempus regit actum", secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40727
    Data del deposito : 8 novembre 2006

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