Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2015, n. 2221
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

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Ai fini della applicazione della speciale causa di non punibilità introdotta dall'art. 13 bis, D.L.1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, come ulteriormente modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2009, n. 141, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (cosiddetto "scudo fiscale"), è preciso onere dell'interessato indicare gli specifici elementi e le circostanze dai quali poter desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono a quelle oggetto della condotta incriminata o comunque hanno attinenza con il reato contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2015, n. 2221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2221
    Data del deposito : 6 ottobre 2015

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